Capo VII
- Norme finali e transitorie
Art. 38
- Disposizioni transitorie per gli elettrodotti
1. Il proprietario di linea e relativo impianto elettrico avente tensione compresa fra 30000 e 150000 volt, già realizzata alla data di entrata in vigore della presente legge e per la quale non sia stata rilasciata la relativa autorizzazione, presenta apposita istanza alla Regione entro due anni dalla stessa data.
2. L'istanza è accompagnata da una relazione sottoscritta, sotto la propria responsabilità, da un tecnico qualificato, iscritto al competente albo professionale, in cui si descrive l'impianto e se ne attesta la rispondenza alle norme vigenti in materia al momento della realizzazione dell'opera.
3. La Giunta regionale, ove ravvisi un interesse pubblico rilevante alla permanenza dell'intervento di cui al comma 1, può procedere al rilascio dell'autorizzazione in sanatoria purché sia accertata la compatibilità dello stesso intervento con le norme poste a tutela della salute pubblica.
4. Per le opere di cui al comma 1 la Regione applica a carico del proprietario della stessa opera una sanzione amministrativa pecuniaria determinata in:
a) il doppio del minimo dell'importo di cui all'
articolo 20 , comma 1 nel caso di linee ed impianti per cui non sia mai stata presentata richiesta di autorizzazione ai sensi del r.d. 1775/1933 o della
l.r. 51/1999 ;
b) il minimo dell'importo di cui all'
articolo 20 , comma 1 nel caso di intervento in cui sia stata presentata istanza di autorizzazione ai sensi del r.d. 1775/1933 o della r. 51/1999 ma non sia mai stata rilasciata autorizzazione provvisoria ai sensi dell'articolo 113 del r.d.1775/1933;
c) un decimo dell'importo di cui alla lettera b) se per l'intervento sia stata già rilasciata autorizzazione provvisoria ai sensi dell'articolo 113 del r.d. 1775/33.
5. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo possono essere impiegati dalla Regione per finalità di risanamento ambientale e territoriale degli elettrodotti. Possono inoltre essere destinati alla promozione di attività di ricerca finalizzate alla sperimentazione di innovazioni tecnologiche miranti alla riduzione dell'impatto visivo e dei livelli di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico degli elettrodotti.
Art. 38 bis
1. Entro il 31 dicembre 2010, i gestori degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 chilovolt, già autorizzati alla data di entrata in vigore della l.r.71 /2009 comunicano alla Regione e ai comuni interessati i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto, determinate secondo i criteri contenuti nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 4 della l. 36/2001 . Art. 38 ter
1. I contributi di cui all’articolo 23 septies della l.r. 39/2005 sono determinati per il 2022, e, comunque, fino all’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 23 septies, comma 2, nella misura già stabilita mediante la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2016, n. 1402 (Legge Regionale 85/2016 'Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015': disposizioni di prima applicazione). Art. 38 quater
1. Per le annualità 2022 e 2023 l’ammontare dei contributi dovuti ai sensi dell’articolo 23 octies, comma 1, è determinato nella misura di 10,00 euro.
2. Per le annualità 2022 e 2023 l’ammontare degli oneri dovuti ai sensi dell’articolo 23 octies, comma 2, è determinato nella misura di 5,00 euro.
Art. 39
- Regolamento di attuazione della legge e ulteriori misure per l'attuazione
1. In relazione ad esigenze di uniformità e semplicità, la Regione può emanare linee guida, non vincolanti, anche in merito allo svolgimento dei procedimenti.
2. Con regolamento regionale, da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate, fatto salvo quanto previsto dalle norme tecniche fissate nel rispetto dei principi nazionali e dell'Unione europea:
a) le prescrizioni tecniche relative alle opere ed impianti disciplinati dalla presente legge che interessino aree protette o soggette a vincolo, a seguito di atti di pianificazione o in applicazione di norme comunitarie, nazionali o regionali;
b) la descrizione tipologica delle categorie di interventi di cui all
'articolo 11 , compreso gli interventi inerenti oleodotti che si configurano come nuova opera, delle categorie di interventi che configurino variazioni essenziali delle opere ed impianti esistenti o autorizzati, dei lavori di manutenzione distinguendo tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria;
e) i casi in cui gli enti locali devono dare tempestivo avviso alla Regione dell'avvio e dell'esito di un procedimento nelle materie di cui alla presente legge;
f) le idonee forme di pubblicità delle istanze di cui alla presente legge;
g) ove non definiti dalla normativa statale, i termini entro i quali devono iniziare e finire i lavori di realizzazione delle opere ed impianti, il cui mancato rispetto determina la decadenza dell'autorizzazione, con la possibilità di proroga di detti termini per comprovate ragioni tecniche o particolari condizioni operative; (96) Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 47.
i) gli obblighi di comunicazione, a carico di chi svolge le attività oggetto della presente legge, di dati e notizie rilevanti per il governo del settore non reperibili presso altre amministrazioni;
i bis) le modalità di trasmissione delle comunicazioni per l’attività libera, delle dichiarazioni di cui all’articolo 16 comma 2 relative alle PAS, alle SCIA o alle istanze per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla costruzione e all’esercizio degli impianti di cui al capo III della presente legge; (97) Lettera inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 47.
j) le modalità relative alla presentazione dei progetti ed ai contenuti degli stessi, nel rispetto, ivi compreso, nei casi previamente individuati, un programma di monitoraggio successivo all'ultimazione dell'opera per la misurazione dei livelli relativi ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici effettivamente generati nell'ambito territoriale individuato ai sensi dell'
articolo 16 , comma 3, della l.r. 51/1999 ;
l) le modalità relative all'effettuazione dei controlli sulle attività disciplinate dalla presente legge nonché, nei casi previamente individuati, quelle relative al collaudo o al certificato di fine lavori di cui all'
articolo 18 ;
m) le modalità relative al rilascio dell'autorizzazione in sanatoria di cui all'
articolo 21 , comma 3;
n) le modalità relative al rilascio dell'autorizzazione in sanatoria di cui all'
articolo 38 ;
o) le modalità relative alla presentazione dei programmi di cui all'
articolo 6 , comma 2, lettera f);
p) i termini di conclusione dei procedimenti autorizzativi relativi alle diverse categorie di impianti.
3. Le disposizioni del regolamento regionale di cui al presente articolo relative ai contenuti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f), g),
i bis), (97) Lettera inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 47.
j), k), l), m), p), riguardanti le competenze degli enti locali, si applicano fino a che questi non abbiano diversamente disposto.
Art. 39 bis
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 17, comma 2, fino all’approvazione del PAER e dei provvedimenti attuativi dello stesso, si applicano le condizioni stabilite dal PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso.
Art. 40
- Disposizioni finanziarie
1. Le risorse relative alla presente legge fanno riferimento agli interventi già previsti dalle leggi regionali 45/1997, 51/1999, 37/2000, 88/1998 nella materia e sono stabilite annualmente con legge di bilancio.
2. Per l'anno 2005 le risorse ammontano a euro 1.572.082,75 e fanno carico per euro 1.462.082,75 alla UPB n. 413 (Energia - spese di investimento) e per euro 110.000,00 alla UPB n. 414 (Energia - spese correnti) del bilancio di previsione 2005.
2 bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 23 ter e 23 quater, stimati in euro 200.000,00 per l’anno 2010 ed euro 60.000,00 per l’anno 2011, si fa fronte per l’anno 2010 con le risorse di cui alla UPB 413 “Energia – Spese di investimento del bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e per l’anno 2011 per euro 10.000,00 con le risorse di cui alla UPB 413 “Energia – Spese di investimento” e per euro 50.000,00 con le risorse di cui alla UPB 414 “Energia – Spese correnti” del bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011, annualità 2011. (28) Comma aggiunto con l.r. 23 novembre 2009, n. 71, art.19.
2 quater. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 2 bis, al bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:
UPB 414 “Energia – Spese correnti”, per euro 200.000,00;
UPB 413 “Energia – Spese di investimento”, per euro 200.000,00;
UPB 414 “Energia – Spese correnti”, per euro 10.000,00;
2 sexies. Gli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni di controllo degli impianti termici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h bis), sono stimati in euro 9.000.000,00 e sono imputati alla Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti. (148) Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85, art. 12.
2 septies. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 2 sexies, al bilancio di previsione vigente 2016-2018 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:
anno 2017
- in aumento Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, Titolo 3 “Entrate extratributarie” per euro 7.122.671,07;
- in diminuzione Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 1.877.328,93;
- in aumento Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 9.000.000,00.
anno 2018
- in aumento Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, Titolo 3 “Entrate extratributarie” per euro 7.122.671,07;
- in diminuzione Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 1.877.328,93;
Art. 40 bis
1. Le maggiori entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 23 octies, comma 1, sono stimate in euro 175.000,00 per l’anno 2022 ed in euro 700.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 a valere sulla Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del Titolo 3 “Entrate Extratributarie” del bilancio di previsione 2022 – 2024.”.
2. Gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di vigilanza degli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h ter), sono stimati in euro 175.000,00 per l’anno 2022 ed in euro 700.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e sono imputati alla Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022 – 2024.
3. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 2, al bilancio di previsione vigente 2022 – 2024 sono apportate le seguenti variazioni per l’anno 2022 per competenza e per cassa e per gli anni 2023 e 2024 per sola competenza:
- in aumento: Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del Titolo 3 “Entrate Extratributarie” per euro 175.000,00;
- in aumento: Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 175.000,00.
- in aumento: Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del Titolo 3 “Entrate Extratributarie” per euro 700.000,00;
- in aumento: Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 700.000,00;
- in aumento: Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del Titolo 3 “Entrate Extratributarie” per euro 700.000,00;
- in aumento: Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 700.000,00;
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 40 ter
1. Le maggiori entrate a legislazione vigente derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 23 octies, comma 2, sono stimate in euro 45.000,00 annui e sono imputate alla Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del Titolo 3 "Entrate extratributarie" della parte entrata del bilancio regionale.
Art. 41
“
2 bis. I progetti delle opere soggetti a valutazione di impatto ambientale includono anche l’analisi energetica, ai fini della valutazione dell’impatto di essi in relazione alle finalità di risparmio e razionalizzazione dei consumi energetici, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con
apposite istruzioni.
”.
Art. 42
- Abrogazione di disposizioni regionali e disapplicazione di disposizioni statali
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione nella Regione Toscana, per gli impianti di competenza della Regione e degli enti locali, le seguenti disposizioni statali:
a) regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), articoli 111, 112, 113 e 114.
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
d) articolo 28, comma 1, lettera b, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ).
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'
articolo 39 restano in vigore le disposizioni del regolamento 20 dicembre 2000, n. 9 (Regolamento di attuazione della
legge regionale 11 agosto 1999, n. 51 in materia di linee ed impianti elettrici) in quanto compatibili con la presente legge.
4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'
articolo 39 continuano ad applicarsi le seguenti norme procedurali, in quanto compatibili con la presente legge:
Art. 43
Abrogato.