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Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63

Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima del 12 dicembre 2005

Art. 4
- Compensi professionali
1. L’Avvocato generale (5)

Parole così sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 57, art. 25.

individua con proprio decreto le tipologie di atti giurisdizionali che costituiscono sentenza favorevole all'ente e determinano la spettanza dei compensi professionali, l'erogazione dei quali è disposta sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalla contrattazione decentrata integrativa.
2. Nei casi di patrocinio dell'Avvocatura regionale, i diritti, gli onorari e le spese liquidati in sentenza in favore degli enti, aziende ed organismi di cui all' articolo 1 competono alla Regione e rientrano nel regime di attribuzione dei compensi professionali di cui al comma 1.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 22.

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Lettera così sostituita con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 23.

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Articolo inserito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 26.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.