Menù di navigazione

Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39

Disposizioni in materia di energia.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 7 marzo 2005

Art. 39
- Regolamento di attuazione della legge e ulteriori misure per l'attuazione
1. In relazione ad esigenze di uniformità e semplicità, la Regione può emanare linee guida, non vincolanti, anche in merito allo svolgimento dei procedimenti.
2. Con regolamento regionale, da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate, fatto salvo quanto previsto dalle norme tecniche fissate nel rispetto dei principi nazionali e dell'Unione europea:
a) le prescrizioni tecniche relative alle opere ed impianti disciplinati dalla presente legge che interessino aree protette o soggette a vincolo, a seguito di atti di pianificazione o in applicazione di norme comunitarie, nazionali o regionali;
b) la descrizione tipologica delle categorie di interventi di cui all 'articolo 11 , compreso gli interventi inerenti oleodotti che si configurano come nuova opera, delle categorie di interventi che configurino variazioni essenziali delle opere ed impianti esistenti o autorizzati, dei lavori di manutenzione distinguendo tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria;
c) la descrizione tipologica delle linee elettriche e relative opere nonché degli impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia a limitato impatto territoriale di cui all' articolo 16 , comma 3 e di cui all'articolo 16 bis, comma 4. (93)

Parole inserite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 47.

d) le modifiche su oleodotti, impianti di (94)

Parole abrogate con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 47.

stoccaggio oli minerali, che sono soggette ad obbligo di contestuale comunicazione all'amministrazione competente, ai sensi dell' articolo 17 , comma 12; (95)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 47.

e) i casi in cui gli enti locali devono dare tempestivo avviso alla Regione dell'avvio e dell'esito di un procedimento nelle materie di cui alla presente legge;
f) le idonee forme di pubblicità delle istanze di cui alla presente legge;
g) ove non definiti dalla normativa statale, i termini entro i quali devono iniziare e finire i lavori di realizzazione delle opere ed impianti, il cui mancato rispetto determina la decadenza dell'autorizzazione, con la possibilità di proroga di detti termini per comprovate ragioni tecniche o particolari condizioni operative; (96)

Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 47.

h) i criteri per la determinazione degli oneri di istruttoria e controllo per l'attività amministrativa di competenza comunale; (132)

Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13, art. 21.

i) gli obblighi di comunicazione, a carico di chi svolge le attività oggetto della presente legge, di dati e notizie rilevanti per il governo del settore non reperibili presso altre amministrazioni;
i bis) le modalità di trasmissione delle comunicazioni per l’attività libera, delle dichiarazioni di cui all’articolo 16 comma 2 relative alle PAS, alle SCIA o alle istanze per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla costruzione e all’esercizio degli impianti di cui al capo III della presente legge; (97)

Lettera inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 47.

j) le modalità relative alla presentazione dei progetti ed ai contenuti degli stessi, nel rispetto, ivi compreso, nei casi previamente individuati, un programma di monitoraggio successivo all'ultimazione dell'opera per la misurazione dei livelli relativi ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici effettivamente generati nell'ambito territoriale individuato ai sensi dell' articolo 16 , comma 3, della l.r. 51/1999 ;
l) le modalità relative all'effettuazione dei controlli sulle attività disciplinate dalla presente legge nonché, nei casi previamente individuati, quelle relative al collaudo o al certificato di fine lavori di cui all' articolo 18 ;
m) le modalità relative al rilascio dell'autorizzazione in sanatoria di cui all' articolo 21 , comma 3;
n) le modalità relative al rilascio dell'autorizzazione in sanatoria di cui all' articolo 38 ;
o) le modalità relative alla presentazione dei programmi di cui all' articolo 6 , comma 2, lettera f);
p) i termini di conclusione dei procedimenti autorizzativi relativi alle diverse categorie di impianti.
3. Le disposizioni del regolamento regionale di cui al presente articolo relative ai contenuti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f), g), i bis), (97)

Lettera inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 47.

j), k), l), m), p), riguardanti le competenze degli enti locali, si applicano fino a che questi non abbiano diversamente disposto.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 novembre 1978, n. 79 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.7, ed ora così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art. 9, e ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.12, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.13, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.14, poi così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.15, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.16, poi così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 6 luglio, n. 24, art 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.17, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L’articolo 20 (Decorrenza degli effetti) della l.r. 71/2009 recita: “Le disposizioni di cui agli articoli 23, 23 bis, 23 ter, 23 quater, 23 quinquies, si applicano a far data dall'entrata in vigore dei relativi regolamenti di cui all'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)”.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale si è espressa sulla l.r. 71/2009 con la Sito esternosentenza n. 313 del 11 novembre 2010 dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, che sostituisce il comma 3 dell'art. 16, della legge regionale n. 39 del 2005 e dell'art. 11, comma 4, nella parte in cui inserisce il comma 1 quater dell'art. 17 della legge regionale n. 39 del 2005 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale si è espressa sulla l.r. 71/2009 con la Sito esternosentenza n. 313 del 11 novembre 2010 dichiarando infondate le questioni sollevate in merito all'articolo 1, comma 1, che sostituisce l'art. 3 della legge regionale n. 39 del 2005 e dell'art. 10, comma 2, che sostituisce il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 39 del 2005 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 11 , art.1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 21 marzo 2011, n. 11 , art.1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 116.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 117.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 117.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 117.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 34,.poi così sostituto con l.r. 11 novembre 2022, n. 38 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole abrogate con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 (Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 39/2005 ) nella parte in cui modifica l'art. 17, comma 2, lettere a), b) ed f), della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 (Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 39/2005 ) della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 (Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 39/2005 ) della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 nella parte in cui modifica l'art. 17, commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima inserita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 1, ed ora così sostituita con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito conl.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

. Lettera soppressa con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito ccon l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 20, ed ora così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 52 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 11, ed ora così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n, 24 art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole abrogate con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 5, comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 5 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 5 , comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 9 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 9 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 9 , comma 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.