Legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73
Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2006
Art. 2
- Soggetti beneficiari
1. I benefici della presente legge si applicano, secondo quanto specificatamente previsto dagli atti di programmazione regionale, esclusivamente alle società cooperative:
a) che sono regolarmente iscritte all'Albo delle società cooperative e che risultano essere certificate ai sensi degli articoli 5 o 6
del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'
articolo 7, comma 1, della l. 3 aprile 2001, n. 142 , recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore");


b) che hanno almeno una unità produttiva nel territorio toscano;
c) che applicano le disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) e degli eventuali contratti integrativi, firmati dalle organizzazioni sindacali e cooperative maggiormente rappresentative.
2. I benefici della presente legge si applicano anche ai consorzi costituiti dalle società cooperative di cui al comma 1.
Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 8 maggio 2014, n. 24 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 14 novembre 2019, n. 67, art. 2 .
Comma prima aggiunto con l.r. 14 novembre 2019, n. 67, art. 3 , e poi così sostituito con l.r. 4 agosto 2020, n. 75, art. 2 .
Comma prima aggiunto con l.r. 14 novembre 2019, n. 67, art. 3 , poi sostituito con l.r. 4 agosto 2020, n. 75, art. 2 e infine così sostituito con l.r. 27 novembre 2020, n. 93 art. 4 .
Articolo abrogato con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 27 , che modifica l'articolo 30 della l.r. 12 dicembre 2017, n. 71 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.