Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41
Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 7 marzo 2005
Art. 14
- La Regione
1. La Regione promuove su tutto il territorio regionale l'attuazione dei diritti di cittadinanza sociale mediante l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge.
2. In particolare, alla Regione competono le seguenti funzioni:
b) approvazione del regolamento di attuazione della presente legge;
c) definizione delle politiche di integrazione tra gli interventi e i servizi sociali e quelli di cui all'
articolo 3 , comma 2, lettere a) e b);
d) ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale di cui all'
articolo 45 ;
e) promozione della realizzazione dei progetti speciali di interesse regionale, con caratteristiche di sperimentazione innovativa;
f) organizzazione e coordinamento del sistema informativo sociale regionale, nonché delle funzioni di cui all'
articolo 40 .
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Regione adotta strumenti di concertazione e confronto, anche permanenti, con gli enti locali e con le parti sociali, nonché forme di consultazione con le associazioni degli utenti e consumatori e con i soggetti di cui all'
articolo 17 4. La Regione può attivare sperimentazioni per l'erogazione di trattamenti economici finalizzati alla rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali di soggetti
con disabilità,
(94) Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 80.
non autosufficienti e quale misura di contrasto della povertà, ivi compreso il reddito di cittadinanza sociale di cui all'
articolo 58 , comma 3.
5. La Regione col
piano sanitario e sociale integrato regionale (15) Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83, art. 6.
può prevedere sperimentazioni relative a tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali di cui al capo III, comprese quelle di ambito delle comunità di tipo familiare, definendone i requisiti necessari al funzionamento ulteriori a quelli previsti dall'
articolo 62 .