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Legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73

Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2006

Art. 9
- Interventi per lo sviluppo ed il sostegno della cooperazione(5)

Articolo così sostituito con l.r. 8 maggio 2014, n. 24, art. 3.

1. La Regione, nell’ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa e, in particolare, del piano regionale di sviluppo economico di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese), del piano di indirizzo generale integrato di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale ed occupazione) e del piano sanitario e sociale integrato regionale di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), attua forme di intervento finalizzate:
a) alla qualificazione, valorizzazione e promozione delle imprese cooperative;
b) allo sviluppo degli investimenti, all’integrazione e alla patrimonializzazione delle imprese cooperative, mediante forme di agevolazione per l’accesso al credito, mediante il sostegno, nelle forme previste dalla legge, delle attività di garanzia svolte dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (CONFIDI) nei confronti delle imprese cooperative, nonché mediante eventuali interventi finanziari di sostegno alla capitalizzazione attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi al capitale di rischio, di azioni di sovvenzione, fondi chiusi e partecipazioni;
c) al trasferimento di conoscenze e competenze ai fini dell’innovazione e della ricerca e all’attuazione di programmi e progetti volti al miglioramento dei processi di lavoro, sia a livello di strategia aziendale, sia a livello di ambiente, di tempi e di socialità interna, anche attraverso i CAIC di cui all’articolo 3;
d) all’attivazione di iniziative per la realizzazione di politiche attive dell’orientamento, della formazione professionale e del lavoro, per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e della diffusione della cultura cooperativa;
e) allo svolgimento di azioni positive per la valorizzazione nell’ambito cooperativo delle persone svantaggiate, con particolare riferimento alle persone disabili;
f) allo svolgimento di azioni positive per la promozione in ambito cooperativo di una maggiore e migliore occupazione delle donne e dei giovani, per la loro valorizzazione in ambito professionale e direzionale;
g) al sostegno di iniziative imprenditoriali in forma cooperativa intraprese da ex lavoratori di aziende in crisi;
h) al sostegno di iniziative di edilizia sociale, anche in forma cooperativa, comprese quelle finalizzate al recupero di aree già destinate ad edilizia residenziale;
i) al sostegno di iniziative volte al miglioramento della competitività e dell’efficienza aziendale delle imprese cooperative, quali fusioni ed aggregazioni, strumenti di integrazione, con particolare riferimento a consorzi, gruppi cooperativi paritetici e contratti di rete;
j) alla promozione di imprese cooperative fra medici di medicina generale, di medicina specialistica, operatori sanitari, laboratori di analisi, con particolare riferimento a quelle promosse dai giovani e dalle donne;
k) alle attività di promozione delle cooperative di comunità di cui all'articolo 11 bis, commi 1 e 2. (9)

Lettera così sostituita con l.r. 14 novembre 2019, n. 67, art. 1.


Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 8 maggio 2014, n. 24 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 maggio 2014, n. 24 , art. 3.

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Articolo abrogato con l.r. 8 maggio 2014, n. 24 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 maggio 2014, n. 24 , art. 5.

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Articolo prima inserito con l.r. 8 maggio 2014, n. 24 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 14 novembre 2019, n. 67, art. 2 .

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Lettera così sostituita con l.r. 14 novembre 2019, n. 67, art. 1 .

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Comma prima aggiunto con l.r. 14 novembre 2019, n. 67, art. 3 , e poi così sostituito con l.r. 4 agosto 2020, n. 75, art. 2 .

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Comma prima aggiunto con l.r. 14 novembre 2019, n. 67, art. 3 , poi sostituito con l.r. 4 agosto 2020, n. 75, art. 2 e infine così sostituito con l.r. 27 novembre 2020, n. 93 art. 4 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.