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Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39

Disposizioni in materia di energia.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 7 marzo 2005

Capo III
- Disciplina delle attività energetiche
Art. 10
- Costruzione ed esercizio degli impianti
1. Sono soggette ad una autorizzazione unica o a SCIA o a PAS, (68)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 30.

per ciò che concerne le competenze della Regione e degli enti locali, la costruzione ed esercizio di impianti per produzione, trasporto, trasmissione e distribuzione di energia, di impianti per lavorazione e stoccaggio di (69)

Parola soppressa con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 30.

oli minerali e gas naturali e liquefatti, in qualunque forma, nonché di impianti di illuminazione esterna, al fine di garantire che tali attività si svolgano in coerenza con le finalità di cui all' articolo 2 , senza pregiudizio degli interessi tutelati dalle leggi, piani e programmi in materia di sicurezza, salute, ambiente, paesaggio e governo del territorio.
2. Qualora più richieste di autorizzazione risultino reciprocamente incompatibili, in relazione ad interessi pubblici tutelati dalle norme e dagli atti di cui al comma 1 e dagli atti che confluiscono nel procedimento unificato di cui all' articolo 12 , viene effettuata una valutazione comparativa sulla base di criteri generali, anche concordati ai sensi dell' articolo 4 , comma 2, in conformità agli specifici indirizzi risultanti dagli strumenti di programmazione di cui al capo II e di pianificazione territoriale di cui alla l.r. 65/2014 . (112)

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13, art. 6.

3. Per gli interventi di competenza regionale la Giunta, con propria deliberazione, determina le modalità per individuare i casi in cui si applica la valutazione comparativa di cui al comma 2, nonché le modalità per l'effettuazione della stessa. Le modalità di cui al presente comma si applicano anche agli interventi di competenza degli enti locali fino a che questi non dispongano diversamente.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, le opere e i lavori oggetto della presente legge sono realizzati in conformità alle norme di cui al titolo VI, capo V, della l.r. 65/2014 , alle norme di cui alla Sito esternoparte II, capo II, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e alle norme tecniche di cui all' Sito esternoarticolo 2, comma 1, della legge 28 giugno 1986 n.339 (Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne). (113)

Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13, art. 6.

5. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio delle linee elettriche aeree e relativi impianti, non si applica quanto previsto dagli articoli 167, 168, 169, 170 della l.r. 65/2014 .(59)

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 117.

(112)

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13, art. 6.

Art. 10 bis
- Determinazione delle fasce di rispetto per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico (10)

Articolo inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71, art.4.

1. In attuazione dell’Sito esternoarticolo 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), il titolo abilitativo di cui all’articolo 10, determina le fasce di rispetto per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 chilovolt secondo la metodologia di calcolo contenuta nei decreti emanati ai sensi dell'Sito esternoarticolo 4, comma 2, della l. 36/2001 .
2. Al fine di consentire la determinazione delle fasce di rispetto ai sensi di quanto disposto dal comma 1, i soggetti interessati comunicano all’autorità competente di cui all’articolo 10, i dati necessari per il calcolo e l’ampiezza di dette fasce.
3. I dati per il calcolo e l’ampiezza delle fasce di rispetto determinate nel titolo abilitativo sono trasmessi a cura dei soggetti gestori ai comuni interessati. (114)

Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13, art. 7.

Art. 11
- Autorizzazione unica
1. Ferme restando le competenze dello Stato e fatto salvo (70)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 31.

quanto disposto dagli articoli 16 e 17, sono assoggettati all'autorizzazione unica la costruzione e l'esercizio dei seguenti impianti:
a) impianti di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale con esclusione dei gruppi elettrogeni di soccorso o degli impianti non soggetti all’autorizzazione delle emissioni in atmosfera ai sensi dell’ Sito esternoarticolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
b) linee elettriche e relativi impianti;
c) oleodotti e gasdotti, ad eccezione delle infrastrutture costituenti opere di urbanizzazione e delle modifiche di oleodotti esistenti non individuate dal regolamento di cui all'articolo 39, come nuova opera;
d) impianti di stoccaggio di idrocarburi di capacità superiore a 25 metri cubi, fatto salvo quanto previsto alle lettere e) ed f);
e) impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 25 metri cubi, nei casi di cui all' Sito esternoarticolo 1, comma 56 della l. 239/2004 ;
f) impianti di deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL) nei casi di cui all' Sito esternoarticolo 1, comma 56, della l. 239/2004 , ad eccezione dei depositi destinati ad uso non commerciale aventi capacità complessiva non superiore a 26 metri cubi e dei depositi in bombole aventi capacità di accumulo non superiore a 1.000 chilogrammi di prodotto;
g) impianti di lavorazione e trasformazione idrocarburi (71)

Parole soppresse con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 31.

;
2. Con l'autorizzazione unica sono rilasciate, a conclusione del procedimento di cui all'articolo 12, comma 2, tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico e ambientale. Limitatamente alle opere ad essa soggette non si applica il procedimento di "sportello unico", ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). L'esercizio degli impianti rimane comunque subordinato agli adempimenti susseguenti alla realizzazione delle opere, imposti dalle norme vigenti. (73)

Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 31.

3. Con l'autorizzazione unica vengono autorizzate anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla realizzazione ed esercizio degli impianti stessi.
4. Su richiesta dell'interessato con il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 può essere dichiarata la pubblica utilità dei lavori e delle opere ed apposto, laddove non esistente, il vincolo preordinato all'esproprio, con le procedure di cui all'articolo 8, commi 4 e 5, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 52 ter e 52 quater Sito esternodel Sito esternodecreto del Presidente della repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) come modificato dal Sito esternodecreto legislativo 27 dicembre Sito esterno2004, n. 330 .
Art. 12
1. L'autorizzazione unica è rilasciata a conclusione di un procedimento unificato, ferma restando la possibilità per l'interessato di acquisire direttamente pareri, nullaosta, atti di assenso necessari per rilascio della stessa.
2. La Regione convoca la conferenza dei servizi di cui agli articoli 21 e seguenti della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).(115)

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13, art. 8.

Alla conferenza partecipano tutte le amministrazioni interessate alla realizzazione e all’esercizio degli impianti ai sensi delle norme vigenti, nonché i gestori di opere pubbliche o di interesse pubblico aventi interferenze con gli stessi impianti progettati. (12)

Comma così sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71, art.6.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i soggetti interessati presentano apposita domanda, contenente:
a) la descrizione dell'impianto di cui si chiede l'autorizzazione e delle eventuali opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dello stesso;
b) gli elaborati progettuali specificati dal regolamento di cui all' articolo 39 , contenenti anche la descrizione dello stato di fatto dell'area interessata, comprensivi della documentazione di cui all' articolo 10 , commi 5 e 6;
c) la eventuale richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
d) le modalità e termini per il rispetto delle condizioni previste per la costruzione ed esercizio dell'impianto.
d bis) per i progetti di linee elettriche e relativi impianti, l’ampiezza delle fasce di rispetto, per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico, con l’indicazione dei dati utilizzati per il calcolo delle stesse in applicazione dei decreti emanati ai sensi dell'Sito esternoarticolo 4, comma 2, della l. 36/2001 . (13)

Lettera inserita con l.r. 23 novembre 2009, n. 71, art.6.

4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità procedente provvede a darne notizia nelle forme e i modi previsti dalla legislazione vigente affinché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni nel termine indicato.
6. Nei procedimenti relativamente ai quali non sia già intervenuta la decisione concernente la VIA, essa è acquisita nell’ambito del procedimento unificato. (76)

Periodo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 32.

Gli atti di assenso espressi nella procedura di VIA restano comunque efficaci ai fini dell'autorizzazione finale e non devono essere ulteriormente acquisiti.
7. Quando il progetto è sottoposto, ai sensi del Sito esternod.lgs. 152/2006 , (77)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 32.

ad autorizzazione integrata ambientale, la stessa è acquisita nell'ambito del procedimento unificato. Se l'amministrazione competente per l'autorizzazione unica coincide con l'amministrazione competente per l'autorizzazione integrata, resta ferma la facoltà di procedere con l'atto di autorizzazione unica anche all'autorizzazione integrata ambientale.
8. In esito alle conclusioni della conferenza di servizi, l'amministrazione competente decide in merito al rilascio dell'autorizzazione accertata la rispondenza dell'istanza alle finalità di cui all'articolo 2 e agli strumenti di programmazione di cui al capo II della presente legge, e di pianificazione territoriale di cui alla l.r. 65/2014 (115)

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13, art. 8.

, tenuto conto degli interessi in materia di sicurezza, salute, ambiente, governo del territorio e tutela del paesaggio.
Art. 13
- Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativo procedimento di rilascio (14)

Articolo prima sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71, art.7, ed ora così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 33.

1. Fermo restando quanto disposto agli articoli 16 bis e 17, in applicazione dell’Sito esternoarticolo 5 del d.lgs. 28/2011 , sono soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 11, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le centrali ibride come definite dall’articolo 8, comma 2, del d.l.gs. 387/2003, secondo il procedimento di cui al presente articolo.
2. Ai fini dell'autorizzazione unica di cui al comma 1, l'istanza è corredata dal piano degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino del sito.
3. In conformità al paragrafo 13.1, lettera j), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), la Giunta regionale stabilisce, in via generale, l’importo della cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, che i soggetti richiedenti l'autorizzazione di cui al comma 1 si impegnano a corrispondere.
4. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza, l’amministrazione competente, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al richiedente l’avvio del procedimento ai sensi dell' Sito esternoarticolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), (116)

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13, art. 9.

oppure comunica l’improcedibilità dell’istanza per carenza della documentazione prescritta; in tal caso, il procedimento è avviato solo alla data dell’istanza completa. Trascorsi i quindici giorni senza che l’amministrazione abbia comunicato l’improcedibilità, il procedimento si intende avviato.
5. Entro trenta giorni dall’avvio del procedimento, l’amministrazione convoca la conferenza dei servizi, che si svolge con le modalità di cui all’articolo 12, comma 2.
6. L’eventuale ulteriore documentazione o i chiarimenti necessari per la valutazione degli interventi, sono richiesti, anche su impulso delle altre amministrazioni interessate, dall’amministrazione procedente in un'unica soluzione. Se il proponente non fornisce la documentazione integrativa entro i successivi trenta giorni, salvo proroga per un massimo di ulteriori trenta giorni concessa a fronte di comprovate esigenze tecniche, si procede all’esame del progetto sulla base degli elementi disponibili.
7. Nel caso di impianti soggetti a verifica di assoggettabilità, essa è effettuata sul progetto preliminare con le modalità di cui alla l.r. 10/2010 , prima della presentazione dell’istanza di autorizzazione unica secondo quanto disposto all’Sito esternoarticolo 5, comma 2, del d.lgs. 28/2011 .
8. Nel caso di impianti soggetti a VIA, i lavori della conferenza di servizi di cui al comma 3, restano sospesi fino al termine prescritto per la conclusione di detto procedimento, che si svolge secondo le disposizioni di cui alla l.r. 10/2010 .
9. Ferme restando le eventuali sospensioni del procedimento previste dai commi 4 e 6, nonché l’eventuale sospensione del procedimento dovuta all’esercizio di poteri sostitutivi previsti dalla l.r. 53/2001 , il termine di conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non può essere comunque superiore a novanta giorni.
10. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, nonché le disposizioni di cui al Sito esternod.lgs. 28/2011 e al d.m. sviluppo economico 10 settembre 2010 emanato in attuazione dell’Sito esternoarticolo 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003 .
Art. 13 bis
1. Nel contesto della strategia di sviluppo sostenibile del territorio, ai fini del raggiungimento dell’intesa sulla localizzazione e realizzazione di impianti geotermici, la Regione convoca il comune nel cui territorio si prevede la localizzazione dell’impianto e gli altri comuni eventualmente interessati, contestualmente all’avvio del procedimento di cui all’articolo 13, comma 4.
2. È fatto salvo l’articolo 13, comma 5, anche in caso di mancato raggiungimento dell’intesa di cui al comma 1.
Art. 14
- Concessioni minerarie e di derivazione d'acqua, ai fini di produzione di energia
1. Le concessioni ed i permessi o analoghi atti, relativi alle derivazioni d'acqua ai fini energetici ed alle risorse geotermiche, restano disciplinati dalle norme vigenti, fermo restando quanto disposto dai commi da 2 a 7, dall’articolo 15 e dall’articolo 16, comma 3, lettera g) (78)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 34.

. (15)

Comma così sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71, art.8.

2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono anche titolo abilitativo per la costruzione ed esercizio delle opere e infrastrutture necessarie per le attività da essi previsti.
3. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 13. (79)

Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 34,.poi così sostituto con l.r. 11 novembre 2022, n. 38, art. 12.

4. Il concessionario di risorsa geotermica che intende sospendere i lavori di coltivazione e di ulteriore ricerca chiede la preventiva autorizzazione alla Regione.
5. Il concessionario di cui al comma 4 può sospendere di propria iniziativa i lavori di coltivazione e di ulteriore ricerca solo per ragioni di forza maggiore o per giustificati motivi tecnico-economici, dandone immediata notizia alla Regione per la approvazione.
6. Il concessionario di cui al comma 4 che intende abbandonare un pozzo ritenuto sterile o non suscettibile di assicurare produzione commerciale chiede la preventiva autorizzazione alla Regione, presentando contestualmente il piano di sistemazione del pozzo.
7. La Regione impartisce eventuali istruzioni in merito alla sistemazione del pozzo individuando un termine per la loro esecuzione. In caso di inosservanza delle istruzioni nel termine individuato si procede d'ufficio a spese del concessionario.
8. Per le funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 la Regione opera come autorità di vigilanza ai sensi dell' Sito esternoarticolo 34 del d.lgs. 112/1998 .
Art. 15
1. Le piccole utilizzazioni locali di cui all’Sito esternoarticolo 10, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'Sito esternoarticolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 ) sono concesse dalla Regione con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al r.d. 1775/1933.
2. Con l’atto di cui al comma 1 è autorizzata anche la costruzione ed esercizio del connesso impianto per la produzione di calore o di energia elettrica con sistemi a ciclo binario ad emissione nulla.
Art. 16
1. Gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti a SCIA, ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo VI della l.r. 65/2014 (117)

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13, art. 11.

, delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6, del presente articolo, nonché nel rispetto degli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 8, 10, 18, 20, 21, 26, 39 e 42, della presente legge.
2. Per gli interventi di cui al presente articolo la relazione di cui all'articolo 145, comma 2, lettera a), della l.r. 65/2014 , (117)

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13, art. 11.

assevera la conformità delle opere anche alla presente legge, alle sue disposizioni attuative e agli strumenti di programmazione di cui al capo II.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 6, nonché all’articolo 16 bis ed all’articolo 17, sono soggetti a SCIA i seguenti interventi:
a) l’installazione di impianti di illuminazione in spazi aperti di potenza complessiva superiore a 25.000 lumen, laddove gli stessi impianti non siano già soggetti a permesso di costruire ai sensi della l.r. 65/2014 ; (117)

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13, art. 11.

b) l’installazione, alle condizioni fissate dal PAER e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di pannelli solari termici (118)

Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13, art. 11.

fino a complessivi 100 metri quadrati;
c) la costruzione e l’esercizio delle linee elettriche e relativi impianti di tensione nominale di esercizio da 1.001 a 30.000 volt a limitato impatto territoriale, come individuate al comma 5;
d) la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione, stoccaggio, trasporto e distribuzione di energia a limitato impatto territoriale, come individuati al comma 5;
e) la costruzione e l’esercizio di linee elettriche di distribuzione di tensione nominale inferiore o uguale a 1.000 volt;
f) la costruzione e l’esercizio degli impianti, alimentati da fonti convenzionali, di produzione combinata di energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione massima è inferiore a 1 megawatt elettrico oppure a 3 megawatt termici;
g) l’installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, senza prelievo di fluido geotermico, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 6, nonché all’articolo 16 bis, sono soggetti a SCIA i seguenti interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione:
a) le modifiche locali del tracciato delle linee elettriche già realizzate, che si rendano necessarie, anche in attuazione del regolamento di cui all'articolo 39, al fine di ovviare al verificarsi di riconosciute situazioni di pericolosità e di degrado ambientale nei confronti degli insediamenti esistenti;
b) le modifiche da operarsi in applicazione dell'articolo 122, commi 4, 5 e 6, del r.d. 1775/1933;
c) gli interventi di manutenzione straordinaria su opere esistenti, così come definiti dal regolamento di cui all'articolo 39;
d) le varianti in corso d'opera non costituenti variazione essenziale del progetto autorizzato, così come definite dal regolamento di cui all'articolo 39.
5. Con il regolamento di cui all’articolo 39, sono individuate le tipologie di opere ed impianti, di cui al comma 3, lettere c) e d), a limitato impatto territoriale da assoggettarsi a SCIA, in relazione:
a) alla dimensione e alle caratteristiche tecniche delle opere progettate;
b) alle caratteristiche e alla sensibilità delle aree interessate dagli interventi;
c) alla compatibilità delle linee ed impianti con gli atti di pianificazione territoriale ed ambientale .
6. Qualora per le attività di cui al presente articolo sia richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, esse sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'articolo 11.
Art. 16 bis
1. Gli interventi di cui ai commi 4 e 5 sono soggetti a PAS, secondo le disposizioni di cui al presente articolo e di cui all’Sito esternoarticolo 6 del d.lgs. 28/2011 .
2. La dichiarazione di cui all’Sito esternoarticolo 6, comma 2, del d.lgs. 28/2011 , costituisce titolo abilitativo ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia.
3. La relazione che accompagna la dichiarazione di cui al comma 2, assevera la conformità delle opere alla presente legge, alle sue disposizioni attuative e agli strumenti di programmazione di cui al capo II, nonché a quanto previsto all'articolo 145, comma 2, lettera a), della l.r. 65/2014 . (119)

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13, art. 12.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 7, sono soggetti a PAS i seguenti interventi, qualora non costituiscano attività libera ai sensi dell’articolo 17:
a) la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le relative opere di connessione alla rete elettrica, quando la capacità di generazione sia inferiore alle seguenti soglie di potenza:
1) per gli impianti eolici, 60 chilowatt;
2) per gli impianti solari fotovoltaici, 20 chilowatt;
3) per gli impianti a fonte idraulica, 100 chilowatt;
4) per gli impianti a biomasse, 200 chilowatt;
5) per gli impianti alimentati a gas di discarica o gas residuati dei processi di depurazione o biogas, 250 chilowatt;
b) la costruzione e l’esercizio degli impianti, alimentati da fonti rinnovabili, di produzione combinata di energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione massima è inferiore a 1 megawatt elettrico oppure a 3 megawatt termici;
c) l’installazione di torri anemometriche destinate alla rilevazione del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche:
1) che siano realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;
2) che siano installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;
3) che la rilevazione abbia durata superiore a trentasei mesi;
4) che dette torri siano rimosse entro un mese dalla conclusione delle attività di rilevazione a cura del soggetto titolare con il ripristino dello stato dei luoghi;
d) la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a limitato impatto territoriale, come individuati al comma 6;
e) l’installazione di impianti solari fotovoltaici i cui moduli siano collocati sugli edifici qualora la superficie di detti moduli non superi la superficie complessiva del tetto dell’edificio su cui siano collocati.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, sono soggetti a PAS i seguenti interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria su impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così come definiti dal regolamento di cui all'articolo 39;
b) le varianti in corso d'opera non costituenti variazione essenziale del progetto autorizzato di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così come definite dal regolamento di cui all'articolo 39.
6. Con il regolamento di cui all’articolo 39, sono individuate le tipologie di opere ed impianti di cui al comma 4, lettera d), a limitato impatto territoriale, da assoggettare a PAS in relazione:
a) alla dimensione e alle caratteristiche tecniche delle opere progettate;
b) alle caratteristiche e alla sensibilità delle aree interessate dagli interventi;
c) alla compatibilità delle linee ed impianti con gli atti di pianificazione territoriale ed ambientale.
7. Qualora per le attività di cui al presente articolo sia richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, esse sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'articolo 11.
Art. 17
1. Per tutti gli interventi di cui al presente articolo, resta fermo il rispetto delle normative di settore aventi incidenza in relazione alla realizzazione o all’installazione degli impianti, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie. Per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bis, (151)

Parole inserite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 53.

8, 11 e 12, resta fermo l’obbligo del preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137 ). (120)

Nota soppressa.

c) l’installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 5 chilowatt;
d) l’installazione di impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 chilowatt;
e) l’installazione di impianti di cogenerazione a gas naturale fino a 3 megawatt termici;
b) l’installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto.
4. Non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r.65/2014 (120)

Nota soppressa.

, l’installazione di impianti, alimentati da fonti convenzionali o rinnovabili, di produzione combinata di energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione è inferiore a 50 chilowatt elettrici.
6. Non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r. 65/2014 , (152)

Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 53.

l’installazione di impianti solari termici, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici;
b) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A, di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell' Sito esternoart. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ).
7. Non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r.65/2014 (120)

Nota soppressa.

, l’installazione di impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:
a) siano realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;
b) abbiano una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto;
c) siano realizzati al di fuori della zona A di cui al d.m. lavori pubblici 1444/1968.
7 bis. Non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r. 65/2014 , l’installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 chilowatt. (153)

Comma inserito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 53.

8. Non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r.65/2014 (120)

Nota soppressa.

, l’installazione di depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi.
9. Non necessita del preventivo rilascio di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r.65/2014 (120)

Nota soppressa.

l’installazione di torri anemometriche destinate alla rilevazione del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche:
a) che siano realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;
b) che siano installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;
c) che la rilevazione abbia durata inferiore a trentasei mesi;
d) che dette torri siano rimosse entro un mese dalla conclusione delle attività di rilevazione a cura del soggetto titolare, con il ripristino dello stato dei luoghi.
10. Per finalità di monitoraggio energetico, in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 6 e 9, l'interessato provvede a dare preventiva comunicazione al comune. (154)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 53.

11. Non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r.65/2014 (120)

Nota soppressa.

, le modifiche e manutenzioni degli impianti di cui agli articoli 11, 13, 15, 16, comma 3, e 16 bis, comma 4, esistenti o in corso di realizzazione, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 4 e dall’articolo 16 bis, comma 5. (102)

La Corte costituzionale con sentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 (Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 39/2005) della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 nella parte in cui modifica l'art. 17, commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.

12. Sono soggette a preventiva comunicazione all'amministrazione competente:
a) le modifiche degli oleodotti esistenti tali che non costituiscono nuova opera, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 39;
b) le modifiche degli impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 25 metri cubi, individuate dal regolamento di cui all'articolo 39, non soggette ad autorizzazione ai sensi dell' Sito esternoarticolo 1, comma 58, della l. 239/2004 .
Art. 18
- Obblighi degli esercenti le attività e vigilanza
1. Chi svolge le attività di cui agli articoli 11 , 13 , 14, 15 , 16 e 16 bis (83)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 38.

è tenuto ad esibire i documenti, a consentire le ispezioni necessarie a verificare il permanere dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività ed il rispetto delle condizioni e degli oneri previsti dall'autorizzazione, nonché a fornire all'amministrazione titolata a svolgere attività di vigilanza le informazioni rilevanti agli scopi di cui al presente comma.
2. Gli impianti e le opere oggetto della presente legge, compreso quelli già autorizzati ai sensi della r. 51/1999 e del r.d. 1775/1933, sono soggetti, a cura e a spese del detentore il titolo abilitativo, a collaudo o a certificazione di fine lavori nei casi e con le modalità individuati dal regolamento previsto all' articolo 39 . A tal fine un tecnico in possesso della qualificazione prevista dalla normativa vigente collauda o certifica l'impianto realizzato e invia il relativo attestato all'autorità competente per la vigilanza.
3. In presenza di attestati di collaudo o di certificazione di fine lavori negativi si procede ai sensi degli articoli 19 , 20 e 21 .
4. Sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 2 gli impianti e le opere autorizzati in sanatoria ai sensi del titolo III del r.d. 1775/1933 o della r. 51/1999.
5. Restano ferme le disposizioni sulla vigilanza e sulle sanzioni dettate dalle leggi relative alle funzioni amministrative esercitate mediante altri atti, assorbiti nel procedimento di cui all' articolo 12 .
Art. 18 bis
1. Le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie tecnico-amministrative, rilievi, sopralluoghi e accertamenti relativi alle domande di autorizzazione, di concessione geotermica, nonché alle SCIA o alle PAS di cui all’articolo 3, a carico del richiedente, sono determinate in modo forfettario nella misura minima di euro 75,00. Qualora la particolare complessità dell'istruttoria comporti maggiori adempimenti o spese superiori, l'importo è integrato secondo parametri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in base al valore degli interventi e comunque, in misura non superiore allo 0,03 per cento dell'investimento. Il pagamento delle spese di istruttoria è effettuato all'atto della presentazione della domanda, della SCIA, o della PAS, e, nel caso dell'autorizzazione o concessione geotermica, eventualmente integrato al momento del relativo rilascio.
2. La Giunta regionale provvede con deliberazione agli aggiornamenti e alla rideterminazione delle spese istruttorie, anche in diminuzione, in relazione a determinate categorie di utenti o a particolari tipologie di utilizzo, ivi comprese eventuali esenzioni.
3. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 ”Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni “, titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale.
Art. 19
- Decadenza revoca e sospensione
1. Salvo quanto previsto dall' articolo 20 , il titolare dell'autorizzazione di cui all' articolo 11 è dichiarato decaduto dalla stessa qualora, a seguito di notifica, da parte dell'autorità competente, di una specifica diffida ad adempiere, persista nella violazione di una o più prescrizioni od obblighi cui l'autorizzazione stessa sia condizionata, o comunque impedisca all'autorità competente di svolgere le sue funzioni di vigilanza.
2. Il provvedimento di diffida ad adempiere dispone l'eventuale sospensione cautelativa della costruzione o dell'esercizio dell'impianto autorizzato e le modalità ed i termini per l'adempimento degli obblighi e prescrizioni violate.
3. Fatti salvi i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2, l'autorizzazione può essere revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o per altri gravi motivi di interesse pubblico, comunque ostativi alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto autorizzato.
4. Nei casi di decadenza o revoca, il soggetto obbligato è tenuto altresì al ripristino dello stato dei luoghi, con le modalità previste dall 'articolo 21 , commi 1 e 2.
Art. 20
1. La costruzione e l'esercizio delle opere ed impianti in assenza delle autorizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 15, è assoggettata ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento in solido, a carico del proprietario dell'impianto, dell'esecutore delle opere e del direttore dei lavori, di una somma, comunque non inferiore a euro 1.000,00, determinata per quanto non autorizzato, come segue:
a) da euro 60,00 a euro 360,00 per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia;
b) da euro 40,00 a euro 240,00 per ogni chilowatt termico di potenza nominale in caso di impianti termici di produzione di energia;
c) da euro 20,00 a euro 120,00 al metro, in caso di linee e relativi impianti elettrici con tensione nominale di esercizio fra 100.000 e 150.000 volt, nonché in caso delle infrastrutture di trasporto e distribuzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c);
d) da euro 10,00 a euro 60,00 al metro, in caso di linee e relativi impianti elettrici con tensione inferiore a quelli di cui alla lettera c);
e) da euro 500,00 a euro 3.000,00 al metro quadro, in caso di stazioni e cabine elettriche, nonché in caso di impianti di lavorazione e trasformazione idrocarburi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g);
f) da euro 50,00 a euro 300,00 al metro cubo in caso di impianti di stoccaggio idrocarburi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere d), e) e f).
2. Fatto salvo l'obbligo di ripristino, l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 16, in assenza di SCIA o in difformità dalla stessa, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00 a carico dei soggetti individuati ai sensi del comma 1.
3. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 16 bis in assenza della dichiarazione prevista al comma 2 del medesimo articolo, o in difformità da quanto in essa dichiarato o da quanto prescritto negli atti di assenso che la accompagnano, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 30.000,00 a carico dei soggetti individuati ai sensi del comma 1.
4. Fatto salvo l'obbligo di riduzione a conformità, la violazione da parte dei soggetti di cui al comma 1, di uno o più obblighi o prescrizioni posti con l'autorizzazione, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad un terzo di quelle stabilite dal comma 1, comunque non inferiore a euro 300,00.
5. La mancata comunicazione nei casi di cui all'articolo 17, commi 2, 3, 4, 6, 9 e 12 (155)

Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 54.

è punita con la sanzione amministrativa pari a euro 1000,00. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente, quando l'intervento è in corso di esecuzione. (124)

Comma così sostituito ccon l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 15.

7. Con cadenza almeno triennale la Giunta regionale con propria deliberazione adegua l'importo delle sanzioni amministrative stabilite al presente articolo, prendendo atto della variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al consumo indicata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
8. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni Sito esternodella Sito esternolegge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
Art. 21
- Ripristino dei luoghi
1. Nei casi previsti dall' articolo 20 , commi 1, 2 e 3, i trasgressori provvedono al ripristino dello stato dei luoghi. Nei casi previsti dall'articolo 20, comma 4, i trasgressori provvedono alla riduzione a conformità.(85)

Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 40.

2. In caso di inerzia da parte dei soggetti obbligati l'amministrazione competente provvede d'ufficio a spese degli inadempienti ed il recupero delle relative somme potrà avvenire secondo le norme sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
3. Salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 20, non si fa luogo al ripristino dei luoghi qualora sia autorizzata l'opera in sanatoria o, per gli interventi soggetti a SCIA o PAS, intervenga l'accertamento di conformità di cui all' articolo 209 della l.r. 65/2014 . (126)

Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13, art. 16.

4. Ai fini di cui al comma 3 il titolare dell'impianto, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'illecito, presenta la domanda di autorizzazione in sanatoria o di accertamento di conformità in sanatoria. La presentazione della domanda di autorizzazione in sanatoria o di accertamento di conformità in sanatoria sospende i termini per il ripristino dei luoghi fino all'esito del procedimento.
5. L'autorizzazione in sanatoria di cui al comma 4 può essere rilasciata esclusivamente nel caso che l'impianto risulti conforme alle norme vigenti al momento della realizzazione dell'opera e purché sia accertata la compatibilità dello stesso impianto con le norme poste a tutela della salute pubblica.
6. Qualora, anche al di fuori del caso disciplinato dal comma 3, l'adozione delle misure previste dal comma 1 comporti un grave pregiudizio per l'interesse pubblico, il titolare delle linee o impianti oggetto delle sanzioni può presentare all'amministrazione competente apposito progetto alternativo. In tal caso, l'adozione delle misure di cui al comma 1 è sospesa fino all'esito del procedimento correlato alla presentazione del progetto alternativo, e la sanzione amministrativa viene determinata riducendo ad un terzo gli importi di cui all' articolo 20 , comma 1.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 novembre 1978, n. 79 .

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 .

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Articolo inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.2.

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Articolo inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.3.

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Articolo inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.4.

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Comma così sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.5.

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Comma così sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.6.

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Lettera inserita con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.6.

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Articolo prima sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.7, ed ora così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.8.

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Articolo prima sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art. 9, e ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 10.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.12, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 4.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.13, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 5.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.14, poi così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 7.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.15, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 7.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.16, poi così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 8.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.17, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.18.

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Comma aggiunto con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.19.

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Articolo abrogato con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art. 21.

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L’articolo 20 (Decorrenza degli effetti) della l.r. 71/2009 recita: “Le disposizioni di cui agli articoli 23, 23 bis, 23 ter, 23 quater, 23 quinquies, si applicano a far data dall'entrata in vigore dei relativi regolamenti di cui all'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)”.

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La Corte costituzionale si è espressa sulla l.r. 71/2009 con la Sito esternosentenza n. 313 del 11 novembre 2010 dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, che sostituisce il comma 3 dell'art. 16, della legge regionale n. 39 del 2005 e dell'art. 11, comma 4, nella parte in cui inserisce il comma 1 quater dell'art. 17 della legge regionale n. 39 del 2005 .

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La Corte costituzionale si è espressa sulla l.r. 71/2009 con la Sito esternosentenza n. 313 del 11 novembre 2010 dichiarando infondate le questioni sollevate in merito all'articolo 1, comma 1, che sostituisce l'art. 3 della legge regionale n. 39 del 2005 e dell'art. 10, comma 2, che sostituisce il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 39 del 2005 .

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Lettera così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 11 , art.1.

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Lettera inserita con l.r. 21 marzo 2011, n. 11 , art.1.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 8.

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Rubrica così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 9.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 9.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 10.

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 14.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 14.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 15.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 16.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 17.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 18.

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Articolo abrogato con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 19.

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Articolo abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 116.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 117.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 117.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 117.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 27.

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Lettera inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 27.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 28.

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Lettera inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 28.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 29.

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Lettera inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 30.

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Parola soppressa con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 31.

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Parole soppresse con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 31.

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Lettera abrogata con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 31.

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 31.

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Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 32.

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Comma abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 32.

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Periodo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 34.

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 34,.poi così sostituto con l.r. 11 novembre 2022, n. 38 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 35.

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Articolo inserito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 36.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 37.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 38.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 39.

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 40.

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Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 43.

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Comma abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 44.

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Articolo abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 46.

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Parole inserite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

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Parole abrogate con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

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Lettera inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

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Lettera abrogata con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

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Articolo inserito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 48.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 (Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 39/2005 ) nella parte in cui modifica l'art. 17, comma 2, lettere a), b) ed f), della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 (Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 39/2005 ) della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 (Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 39/2005 ) della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 nella parte in cui modifica l'art. 17, commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 1.

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Lettera prima inserita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 1, ed ora così sostituita con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 1.

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Comma così sostituito conl.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 5.

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Lettera aggiunta con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 11.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 12.

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Nota soppressa.

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. Lettera soppressa con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 13.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 14.

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Comma così sostituito ccon l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 15.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 16.

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 20, ed ora così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 10.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 52 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 1.

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Comma abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 2.

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Lettera inserita con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 2.

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Lettera abrogata con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 11, ed ora così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n, 24 art. 11.

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Comma abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 12.

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Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 22.

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Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 22.

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Parole inserite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 53.

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Comma inserito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 54.

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Note soppresse.

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Parole abrogate con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 5, comma 1.

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Lettera inserita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 5 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 5 , comma 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 9 , comma 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 9 , comma 2.

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Lettera inserita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 9 , comma 3.

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2024, n. 25 , art. 65 .

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Comma così sostituito con l.r. 29 luglio 2024, n. 31, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 29 luglio 2024, n. 31, art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.