Legge regionale 14 dicembre 2005, n. 67
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Interpretazione autentica dell'articolo 59 della l.r. 40/2005.
Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima del 23 dicembre 2005
Art. 15
- Inserimento dell'articolo 106 bis nella l.r. 40/2005
2. Dopo l’articolo 106 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente articolo:
“
Art. 106 bis - Rapporto di lavoro del direttore generale e del direttore amministrativo
1. Gli incarichi di direttore generale e di direttore amministrativo sono regolati da contratti di diritto privato, redatti secondo schemi tipo approvati, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale e dalla Giunta regionale, con l’osservanza delle norme di cui al libro V, titolo II, del codice civile.
2. Il trattamento economico del direttore generale e del direttore amministrativo non può superare quello previsto dalla normativa vigente per il direttore generale e per il direttore amministrativo delle aziende sanitarie.
3. Il servizio prestato in forza del contratto è utile ad ogni effetto ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, nonché ai fini dell’anzianità di servizio.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.