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Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63

Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 12 dicembre 2005

Art. 4
Compensi professionali
1. Il dirigente avvocato (5)

Parole prima sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 57, art. 25; poi così sostituite con l.r. 20 maggio 2026, n. 7, art. 15.

individua con proprio decreto le tipologie di atti giurisdizionali che costituiscono sentenza favorevole all'ente e determinano la spettanza dei compensi professionali, l'erogazione dei quali è disposta sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalla contrattazione decentrata integrativa.
2. Nei casi di patrocinio dell'Avvocatura regionale, i diritti, gli onorari e le spese liquidati in sentenza in favore degli enti, aziende ed organismi di cui all' articolo 1 competono alla Regione e rientrano nel regime di attribuzione dei compensi professionali di cui al comma 1.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 22.

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Parole prima sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 22; poi così sostituite con l.r. 20 maggio 2026, n. 7, art. 13 .

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Lettera così sostituita con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 23.

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Articolo prima inserito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 24; poi abrogato con l.r. 20 maggio 2026, n. 7, art. 17 .

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Parole prima sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 25; poi così sostituite con l.r. 20 maggio 2026, n. 7, art. 15 .

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Parole prima sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 26; poi così sostituite con l.r. 20 maggio 2026, n. 7, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 maggio 2026, n. 7, art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 maggio 2026, n. 7, art. 14 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.