Capo IV
- Razionalizzazione della produzione e dei consumi, risparmio energetico ed interventi di compensazione ambientale
Art. 22
- Incentivi finanziari
1. La Regione incentiva la realizzazione di iniziative per le finalità di cui alla presente legge tramite fondi di rotazione, sovvenzioni, contributi in conto interesse e aiuti al funzionamento, privilegiando, laddove possibile, gli aiuti al funzionamento e gli incentivi all'insieme del sistema delle piccole e medie imprese e a quelle compartecipate o promosse dagli enti locali, in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti per la tutela ambientale e sulla base di accordi volontari con uno o più soggetti economici, o associazioni di categoria, finalizzati al raggiungimento di obiettivi propri dell'amministrazione regionale o delle altre amministrazioni interessate.
2. La Regione incentiva, nelle forme e priorità di cui al comma 1, la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo nel settore delle fonti rinnovabili o innovative.
2 bis. L’accatastamento degli impianti alimentati a biocombustibile solido da effettuare ai sensi dell’articolo 23 ter, comma 3, o l’attestazione circa il possesso degli impianti ai sensi dell’articolo 23 ter, comma 3 ter, costituisce condizione per l’accesso a incentivi, contributi, sovvenzioni, o qualsivoglia sostegno di natura economica finanziati dalla Regione rivolti a promuovere interventi di sostituzione o efficientamento di tale tipologia di impianti termici. (174) Comma inserito con l.r. 29 luglio 2024, n. 31, art. 1.
3. Nei casi in cui gli interventi incentivati di cui al presente articolo producano crediti necessari ai "Certificati Verdi" di cui al decreto del Ministro dell' industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999 (Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'
articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ), ai "Titoli di Efficienza Energetica" di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004 (Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'
art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ) e al decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004 (Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'
art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ), alle "Quote di Emissioni" di cui alla direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio), i piani economici degli interventi oggetto di contributi regionali tengono conto, con le modalità individuate con deliberazione di Giunta, di tali crediti ai fini della determinazione dell'importo dei contributi che saranno proporzionalmente ridotti o, in alternativa, prevedono la cessione alla Regione degli stessi crediti. La Regione in caso di acquisizione dei crediti mantiene inalterato l'importo dei suoi contributi.
Art. 22 bis
1. La Regione istituisce un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti a cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, tenuto conto dei requisiti previsti dalla normativa statale e comunitaria in materia di libera circolazione dei servizi, di seguito indicato come “sistema di riconoscimento”.
2. Il sistema di riconoscimento, gestito nell’ambito del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all’articolo 23 ter, è costituito da appositi elenchi, contenenti i nominativi degli organismi e dei soggetti che, in base alla normativa statale e comunitaria di riferimento, svolgono le attività di cui al comma 1.
3. La Regione promuove programmi per la qualificazione, formazione e aggiornamento professionale degli organismi e dei soggetti di cui al comma 1.
4. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1, accedono al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, secondo le modalità indicate nell'articolo 23 quater.
Art. 23
- Rendimento energetico degli edifici. Relazione tecnica di rendimento energetico
(21) Articolo prima sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71, art.12, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85, art. 4.
(30) L’articolo 20 (Decorrenza degli effetti) della l.r. 71/2009 recita: “Le disposizioni di cui agli articoli 23, 23 bis, 23 ter, 23 quater, 23 quinquies, si applicano a far data dall'entrata in vigore dei relativi regolamenti di cui all'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)”.
1. Gli interventi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), sono progettati e realizzati in modo da contenere le necessità di consumo di energia, tenuto conto del progresso della tecnica e del contenimento dei costi, nel rispetto dei requisiti minimi, fissati in applicazione del medesimo decreto, sulla prestazione energetica nell'edilizia. 2. Nei casi di cui all'articolo 8 del d.lgs. 192/2005 , è trasmessa al comune la relazione tecnica di progetto, attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici. 3. Con il regolamento di cui all'articolo 23 sexies, nel rispetto dei principi dettati dal d.lgs.192/2005 , possono essere individuati i casi a cui applicare requisiti alternativi a quelli di cui al comma 1, tenuto conto della onerosità o difficoltà nel rispetto di tali requisiti. 4. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente è specificata la tipologia di dati da inserire nella relazione di cui al comma 2, nonché la modalità di trasmissione telematica della stessa.
Art. 23 bis
- Attestato di prestazione energetica
(22) Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71, art.13, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85, art. 5.
(30) L’articolo 20 (Decorrenza degli effetti) della l.r. 71/2009 recita: “Le disposizioni di cui agli articoli 23, 23 bis, 23 ter, 23 quater, 23 quinquies, si applicano a far data dall'entrata in vigore dei relativi regolamenti di cui all'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)”.
1. Gli edifici e le unità immobiliari sono soggetti agli obblighi di attestazione della prestazione energetica prescritti dall'articolo 6 del d.lgs.192/2005 , in applicazione della direttiva 2010/31/UE. 2. L'attestato di prestazione energetica è trasmesso attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter.
3. L'attestato di prestazione energetica tiene luogo dell'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8 del d.lgs. 192/2005 , nei casi in cui tali attestati debbano essere trasmessi entrambi. 4. Nel caso di interventi edilizi per i quali sussiste l'obbligo di trasmissione della certificazione di cui all'articolo 149 della l.r. 65/2014 , nell'ambito di tale certificazione è fatta menzione dell'attestato di cui al comma 2. Art. 23 ter
Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica
(23) Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71, art.14, poi così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85, art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 7.
(30) L’articolo 20 (Decorrenza degli effetti) della l.r. 71/2009 recita: “Le disposizioni di cui agli articoli 23, 23 bis, 23 ter, 23 quater, 23 quinquies, si applicano a far data dall'entrata in vigore dei relativi regolamenti di cui all'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)”.
1. Nel rispetto degli standard tecnici di trasmissione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), la Regione istituisce il sistema informativo regionale sull’efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, di seguito denominato “ sistema informativo regionale sull’efficienza energetica” (SIERT), nell'ambito del sistema informativo regionale di cui all'articolo 15 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), tenuto conto dei contenuti del sistema informativo geografico regionale di cui all'articolo 55 della l.r. 65/2014 . 2. Il SIERT è accessibile dai soggetti indicati dall'articolo 23 quater, comma 1, assicura la gestione e l'interazione reciproca dei dati in esso contenuti ed è composto da due moduli:
a) modulo del catasto degli impianti termici (modulo CIT) che comprende il catasto degli impianti di climatizzazione ed il registro dei medi impianti termici civili di cui all’ articolo 284, comma 2 quater, del d.lgs. 152/2006 , nonché gli elenchi, di cui all'articolo 22 bis, comma 2, degli organismi e dei soggetti a cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici di cui all’articolo 22 bis, comma 2; b) modulo degli attestati di prestazione energetica (modulo APE) che comprende l'archivio informatico degli attestati di prestazione energetica nonché gli elenchi di cui all'articolo 22 bis, comma 2, degli organismi e dei soggetti a cui affidare le attività di attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui all'articolo 22 bis, comma 2;
3. Nel modulo di cui al comma 2, lettera a), è ricompreso l’accatastamento degli apparecchi alimentati a biocombustibile solido, a prescindere dalla loro potenzialità, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera l-tricies), del d.lgs.192/2005. Mediante deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità attraverso le quali provvedere all’accatastamento di tali impianti termici.
(175) Comma così sostituito con l.r. 29 luglio 2024, n. 31, art. 2.
3 bis. Sono esclusi dall’accatastamento di cui al comma 3:
a) gli impianti a biomassa che risultino chiusi, dismessi o non in funzione, da considerarsi quindi al pari di elementi o complementi di arredo;
b) gli impianti a biomassa di potenza nominale inferiore a 10 kW nei casi in cui nell’abitazione non sia presente ulteriore sistema di riscaldamento per il quale sussista obbligo di accatastamento;
3 ter. Ai fini di cui all’articolo 22, comma 2 bis, nonché al fine di costruire un quadro conoscitivo completo di tutti gli impianti termici, i soggetti in possesso degli impianti di cui al comma 3 bis, possono attestare di essere in possesso di uno degli impianti esclusi dall’obbligo di accatastamento, mediante una auto-dichiarazione, ferma restando l’applicazione di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in caso di dichiarazioni mendaci. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 stabilisce le modalità della trasmissione delle attestazioni che sono effettuate senza oneri a carico dei soggetti interessati. (176) Comma inserito con l.r. 29 luglio 2024, n. 31, art. 2.
4. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1 quinquies, del d.lgs. 192/2005 e secondo le modalità indicate dal decreto del Presidente della Repubblica previsto da tale articolo, il SIERT assicura l'integrazione delle informazioni sul controllo, sull'accertamento e sull'ispezione degli impianti termici degli edifici contenute nel modulo CIT con quelle presenti nel modulo APE relativamente a quanto risulta dai dati contenuti nel Sistema informativo sugli attestati di prestazione energetica (SIAPE). 5. Avvalendosi di idonei supporti informatici e secondo le modalità e i tempi indicati dal regolamento di cui all'articolo 23-sexies, i distributori di combustibile e di energia elettrica per gli impianti termici degli edifici comunicano con cadenza annuale alla Regione le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità di tutti gli impianti riforniti in un arco annuale di riferimento, nonché i relativi dati di consumo.
6. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione e di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.
Art. 23 quater
- Accesso al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica
(24) Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71, art.15, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85, art. 7.
(30) L’articolo 20 (Decorrenza degli effetti) della l.r. 71/2009 recita: “Le disposizioni di cui agli articoli 23, 23 bis, 23 ter, 23 quater, 23 quinquies, si applicano a far data dall'entrata in vigore dei relativi regolamenti di cui all'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)”.
1. Con le modalità e gli strumenti previsti dalle disposizioni regionali in materia di amministrazione elettronica e semplificazione, la Regione assicura l'accesso:
a) ai proprietari degli immobili i cui dati di efficienza energetica siano stati trasmessi al sistema informativo;
b) ai soggetti certificatori di cui all'articolo 22 bis;
c) ai manutentori degli impianti termici;
d) agli organismi ispettori di cui all'articolo 22 bis;
e) ai notai per l'esercizio delle loro funzioni relative al trasferimento della proprietà di immobili;
f) ai comuni e alle unioni dei comuni.
2. L'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica è assicurato attraverso l'infrastruttura di rete regionale di identificazione ed accesso prevista dalla l.r. 1/2004 . 3 . Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica ai sensi del comma 2.
Art. 23 quinquies
Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici. Sanzioni in caso di irregolarità o violazioni relative agli obblighi di compilazione o trasmissione degli attestati di prestazione energetica.
(25) Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71, art.16, poi così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85, art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 8.
(30) L’articolo 20 (Decorrenza degli effetti) della l.r. 71/2009 recita: “Le disposizioni di cui agli articoli 23, 23 bis, 23 ter, 23 quater, 23 quinquies, si applicano a far data dall'entrata in vigore dei relativi regolamenti di cui all'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)”.
1. L'inosservanza dell'obbligo di invio da parte dei distributori di combustibile e di energia elettrica dei dati ai sensi dell'articolo 23 ter, comma 4, secondo le modalità prescritte dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies, lettera f), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
2. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 15 del d.lgs. 192/2005 in materia di controllo sugli impianti termici, l'inosservanza dell'obbligo di invio al sistema informativo regionale del rapporto di controllo dell'impianto termico, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 360,00 per ogni rapporto non trasmesso. 3. Nel caso di omesso pagamento della sanzione di cui al comma 2, nei termini dati e fino alla relativa regolarizzazione, il manutentore è sospeso dall'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter.
4. In caso di irregolarità riscontrate per più di cinque volte nell’arco di dodici mesi nella compilazione o trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica dell'impianto termico o dell’attestato di prestazione energetica, nonché nell’assolvimento dei contributi di cui all’articolo 23 septies, la Regione sospende l’accesso al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica, per un periodo determinato tra un minimo di sette giorni ed un massimo di centottanta giorni, previa apposita comunicazione che indichi le violazioni commesse ed i termini di adeguamento delle pratiche oggetto del provvedimento di sospensione, secondo il procedimento disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies, lettera e). Ai fini dell’applicazione della sanzione, la Regione tiene conto della percentuale di rapporti di controllo di efficienza energetica irregolari rispetto al totale trasmesso nei dodici mesi.
5. In materia di attestato di prestazione energetica e relazione di rendimento energetico si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 del d.lgs.192/2005 e dall'articolo 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia). 6. Il mancato adeguamento alle prescrizioni in materia di efficienza energetica effettuate a seguito dell'attività di controllo sugli impianti termici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h bis), ivi inclusi gli impianti alimentati a biocombustibile solido di potenza utile nominale maggiore o uguale ai 10 kW, nei termini indicati dagli ispettori riconosciuti ai sensi dell'articolo 22 bis, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005. (177) Comma così sostituito con l.r. 29 luglio 2024, n. 31, art. 3.
7. La mancata effettuazione dell’ispezione all'impianto termico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h) bis, per cause imputabili al responsabile dell’impianto, secondo le modalità prescritte dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro a carico del responsabile dell’impianto o dell'eventuale terzo che se ne sia assunta la responsabilità.
8. Qualora, in sede di ispezione, sia riscontrata la mancanza del rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità, al responsabile dell’impianto inadempiente si applica, ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. 192/2005 , una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 3.000,00 se questi non provvede alla regolarizzazione della sua posizione entro il termine e secondo le modalità definite all'articolo 21 del regolamento di cui all’articolo 23 sexies. (173) Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 65.
9. Qualora le irregolarità di cui al comma 8 siano riscontrate per il tramite di procedure automatizzate nell’ambito del SIERT, è inviata immediata comunicazione dell’esito del controllo al responsabile dell’impianto, il quale provvede alla regolarizzazione della sua posizione, entro il termine e secondo le modalità definite nel regolamento di cui all’articolo 23 sexies. Trascorso tale termine, in caso di mancata regolarizzazione, si applicano le sanzioni previste dal comma 8.
11. La conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0,232 megawatt senza essere muniti, ove prescritto, del patentino di cui all'articolo 287 del d.lgs. 152/2006 , comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 288, comma 7, del decreto medesimo. 12. L’esercizio di un impianto termico civile non conforme alle caratteristiche tecniche o che non rispetta i valori limite di emissione di cui agli articoli 285 e 286 del d.lgs.152/2006 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 288 del decreto medesimo. 13. La mancata installazione, in condomini dotati di impianto centralizzato o di allacciamento a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento, dei sistemi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.d.lgs.102/2014). 14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 15 del d.lgs. 192/2005 in materia di certificazione energetica, il soggetto certificatore che rilascia un attestato di prestazione energetica, per il quale durante il controllo di cui all’articolo 23 octies sia rilevata un’irregolarità sostanziale, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro. Si applica una riduzione di un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria già applicata nel caso in cui il soggetto certificatore provveda a modificare l’attestato già trasmesso entro quarantacinque giorni dalla notifica dell’irregolarità. 15. Ai fini del comma 14, sono considerate irregolarità sostanziali quelle irregolarità che determinano una variazione di classe energetica a seguito di ricalcolo con valori corretti, la mancata effettuazione del sopralluogo obbligatorio di cui al capitolo 7, punto 1, dell’Allegato A del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici), e la non corretta indicazione dei servizi energetici di cui al paragrafo 2.1 dell’Allegato A del medesimo d.m. sviluppo economico 26 giugno 2015.
16. Il soggetto certificatore che rilascia un attestato di prestazione energetica per il quale, durante il controllo di cui all’articolo 23 octies, non fornisca gli allegati obbligatori all’attestato di cui all’articolo 6, comma 5, del d.lgs. 192/2005 , oppure la relazione di progetto di cui all’articolo 8, comma 1, del d.lgs. 192/2005 , il verbale di cui all'articolo 6, comma 12, lettera b), numero 8 bis, del d. lgs. 152/2006 sottoscritto dal proprietario dell’immobile o un suo delegato, nonché ogni ulteriore documentazione individuata come obbligatoria per il controllo nel regolamento di cui all’articolo 23 septies, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro. 17. Nel caso di mancato pagamento degli oneri annuali di cui all’articolo 23 octies, comma 1 ter, qualora sia accertato il mancato pagamento per almeno tre anni consecutivi, si notifica al soggetto inadempiente l'avviso dell'avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, il soggetto inadempiente è sospeso dall'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter, sino al pagamento dell’importo dovuto maggiorato del cinquanta per cento.
Art. 23 sexies
- Regolamento regionale
(26) Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71, art.17, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85, art. 9.
(36)Regolamento regionale 25 febbraio 2010, n. 17/R. Abrogato con Regolamento regionale 6 aprile 2023, n. 17/R, art. 44.
(103)Regolamento regionale 3 marzo 2015, n. 25/R. Abrogato con Regolamento regionale 6 aprile 2023, n. 17/R, art. 44.
(170) Vedi Regolamento regionale 6 aprile 2023, n. 17/R.
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale approva, nel rispetto dei principi dettati dal d.lgs. 192/2005 e dai relativi decreti attuativi, uno o più regolamenti di attuazione che disciplinano in particolare: a) i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e le prescrizioni specifiche da rispettare per il contenimento dei consumi energetici anche attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili, alternativi a quelli previsti dalla normativa statale, in relazione a specifiche situazioni di impossibilità tecnica o di elevata onerosità;
c) le modalità di conduzione, di manutenzione, di controllo e di ispezione degli impianti termici, in applicazione degli articoli 7 e 9 del d.lgs. 192/2005 ;
d) i termini e le modalità per la trasmissione dei rapporti di controllo degli impianti termici degli edifici;
e) il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h bis) e h ter), nel rispetto di quanto previsto l.r. 81/2000 ;
Art. 23 septies
1. È posto a carico dei responsabili degli impianti termici un contributo per le attività di accertamento nonché un contributo per le attività di ispezione, secondo i criteri individuati ai sensi del regolamento di cui all’articolo 23 sexies, comma 1, lettera c) e lettera d), nel rispetto di quanto previsto nel d.lgs. 192/2005 e nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ). 1 bis. Fermo restando il rispetto degli obblighi di controllo e manutenzione, il contributo di cui al comma 1 non è dovuto per gli impianti per cui Regione Toscana risulta responsabile o comunque intestataria in caso di nomina di terzo responsabile. (171) Comma aggiunto con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art.3.
2. I contributi dovuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sono introitati dalla Regione con le modalità ed i termini individuati con deliberazione della Giunta Regionale.
3. L’ammontare dei contributi dovuti ai sensi del comma 1, è determinato:
a) relativamente alla copertura dei costi per l’attività di accertamento, tra un minimo di 5,00 euro e un massimo di 150,00 euro di importo, da modularsi a seconda della potenza dell’impianto;
b) relativamente alla copertura dei costi per l’attività di ispezione, tra un minimo di 50,00 euro e un massimo di 1.500,00 euro, da modularsi a seconda della potenza dell’impianto.
Art. 23 octies
1 bis. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto qualora il soggetto tenuto alla trasmissione sia un dipendente della Regione Toscana al quale la stessa abbia dato mandato di redigere un APE riguardante un immobile di proprietà della Regione. (172) Comma aggiunto con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art.4.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono altresì determinati gli oneri dovuti dagli organismi e dai soggetti di cui all'articolo 23 quater, comma 1, lettere b) ed e), a copertura dei costi di manutenzione, implementazione e gestione del SIERT di cui all’articolo 23 ter, comma 2, lettera b).
3. Il contributo di cui al comma 1 e gli oneri di cui al comma 2, sono versati alla Regione secondo le modalità ed i termini stabilite dalle deliberazioni della Giunta regionale previste ai medesimi commi.
4. Il contributo di cui al comma 1 è determinato tra un minimo di 5,00 euro e un massimo di euro 100,00.
5. L’ammontare degli oneri di cui al comma 2 è determinato tra un minimo di 5,00 e un massimo di 30,00 euro.
Art. 24
- Efficienza energetica degli impianti di produzione di energia
1. La Regione, tenuto conto delle norme tecniche definite nel rispetto dei principi nazionali e dell'Unione europea in materia di norme e specifiche tecniche dei prodotti e dei processi, può determinare, con i provvedimenti attuativi del
PAER (49) Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52, art. 13.
di cui all'
articolo 5 , i livelli di efficienza energetica ambientale minimi obbligatori per i diversi tipi di opere e di impianti di produzione energetica insistenti sul territorio regionale.
2. I gestori delle apparecchiature e degli impianti per i quali sono stati determinati i livelli minimi di efficienza energetica, sono tenuti a presentare alla Regione, entro un congruo termine determinato dai provvedimenti attuativi di cui all'
articolo 5 , la certificazione del rispetto dei limiti minimi a firma di tecnici abilitati in conformità alla vigente normativa in materia di ordini professionali, oppure un programma di adeguamento.
3. La Regione approva il programma di adeguamento di cui al comma 2 con eventuali integrazioni o modifiche, da definirsi sentito l'interessato, stabilendo il termine per il suo completamento, e ne verifica l'attuazione, avvalendosi anche di organismi o società tecnicamente qualificati.
4. La Giunta può emanare istruzioni con le quali sono indicate le norme ed i criteri tecnici riconosciuti, da assumere come riferimento ordinario per le certificazioni di cui al comma 2.
5. In caso di svolgimento dell'attività senza il rispetto dei limiti si applica la sanzione amministrativa da euro 5000,00 a euro 50000,00 per ogni megawatt termico di potenza nominale dell'impianto.
6. In caso di mancata realizzazione del programma di adeguamento entro il termine assegnato, si applica una sanzione amministrativa pari alla metà degli importi di cui al comma 5. La Regione assegna all'impresa un ulteriore termine per il completamento del programma. In caso di mancato rispetto di tale termine la sanzione di cui al comma 5 è raddoppiata.
Art. 25
- Efficienza energetica per i sistemi di trasporto e altri impianti
1. I piani regionali e locali in materia di mobilità e traffico garantiscono la coerenza con le finalità della presente legge e con gli
indirizzi in materia di energia del PAER (50) Parole così sostituite con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52, art. 14.
, e includono anche l'analisi delle variazioni dei consumi energetici conseguenti alla loro attuazione, anche ai fini della concessione dei finanziamenti regionali.
2. L'esercizio di sistemi di trasporto e di impianti, per attività di servizi di pubblica utilità che usufruiscono di contributi o agevolazioni da parte della Regione o degli enti locali sono subordinati al raggiungimento di limiti di compatibilità ambientale e efficienza energetica fissati dai provvedimenti attuativi del
PAER (51) Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52, art. 14.
di cui all'
articolo 5 . 3. I gestori dei sistemi di trasporto e degli impianti di cui al comma 2 sono tenuti a presentare alla Regione, entro un congruo termine determinato dagli stessi provvedimenti attuativi di cui all'
articolo 5 , la certificazione del rispetto dei limiti di compatibilità ambientale ed efficienza energetica a firma di tecnici abilitati in conformità alla vigente normativa in materia di ordini professionali, oppure un programma di adeguamento.
4. La Regione approva il programma di cui al comma 3 con eventuali integrazioni o modifiche, da definirsi sentito l'interessato, stabilisce il termine per il suo completamento, e ne verifica l'attuazione, avvalendosi anche di organismi o società tecnicamente qualificati.
5. La Giunta regionale può emanare istruzioni con le quali sono indicate le norme ed i criteri tecnici riconosciuti, da assumere come riferimento ordinario per le certificazioni di cui al comma 3.
6. Il gestore degli impianti e dei sistemi di trasporto impiegati e messi in esercizio per le attività di cui al comma 2 che non rispettano i limiti di compatibilità ambientale ed efficienza energetica fissati in applicazione dello stesso comma, è punito con la sanzione amministrativa da euro 50000,00 ad euro 300000,00.
Art. 26
- Misure di compensazione ambientale
2. La Regione può subordinare il rilascio o le modifiche di un'autorizzazione o concessione a fini energetici, di sua competenza a un accordo relativo all'esecuzione di un programma di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, al fine di assicurare la sostenibilità ambientale, territoriale e socio-economica dell'attuazione del progetto.
3. Il programma di cui al comma 2:
a) fa riferimento ad interventi specifici relativi al territorio interessato;
b) prevede tempi definiti per l'attuazione completa e delle loro diverse fasi;
c) persegue un criterio di equilibrata proporzionalità tra le misure di compensazione e riequilibrio e l'investimento complessivo;
d) disciplina i modi di controllo dell'esecuzione nonché le penali ed eventuali interventi sostitutivi in caso di inadempienza.
4. Con il consenso degli enti locali interessati, le misure compensative di cui ai commi 1 e 2 possono essere costituite anche dal versamento di somme per il finanziamento di specifiche attività degli enti, rispondenti alle finalità di cui al presente articolo.