Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 7 marzo 2005
articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato); per cure mediche nonché con i permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18 bis, 19, 20 bis, 22, comma 12 quater, 41 e 42 bis
del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e con permesso di soggiorno rilasciato nelle ipotesi di cui all'
articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati). (82)
decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39 , da ultimo modificato dalla
legge 30 luglio 2002, n. 189 .Comma prima aggiunto con l.r. 16 novembre 2007, n. 59 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.
Parole prima sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 8, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 31.
Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 10, ed ora così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 5.
Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 30 luglio 2014 , n. 45 , art. 10.
Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 18, ed ora abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 11.
Regolamento regionale 9 gennaio 2018, n. 2/R . L'Allegato è stato sostituito con d.p.g.r. 11 settembre 2018, n. 50/R, art. 2 , ed ora così sostituito con d.p.g.r. 22 marzo 2021, n. 12/R, art.1 .



