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Legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70

Legge finanziaria per l'anno 2006.

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima del 30 dicembre 2005

Titolo I
- DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
Capo I
- Modifiche alla legge regionale 20 dicembre, 2004 n. 71 (Legge finanziaria per l'anno 2005)
Art. 1
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71 (Legge finanziaria per l’anno 2005) è aggiunto il seguente comma 4 bis:
4 bis - Le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 si applicano alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis.
”. (1)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 .

Art. 2
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 71/2004 è aggiunto il seguente comma 3 bis:
3 bis. L’ agevolazione prevista dal comma 1 si applica alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis.
(1)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 .

Capo II
- Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali)
Art. 3
1. Al comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), sono aggiunte, in fine, le parole: “
lettere a), b), d), e), f), e g).
”. (2)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 .

Art. 4
1. All’articolo 27, comma 1, della l.r. 31/2005 le parole: “
21, comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
21, commi 1 e 2
”. (2)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 .

Capo III
- Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all' Sito esternoarticolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica")
Art. 5
1. Il comma 1 dell’articolo 23 bis della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”), è sostituito dal seguente:
1. In attuazione dell’articolo 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.), a decorrere dal 1 gennaio 2006 l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, è determinato in:
a) euro 4,33 a tonnellata per i rifiuti speciali inerti non pericolosi ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi delle norme di attuazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);
b) euro 7,33 a tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi, non rientranti nella lettera a), derivanti:
1. da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico dei minerali, identificati con il codice CER 01, con esclusione dei rifiuti non specificati altrimenti compresi in tale categoria;
2. da operazioni di costruzione e demolizione identificati con il codice CER 17;
3. da processi termici identificati con il codice CER 10, come individuati nell’allegato A alla presente legge;
4. dalla lavorazione idrometallurgica del rame identificati con il codice CER 11 02 06, diversi da quelli della voce 11 02 05;
a) euro 10,33 a tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b);
b) nella misura di cui all’articolo 30 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e successive modifiche per i rifiuti urbani e assimilati;
c) euro 10,33 per i rifiuti speciali pericolosi stabili e non reattivi di cui all’articolo7, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 36 (Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137);
d) euro 25,82 a tonnellata per i rifiuti pericolosi diversi da quelli indicati alla lettera e).
”.
2. L’allegato A alla presente legge è aggiunto, in fine, nella l.r. 60/1996. (3)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .

Art. 6
-Inserimento allegato nella l.r. 60/1996
1. L’ allegato A alla presente legge è aggiunto, in fine, alla l.r. 25/1998. (3)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .

Art. 7
1. All’articolo 16, comma 6, della l.r. 60/1996 le parole: “
la sanzione amministrativa prevista dai commi 1, 2 e 4 del presente articolo
”, sono sostituite dalle seguenti: “
la sanzione amministrativa prevista dai commi 1 e 2 del presente articolo e dall’articolo 10, comma 1, della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali)
”. (3)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .

Art. 8
1. All’articolo 18, comma 2, della l.r. 60/1996 le parole: “
l’erogazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
l’irrogazione
”. (3)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .

Capo IV
- Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)
Art. 9
1. L’articolo 30 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) è sostituito dal seguente:
Art. 30 bis - Disposizioni per la determinazione dell’ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani
1. A decorrere dal 1 gennaio 2006 il tributo disciplinato dalla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60, (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) e successive modifiche, è determinato, per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, sulla base dei due seguenti parametri riferiti a ciascun comune:
a) grado di efficienza della raccolta differenziata, espresso in percentuale rispetto alla quantità complessiva di rifiuti prodotti;
b) produzione annua pro capite di rifiuti.
2. L’ammontare del tributo dovuto è calcolato secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella riportata nell’allegato 1 alla presente legge.
3. Per i comuni ricadenti negli ATO che hanno provveduto alla costituzione delle Comunità d’Ambito secondo quanto previsto all’articolo 23, e nei quali sia stato conseguito l’obiettivo di raccolta differenziata di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto, la quota di tributo relativa alla raccolta differenziata è determinata sulla base degli obiettivi raggiunti dall’ATO, se più favorevoli rispetto a quelli raggiunti dal comune.”
4. Per i comuni di cui alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 "Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 "Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani"), i quali, abbiano prodotto una quantità di rifiuti inferiore o pari a cinquecento chilogrammi per abitante l'anno, l’ammontare del tributo dovuto ai sensi dei commi 1 e 2 è ridotto di euro 3,00.
5. L'accertamento dei livelli di raccolta differenziata e di produzione di rifiuti annui pro-capite è effettuato annualmente con provvedimento dirigenziale, entro la data e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di cui all’articolo 15, comma 1; tale deliberazione, avuto riguardo anche agli standard del Sistema Informativo regionale Ambientale (SIRA), individua i formati, i termini e le modalità di trasmissione dei dati, che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della suddetta certificazione.
6. Ai fini di cui al presente articolo, l’omessa comunicazione dei dati di cui al comma 5, e la ritardata comunicazione degli stessi oltre sessanta giorni dal termine stabilito comporta l’applicazione del tributo nella misura massima di 25,82 euro a tonnellata, prevista dall’ articolo 3 della l. 549/1995 e successive modifiche.
7. L’ammontare del tributo è annualmente rideterminato a decorrere dal primo giorno del trimestre immediatamente successivo all'adozione della deliberazione regionale di cui all'articolo 17, comma 1.
”. (4)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

Art. 10
- Inserimento allegato nella l.r. 25/1998
1. L’allegato B alla presente legge è aggiunto, in fine, alla l.r. 25/1998. (4)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

Art. 11
1. Dopo l’articolo 31 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente articolo 31 bis:
Art. 31 bis - Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione del tributo speciale di cui all’articolo 31 bis
1. Per l’anno d’imposta 2006, sino all’adozione del provvedimento regionale di accertamento di cui al comma 5, il tributo si determina in acconto con riferimento esclusivo alla quota relativa al grado di efficienza della raccolta differenziata, così come accertato dal provvedimento regionale adottato nell’anno 2005.
2. I conguagli derivanti dall’applicazione della quota relativa alla produzione pro-capite di rifiuti per anno, sono effettuati in sede di versamento del tributo concernente il quarto trimestre 2006.
”. (4)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

Capo V
- Copertura finanziaria
Art. 12
- Norma di copertura finanziaria
1. Gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo sono coperti con gli equilibri complessivi rappresentati dal bilancio annuale e dal bilancio pluriennale a legislazione vigente, così come previsto dall' articolo 13 , comma 2, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).
Titolo II
- DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA
Capo I
- Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale)
Art. 13
1. Dopo l’articolo 30 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) è inserito il seguente articolo 30 bis:
Art. 30 bis - Indebitamento delle Aziende e degli ESTAV
1. Le aziende sanitarie possono contrarre indebitamento previa autorizzazione regionale fino a un massimo di anni venti, unicamente per il finanziamento di spese di investimento e fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al 25 per cento delle entrate proprie correnti, ad esclusione della quota di fondo sanitario regionale di parte corrente attribuita alle stesse aziende.
2. Le aziende sanitarie possono essere autorizzate in rapporto alle finalità di cui al comma 1 a rinegoziare il proprio indebitamento anche mediante allungamento della scadenza.
3. La Giunta regionale autorizza le operazioni di indebitamento con propria deliberazione, previa verifica della congruità tra la tipologia dell’investimento e la durata del finanziamento, nonché previa analisi e valutazione economica della capacità delle aziende sanitarie di fare fronte agli oneri finanziari conseguenti.
4. In casi eccezionali, debitamente motivati nella deliberazione di autorizzazione di cui al comma 3, le aziende sanitarie possono essere autorizzate a contrarre l’indebitamento oltre i limiti cui al comma 1; in tal caso la Giunta regionale assicura, a valere sul fondo sanitario regionale e per l’intera durata dell’operazione, le risorse necessarie alla copertura degli oneri di ammortamento del debito tramite idonea integrazione della quota assegnata ai sensi degli articoli 25 e 26.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche agli Enti per i servizi tecnico amministrativi (ESTAV).
”. (5)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

Capo II
- Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 2 (Interventi della Regione in materia di fondi immobiliari chiusi)
Art. 14
1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 2 (Interventi della Regione in materia di fondi immobiliari chiusi), è sostituito dal seguente:
3. Il conferimento di beni immobili di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), è subordinato agli esiti della procedura di verifica dell’interesse culturale dei bene stessi, ai sensi dell’articolo 12 del medesimo d.lgs. 42/2002.
”. (6)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 gennaio 1999, n. 2 .

Capo III
- Disposizioni relative alle agenzie regionali
Art. 15
- Misure per il contenimento delle spese di funzionamento delle agenzie regionali
1. Per il conseguimento di obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa di parte corrente, l'Agenzia regionale di sanità (ARS), l'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), l'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET) e l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA) provvedono entro il 31 dicembre 2006, tramite la stipula di apposite convenzioni, alla gestione associata dei servizi amministrativi di supporto indicati al comma 2; a tale fine le agenzie individuano un ente capofila per ciascuna tipologia di servizio.
2. Ai fini di cui al comma 1 costituiscono servizi amministrativi di supporto quelli concernenti:
a) l'approvvigionamento di beni e servizi;
b) l'organizzazione e gestione delle attività di formazione del personale;
c) la gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale;
d) la gestione delle procedure relative al pagamento delle competenze del personale.
3. Per il conseguimento delle medesime finalità indicate al comma 1, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), provvede entro il 31 dicembre 2006, tramite apposita convenzione ai sensi dell' articolo 101 , comma 5, della l.r. 40/2005 , ad affidare all'Ente per i servizi tecnico amministrativi (ESTAV) competente per territorio, lo svolgimento dei servizi amministrativi di supporto individuati al comma 2, lettera a).
Capo IV -
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
Art. 16
Abrogato.
Art. 17
Abrogato.
Art. 18
Abrogato.
Capo V
- Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 1980, n. 89 (Norme in materia di musei e di raccolte di ELR 05/70nti locali e di interesse locale-Delega delle funzioni amministrative agli Enti locali)
Art. 19
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 4 dicembre 1980, n. 89 (Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale - delega delle funzioni amministrative agli enti locali), è sostituita dalla seguente:
Capo VI
- Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'I.R.P.E.T.)
Art. 20
1. Al comma 1, lettera a), dell’articolo 19 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'I.R.P.E.T.) le parole: “
di lire 3.550.000.000
” sono sostituite dalle parole: “
di euro 2.631.894,34
”.
2. Il comma 6 dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
6. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), è aggiornato annualmente, a decorrere dall’anno 2007, sulla base dell’indice del costo della vita stabilito dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
”.
3. Al comma 7 dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
nell’ambito delle risorse stanziate alla UPB 142 “Attività di informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione – spese correnti”.
”. (9)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59 .

Capo VII
- Disposizioni per la partecipazione della Regione al riparto di risorse finanziarie statali per l'incentivazione delle gestioni associate. Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni)
Art. 21
- Disposizioni per la partecipazione della Regione al riparto di risorse finanziarie statali per l'incentivazione delle gestioni associate
1. Al fine di consentire alla Regione Toscana di partecipare al riparto delle risorse finanziarie stanziate dallo Stato per il sostegno all'associazionismo comunale, secondo quanto previsto dall'intesa sancita dalla Conferenza unificata in data 28 luglio 2005, repertorio n. 873:
a) dall'entrata in vigore della presente legge non si applicano i limiti temporali, previsti nel programma di riordino territoriale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225 ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), per la concessione dei contributi annuali relativi alle gestioni associate cui partecipino tutti i comuni del livello ottimale e di cui risultino responsabili comunità montane, unioni di comuni e circondari;
b) fino all'aggiornamento del programma di riordino territoriale, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprie deliberazioni, modifiche al programma di cui alla lettera a), relative alla disciplina dei contributi di cui all' articolo 2 , comma 3, della l.r. 40/2001 , nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge stessa.
Art. 22
1. La rubrica dell’articolo 9 della l.r. 40/2001, è sostituita dalla seguente: “
Tipologia e misura dei contributi
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 40/2001 sono soppresse le seguenti parole:
Capo VIII
- Modifiche alla legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti)
Art. 23
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti), è inserito il seguente comma 3 bis:
3 bis - Ai componenti la Commissione è attribuita un’indennità di presenza, oltre al rimborso
delle spese sostenute, secondo quanto previsto dalla Giunta regionale con propria deliberazione; l’importo dell’indennità è determinato tenendo conto della funzione dell’organismo, della complessità degli atti che è chiamato ad assumere, dell’impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità.
”. (11)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 luglio 2003, n. 32 .

Art. 24
1. L’articolo 16 della l.r. 32/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 16 - Norme regolamentari
1. La Giunta regionale disciplina con apposito regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) le modalità di funzionamento dei lavori della Commissione di cui all'articolo 4, comma 4;
b) le forme e le modalità di funzionamento e di attuazione dell'archivio, come previsto dall'articolo 11, comma 3;
c) le modalità organizzative relative alla valutazione delle esposizioni, di cui all'articolo 14.
”. (11)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 luglio 2003, n. 32 .

Art. 25
1. Dopo l’articolo 17 della l.r. 32 /2003, è inserito il seguente articolo 17 bis:
Art. 17 bis - Disposizioni finanziarie
1. Alla copertura degli oneri finanziari relativi alle attività di cui all’articolo 16, comma 1, lettere b) e c), si provvede con le risorse previste dalla unità previsionale di base (UPB) 262 “Azioni programmate di cui al PSR - spese correnti.
”. (11)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 luglio 2003, n. 32 .

Capo IX
- Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 33 (Interventi finalizzati alla promozione della cultura contemporanea in Toscana)
Art. 26
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 33 (Interventi finalizzati alla promozione della cultura contemporanea in Toscana) le parole: “
di euro 1.580.000
” sono sostituite dalle parole: “
di euro 1.355.000,00
”. (12)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 33 .

(27)

Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R, in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21.

Capo IX bis
- Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) (18)

Capo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 1.

Art. 26 bis
1. Dopo il capo IX bis della l.r. 70/2005 è inserito il seguente:
Art. 26 bis – Modifiche all'articolo 21 della l.r. 32/2002
1. Dopo la lettera d bis) del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è inserita la seguente lettera:
“d ter) interviene finanziariamente al fine si assicurare la continuità delle erogazioni ai lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria”.
(19)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

Titolo III
- INTEGRAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DEGLI INVESTIMENTI
Capo I
- Realizzazione degli interventi
Art. 27
- Realizzazione degli interventi
1. Gli interventi previsti nel programma pluriennale degli investimenti 2003-2005 di cui al capo II della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (Legge finanziaria per l'anno 2003) e successive integrazioni, sono attuati sulla base di piani e programmi approvati ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e successive modificazioni.
2. Nei casi in cui la legislazione regionale vigente prevede piani e programmi settoriali e intersettoriali, gli interventi di cui al comma 1 confluiscono nei medesimi strumenti di programmazione di cui possono costituire aggiornamento.
3. Annualmente la Giunta regionale, con propria deliberazione, può rimodulare il piano finanziario dei singoli interventi sulla base delle esigenze effettive di investimento di ciascuno di essi, tenendo comunque fermi gli stanziamenti complessivamente assegnati ad ogni singolo intervento; a tal fine le variazioni fra le UPB relative agli interventi di cui al comma 1 sono effettuate con deliberazione della Giunta regionale.
4. Nell'ambito del rapporto generale di monitoraggio sullo stato di attuazione delle politiche di intervento di cui all' articolo 16 della l.r. 49/1999 , la Giunta regionale illustra lo stato di avanzamento del programma pluriennale degli investimenti; la relazione dà conto, fra l'altro, degli indicatori di monitoraggio e di valutazione di ciascun intervento.
Capo II
- Sviluppo economico
Art. 28
- Interventi strutturali pubblici per l'innovazione, la sostenibilità e la competitività del settore agricolo e dello sviluppo rurale
1. Al fine di sostenere l'innovazione, la sostenibilità e la competitività del settore agricolo e dello sviluppo rurale, in particolare per il pretrattamento di carcasse animali, la produzione di energia per le aree rurali e la riconversione delle strutture agroindustriali trasferite dallo Stato, la Regione destina la somma complessiva di euro 10.000.000,00 per l'anno 2006.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla UPB 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese di investimento (17)

v. BU 14 aprile 2006, n. 12, Avviso di Rettifica.

" del bilancio di previsione 2006.
Art. 29
- Nuovi interventi a favore delle imprese
1. Per favorire lo sviluppo locale delle imprese la Regione destina per l'anno 2006 la somma di euro 4.000.000,00 per attrezzare ecologicamente le aree industriali ed artigiane.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla UPB 512 "Interventi intersettoriali finalizzati allo sviluppo economico - spese di investimento (17)

v. BU 14 aprile 2006, n. 12, Avviso di Rettifica.

" per euro 4.000.000,00, del bilancio di previsione 2006.
Art. 30
- Integrazione interventi a favore delle imprese
1. Gli interventi a favore delle imprese previsti nel programma pluriennale degli investimenti, di cui alla r. 71/2004 sono integrati della somma di euro 6.000.000,00 per l'anno 2006.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla UPB 542 "Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle imprese industriali - spese di investimento (17)

v. BU 14 aprile 2006, n. 12, Avviso di Rettifica.

" del bilancio di previsione 2006.
Art. 31
- Interventi a favore delle infrastrutture turistiche e commerciali
1. Per favorire lo sviluppo delle infrastrutture turistiche e commerciali la Regione destina per l'anno 2006 la somma complessiva di euro 7.000.000,00.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla UPB 532 "Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle imprese (17)

v. BU 14 aprile 2006, n. 12, Avviso di Rettifica.

turistiche e termali - spese di investimento" per euro 4.000.000,00 e UPB 534 "Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle imprese (17)

v. BU 14 aprile 2006, n. 12, Avviso di Rettifica.

commerciali - spese di investimento" per euro 3.000.000,00, del bilancio di previsione 2006.
Art. 32
- Integrazione interventi per il rilancio dell'offerta termale
1. Gli interventi a favore del rilancio dell'offerta termale previsti nel programma pluriennale degli investimenti, di cui alla l.r. 71/2004 , sono integrati della somma di euro 3.000.000,00 per l'anno 2006.
2. All'onere di spesa di cui al comma l si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 532 "Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle attività turistiche e termali - spese di investimento" del bilancio di previsione 2006.
Capo III
- Cultura
Art. 33
- Integrazione del programma pluriennale di investimento strategico nel settore dei beni culturali
1. Il programma pluriennale di investimento strategico (17)

v. BU 14 aprile 2006, n. 12, Avviso di Rettifica.

nel settore dei beni culturali, approvato con risoluzione del Consiglio regionale 10 luglio 2002, n. 18 (Documento di programmazione economica e finanziaria per l'esercizio 2003), già integrato con legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58 (Legge finanziaria per l'anno 2004) e con r. 71/2004 , è ulteriormente integrato di euro 5.000.000,00 per l'anno 2007 e di euro 5.000.000,00 per l'anno 2008.
2. All'onere di spesa di cui al comma l si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 632 "Promozione e sviluppo della cultura - spese di investimento" del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.
Capo IV
- Investimenti nel sistema dell'educazione e dell'istruzione
Art. 34
- Interventi per il sostegno degli enti locali nel settore dell'edilizia scolastica
1. La Regione destina la somma di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008, per la complessiva somma di euro 6.000.000,00 per la concessione di contributi finalizzati al sostegno degli enti locali nel settore dell'edilizia scolastica.
2. I contributi di cui al comma 1 sono riservati agli enti locali in difficoltà nel reperire le risorse finanziarie necessarie per fronteggiare interventi di edilizia scolastica di particolare urgenza ed indifferibili, pena la sospensione delle attività didattiche, e sono concessi in via prioritaria secondo l'ordine della graduatoria dei comuni in situazione di disagio di cui all' articolo 2 , comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 "Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 "Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani").
3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 614 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese di investimento" del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.
Art. 35
- Integrazione interventi di edilizia abitativa per studenti universitari
1. Gli interventi a favore dell'edilizia abitativa per studenti universitari, previsti nel programma pluriennale degli investimenti, di cui alla r. 43/2002 e successive integrazioni, sono ulteriormente integrati di euro 5.000.000,00 per l'anno 2007 e di euro 5.000.000,00 per l'anno 2008.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 614 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese di investimento" del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.
Capo V
- Investimenti in e-Toscana
Art. 36
- Integrazione interventi per il potenziamento delle infrastrutture telematiche
1. Gli interventi per il potenziamento delle infrastrutture (17)

v. BU 14 aprile 2006, n. 12, Avviso di Rettifica.

telematiche, previsti nel programma pluriennale degli investimenti, di cui alla r. 43/2002 e successive integrazioni, sono integrati della somma di euro 1.000.000,00 per l'anno 2007 e di euro 4.000.000,00 per l'anno 2008.
2. All'onere di spesa di cui al comma l si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 146 "Innovazione tecnologica, organizzativa e sviluppo risorse umane (17)

v. BU 14 aprile 2006, n. 12, Avviso di Rettifica.

per l'attuazione delle politiche regionali - spese di investimento" del bilancio pluriennale 2006-2008.
Capo VI
- Interventi a favore della mobilità
Art. 37
- Integrazione interventi a favore della mobilità
1. Gli interventi previsti nel programma pluriennale degli investimenti a favore della mobilità di cui alla r. 71/2004 sono integrati della somma di euro 5.000.000,00 per l'anno 2007 e di euro 5.000.000,00 per l'anno 2008.
2. All'onere di spesa di cui al comma l si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 321 "Servizi di trasporto pubblico - spese di investimento" del bilancio pluriennale 2006-2008.
Capo VII
- Interventi a favore dell'ambiente
Art. 38
- Interventi per il superamento delle situazioni di crisi idrica e per la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche
1. Gli interventi previsti nel programma pluriennale degli investimenti per il superamento delle situazioni di crisi idrica e per la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche di cui alla r. 58/200 3, sono integrati della somma complessiva di euro 14.000.000,00, di cui euro 1.000.000,00 per l'anno 2006, euro 6.000.000,00 per l'anno 2007 e euro 7.000.000,00 per l'anno 2008.
2. All'onere di spesa di cui al comma l si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nella UPB 411 "Approvvigionamento idrico - spese di investimento" del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.
Art. 39
- Interventi per la valorizzazione ambientale del territorio toscano
1. Per incentivare la qualificazione ambientale del territorio toscano attraverso interventi innovativi finalizzati anche alla diminuzione dell'inquinamento dell'aria e del suolo, la Regione destina per l'anno 2006 la somma di euro 2.000.000,00, per l'anno 2007 la somma di euro 5.000.000,00 e per l'anno 2008 la somma di euro 8.000.000,00. (17)

v. BU 14 aprile 2006, n. 12, Avviso di Rettifica.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla UPB 431 "Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente - spese d'investimento" del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.
Capo VIII
- Investimenti nel sociale
Art. 40
- Integrazione interventi per lo sviluppo di strutture innovative per il sociale
1. Gli interventi per il settore sociale previsti nel programma pluriennale degli investimenti, approvato con risoluzione c.r. 18/2002, già integrato con leggi regionali finanziarie per il 2004, sono integrati della somma di euro 16.000.000,00 nel 2006 e di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008.
2. All'onere di spesa di cui al comma l si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nella UPB 222 "Investimenti in ambito sociale - spese di investimento" del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.
Titolo III bis
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE (13)

Titolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 1.

Art. 40 bis
- Proroga di alcuni strumenti della programmazione regionale di settore (14)

Articolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 2.

1. I sottoindicati strumenti della programmazione regionale di settore venuti a scadenza nell'anno 2005 sono prorogati al 31 dicembre 2006, salvo l'acquisto di efficacia prima di tale termine dei nuovi piani:
a) piano regionale della cooperazione internazionale e delle attività di partenariato - anni 2001/2005 - approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 dicembre 2000, n. 279, ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 23 marzo 1999, n. 17 (Interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale);
b) piano di indirizzo generale integrato in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro per il periodo 2003/2005, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 luglio 2003, n. 137, ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
c) piano regionale degli interventi in favore dei toscani all'estero anni 2000-2005, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 dicembre 2000, n. 281, ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 9 aprile 1999, n. 19 (Interventi in favore dei Toscani all'estero);
d) piano energetico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 gennaio 2000, n. 1, ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), abrogata dall' articolo 42 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
e) piano faunistico venatorio, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 13 luglio 2001, n. 144, ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").
Art. 40 ter
1. All'onere di spesa di cui all' articolo 40 bis , ammontante complessivamente ad euro 68.729.265,86, si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nelle seguenti UPB del bilancio di previsione 2006:
a) UPB 122 "Cooperazione internazionale, promozione della cultura di pace - spese correnti", per euro 3.444.564,00;
b) UPB 611 "Sistema formativo professionale - spese correnti", per euro 1.382.755,47; UPB 612 "Lavoro - spese correnti", per euro 1.895.037,00; UPB 613 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese correnti", per euro 54.657.728,19; UPB 614 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese di investimento", per euro 3.300.000,00;
c) UPB 121 "Interventi per i toscani all'estero - spese correnti", per euro 733.628,36;
d) UPB 413 "Energia - spese di investimento", per euro 2.200.000,00; UPB 414 "Energia - spese correnti", per euro 37.352,84;
e) UPB 551 "Interventi per la caccia e la tutela della fauna selvatica - spese correnti", per euro 1.078.200,00.
Titolo IV
- DISPOSIZIONI FINANZIARIE DIVERSE
Art. 41
- Interventi in materia di personale
1. Nel triennio 2006-2008 è annualmente autorizzato l'utilizzo fino al 5,5 per cento delle somme stanziate per il pagamento delle competenze fisse e ricorrenti del personale dipendente, comprensive degli oneri riflessi, per sostenere i maggiori oneri diretti dei trattamenti economici accessori, sia ai sensi dell'articolo 15, comma 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 aprile 1999 (CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999), sia ai sensi dell'articolo 26, comma 3 del CCNL 23 dicembre 1999 (CCNL del comparto delle Regioni - Autonomie Locali, area della dirigenza, per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999) in conseguenza della riorganizzazione delle strutture operative cui sia correlato l'aumento delle prestazioni del personale in servizio e l'assenza di incrementi stabiliti dalle dotazioni organiche.
2. In conformità alle previsioni dei CCNL del personale regionale, sono confermati per gli anni 2006-2008 gli importi relativi all'anno 2005, determinati dall ' articolo 18 della l.r. 43/2002 , delle integrazioni annue di euro 631.110,33 per il personale appartenente alla categoria D e di euro 412.570,04 per il personale con qualifica dirigenziale, destinati agli istituti incentivanti la produttività, i risultati e le politiche di sviluppo delle risorse umane.
3. Gli oneri di spesa conseguenti all'applicazione del comma 2 trovano copertura finanziaria nella UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - spese correnti" del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.
Art. 41 bis
- Interventi per il completamento dei processi di riorganizzazione e di innovazione organizzativa della struttura operativa e della dirigenza regionale (20)

Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 3.

1. Al fine di sostenere i processi di riorganizzazione della struttura operativa e della dirigenza regionale avviati ai sensi della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale"), e di valorizzare il personale nel quadro del nuovo assetto istituzionale, a decorrere dal 2006 le risorse previste dall'articolo 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 23 dicembre 1999 (CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 relativo all'area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle autonomie locali) sono incrementate di euro 300.000,00, comprensivi degli oneri riflessi.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1 sono apportate le seguenti variazioni per competenza al bilancio di previsione 2006 ed al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2006-2008:
Anno 2006
In diminuzione
UPB 741" Fondi - spese correnti ", euro 300.000,00
In aumento
UPB 711 " Funzionamento della struttura regionale - spese correnti", euro 300.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 42
- Concessione di garanzia fideiussoria alla società Interporto Toscano Amerigo Vespucci s.p.a. (29)

Articolo abrogato con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 29.

Abrogato.
Art. 43
- Partecipazione della Regione alla società Logistica Toscana - Società Consortile a responsabilità limitata
1. Per il perseguimento degli obiettivi di potenziamento della intermodalità nel trasporto delle merci e di sostegno all'innovazione della logistica specificati negli atti della programmazione regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire una partecipazione di maggioranza nella società "Logistica Toscana - società consortile a responsabilità limitata", di seguito denominata Società, con sede in Firenze, già costituita dalle camere di commercio e da Unioncamere Toscana.
2. Le condizioni e le modalità di partecipazione della Regione alla società di cui al comma 1, sono definite con apposita legge regionale.
3. Per il conferimento al capitale sociale è autorizzata la spesa di euro 110.000,00 cui si fa fronte mediante stanziamento iscritto nella UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento" del bilancio di previsione 2006.
4. Al fine di contribuire al funzionamento della Società è autorizzata l'erogazione della somma annuale di euro 120.000,00, cui si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 312 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese correnti" del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008; agli oneri previsti a carico degli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 44
- Contributo in favore della Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura - Onlus
1. Per l' anno 2006 è autorizzato un contributo di euro 51.000,00 in favore della Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura - Onlus, con sede presso l'Arciconfraternita di Misericordia di Siena, quale sostegno alla realizzazione del progetto di prevenzione dell'usura e del sovraindebitamento.
2. Il contributo è erogato con vincolo di destinazione; al termine dell'esercizio finanziario la Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura - Onlus presenta alla Giunta regionale una relazione complessiva sull'attività svolta, dando atto dell'utilizzazione del contributo.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto al pertinente capitolo della UPB 112 "Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - spese correnti" del bilancio di previsione 2006."
Art. 45
- Oneri per l'adesione della Regione al Centro Moda
1. Al fine di dare continuità al sostegno di specifiche iniziative di sviluppo, promozione e valorizzazione del settore della moda, la Regione aderisce all'associazione senza scopo di lucro "Centro di Firenze per la moda italiana" e ne sostiene l'attività con un contributo ordinario annuo di euro 60.000,00 per gli anni 2006 2007 e 2008, e con un contributo straordinario di euro 120.000,00 per l'anno 2006.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 180.000,00 per l'anno 2006 e pari ad euro 60.000,00 per gli anni 2007 e 2008, si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla UPB 514 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - spese d'investimento" del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.
3. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.
Art. 46
- Interventi per lo sviluppo delle professioni
1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività di specializzazione in materia di professioni realizzate dalla Fondazione Giuliana Carmignani la Regione destina per l'anno 2006 un contributo straordinario di euro 400.000,00.
2. All'onere di spesa di cui al presente articolo si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla UPB 712 "Attività conoscitive, di ricerca, sistemi informativi e supporto generale dell'amministrazione - spese correnti" del bilancio di previsione 2006.
Art. 46 bis
- Rimborso dell'anticipazione regionale erogata al Comune di Greve in Chianti per la realizzazione dell'impianto di gassificazione in località Testi (16)

Articolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 4.

1. In deroga alle disposizioni di cui all' articolo 28 , comma 2, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), il comune di Greve in Chianti è autorizzato ad effettuare il rimborso del residuo dell'anticipazione concessa per la realizzazione dell'impianto di gassificazione in località Testi, pari a complessivi euro 758.920,90, in dieci rate semestrali con decorrenza 1° gennaio 2010, senza alcun onere di interessi.
Art. 46 ter
- Potenziamento del sistema delle infrastrutture aeroportuali toscane (21)

Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 4.

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione ed il potenziamento del sistema delle infrastrutture aeroportuali toscane, la Giunta regionale è autorizzata all'acquisizione di una partecipazione azionaria pari al 51 per cento del capitale sociale nella società "Aerelba s.p.a.", con sede in Marina di Campo, tramite l'acquisto di azioni del valore nominale di euro 51,65 per un importo complessivo di euro 346.900,00.
2. Per le medesime finalità indicate al comma 1 è autorizzata la sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dalla società "Seam - Società per l'Esercizio Aeroporto della Maremma s.p.a.", con sede in Grosseto, nella misura proporzionale alla quota posseduta, pari al 50 per cento del capitale sociale, per un importo complessivo di euro 53.100,00.
3. Per l'acquisizione della partecipazione azionaria e per la sottoscrizione dell'aumento di capitale delle società è autorizzata la spesa di euro 400.000,00 cui si fa fronte mediante stanziamento iscritto nella UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento "del bilancio di previsione 2006.
Art. 46 quater
1. E' autorizzato per l'anno 2006 un contributo straordinario di euro 2.000.000,00 in favore dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), al fine di assicurare la realizzazione del processo di potenziamento ed adeguamento dei laboratori dell'Agenzia nel corso del presente esercizio.
2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione alla determinazione delle modalità di assegnazione ed erogazione del contributo di cui al comma 1 su presentazione di specifico progetto da parte dell' ARPAT.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento, iscritto nell' UPB 143 "Istituzione e sviluppo enti, agenzie e società regionali - spese di investimento" del bilancio di previsione 2006.
Art. 46 quinquies
- Interventi per il rilancio delle attività fieristiche e congressuali di Firenze Fiera s.p.a. (23)

Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 6.

1. Per l'attivazione del piano industriale 2006-2008, finalizzato al rilancio della società "Firenze Fiera s.p.a." con sede in Firenze, la Giunta regionale è autorizzata alla sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dalla predetta società nella misura, proporzionale alla quota posseduta, di 279.730 nuove azioni del valore nominale di euro 3,96 per complessivi euro 1.107.730,80.
2. Per la sottoscrizione dell'aumento di capitale delle società è autorizzata la spesa di euro 1.170.730,80 cui si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 532 "Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle attività turistiche e termali - spese di investimento" del bilancio di previsione 2006.
Art. 46 sexies
1. Al fine di assicurare la valorizzazione ed il potenziamento dell'offerta termale in Toscana, la Giunta Regionale è autorizzata all'acquisizione dell'aumento di capitale della società "Terme di Casciana s.p.a.", con sede in Casciana Terme, nella misura, proporzionale alla quota posseduta pari al 50 per cento del capitale sociale, di n. 323.705 nuove azioni del valore nominale di euro 3,51 per complessivi euro 1.136.204,55.
2. Per la sottoscrizione dell'aumento di capitale della società è autorizzata la spesa di euro 1.136.204,55 cui si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 532 "Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle attività turistiche e termali - spese di investimento" del bilancio di previsione 2006."
Art. 46 septies
- Interventi diretti a favorire la continuità retributiva in favore dei lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria (25)

Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 8.

1. Per l'anno 2006 è istituito un apposito fondo di euro 200.000,00 per la copertura degli interessi dovuti per operazioni di anticipazione bancaria finalizzate a garantire la continuità dell'erogazione ai lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) nel periodo intercorrente tra la concessione della cassa integrazione e l'effettiva erogazione da parte dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS).
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato ai lavoratori in CIGS dipendenti in imprese interessate da procedure concorsuali ovvero in crisi aziendale aggravata da una situazione finanziaria ostativa all'anticipazione del trattamento di CIGS. I criteri e le modalità di gestione e organizzazione del fondo sono stabiliti dalla Giunta regionale.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00, si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell' UPB 612 "Lavoro - spese correnti" del bilancio di previsione 2006.
Art. 47
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 gennaio 1999, n. 2 .

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Nota soppressa.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 4 dicembre 1980, n. 89 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 agosto 2001, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 luglio 2003, n. 32 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 33 .

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Titolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 4.

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v. BU 14 aprile 2006, n. 12, Avviso di Rettifica.

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Capo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 1.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 8.

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La Corte Costituzionale, Sito esternocon sentenza 4 dicembre 2006, n. 413 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della presente legge, nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006.

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Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.