Legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70
Legge finanziaria per l'anno 2006.
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima del 30 dicembre 2005
Art. 28
- Interventi strutturali pubblici per l'innovazione, la sostenibilità e la competitività del settore agricolo e dello sviluppo rurale
1. Al fine di sostenere l'innovazione, la sostenibilità e la competitività del settore agricolo e dello sviluppo rurale, in particolare per il pretrattamento di carcasse animali, la produzione di energia per le aree rurali e la riconversione delle strutture agroindustriali trasferite dallo Stato, la Regione destina la somma complessiva di euro 10.000.000,00 per l'anno 2006.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla UPB 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese di investimento (17)" del bilancio di previsione 2006.
Note del Redattore:
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2006, n. 413 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della presente legge, nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.