Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63
Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale.
Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima del 12 dicembre 2005
Art. 5
- Relazione al Consiglio regionale
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio la relazione concernente lo stato del contenzioso, presentata dall’Avvocato generale. (6)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.