Legge regionale 14 dicembre 2005, n. 67
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Interpretazione autentica dell'articolo 59 della l.r. 40/2005.
Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima del 23 dicembre 2005
Art. 16
- Modifica all'articolo 107 della l.r. 40/2005
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 107 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente comma:
“
1. bis Lo schema del regolamento generale e delle eventuali successive modifiche e integrazioni è trasmesso alla Giunta regionale al fine di acquisirne il parere.
”.2. Il comma 2 dell’articolo 107 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“
2. Qualora, per l’esercizio delle proprie funzioni, gli ESTAV abbiano necessità di costituire organismi tecnico-professionali o gruppi di lavoro con la presenza di personale sanitario, il relativo personale è messo a disposizione dalle aziende di riferimento secondo forme e modalità disciplinate da specifici accordi.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.