Legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70
Legge finanziaria per l'anno 2006.
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima del 30 dicembre 2005
Titolo III bis
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE (13)
Art. 40 bis
- Proroga di alcuni strumenti della programmazione regionale di settore (14)
1. I sottoindicati strumenti della programmazione regionale di settore venuti a scadenza nell'anno 2005 sono prorogati al 31 dicembre 2006, salvo l'acquisto di efficacia prima di tale termine dei nuovi piani:
a) piano regionale della cooperazione internazionale e delle attività di partenariato - anni 2001/2005 - approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 dicembre 2000, n. 279, ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 23 marzo 1999, n. 17 (Interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale);
b) piano di indirizzo generale integrato in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro per il periodo 2003/2005, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 luglio 2003, n. 137, ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
c) piano regionale degli interventi in favore dei toscani all'estero anni 2000-2005, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 dicembre 2000, n. 281, ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 9 aprile 1999, n. 19 (Interventi in favore dei Toscani all'estero);
d) piano energetico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 gennaio 2000, n. 1, ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), abrogata dall' articolo 42 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
e) piano faunistico venatorio, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 13 luglio 2001, n. 144, ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Art. 40 ter
- Disposizioni di carattere finanziario (15)
1. All'onere di spesa di cui all' articolo 40 bis , ammontante complessivamente ad euro 68.729.265,86, si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nelle seguenti UPB del bilancio di previsione 2006:
a) UPB 122 "Cooperazione internazionale, promozione della cultura di pace - spese correnti", per euro 3.444.564,00;
b) UPB 611 "Sistema formativo professionale - spese correnti", per euro 1.382.755,47; UPB 612 "Lavoro - spese correnti", per euro 1.895.037,00; UPB 613 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese correnti", per euro 54.657.728,19; UPB 614 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese di investimento", per euro 3.300.000,00;
c) UPB 121 "Interventi per i toscani all'estero - spese correnti", per euro 733.628,36;
d) UPB 413 "Energia - spese di investimento", per euro 2.200.000,00; UPB 414 "Energia - spese correnti", per euro 37.352,84;
e) UPB 551 "Interventi per la caccia e la tutela della fauna selvatica - spese correnti", per euro 1.078.200,00.
Note del Redattore:
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2006, n. 413 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della presente legge, nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.