Capo I
- Ambito e finalità della disciplina
Art. 1
- Oggetto
1. Nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e in applicazione dell'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione e della
legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), la presente legge disciplina le attività in materia di energia e, in particolare, la produzione, il trasporto e la trasmissione, lo stoccaggio, la distribuzione, la fornitura e l'uso dell'energia.
2. Ai termini con i quali sono indicati gli oggetti della disciplina della presente legge e delle norme di attuazione di essa deve attribuirsi, salvo diversa indicazione, il significato risultante dalle definizioni della normativa comunitaria vigente nella materia.
Art. 2
- Finalità
1. La Regione opera nel quadro delle politiche europee e nazionali per i seguenti obiettivi:
a) soddisfazione delle esigenze energetiche della vita civile e dello sviluppo economico della Regione, secondo criteri di efficienza economica e nel rispetto della concorrenza, con l'obiettivo del contenimento dei costi per le utenze;
b) compatibilità delle attività oggetto della presente legge con la sostenibilità dello sviluppo e con le esigenze di tutela dell'ambiente e della salute;
c) razionalizzazione della produzione;
d) razionalizzazione degli usi energetici anche in funzione di risparmio energetico;
e) promozione delle fonti rinnovabili;
f) riduzione della dipendenza dalle fonti fossili e diversificazione delle fonti, privilegiando la valorizzazione delle risorse locali;
g) armonizzazione delle infrastrutture energetiche con il paesaggio ed il territorio antropizzato nel quadro della pianificazione territoriale e di quanto previsto in merito alla tutela del paesaggio;
h) prevenzione e riduzione dell'inquinamento luminoso inteso come ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è rivolta e, in particolare modo, verso la volta celeste.
h bis) promozione della transizione ecologica nell’ambito dello “European Green Deal”, contenuto nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell’11 dicembre 2019 (COM/2019/640 final), anche in coerenza con le politiche delineate nella comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni” dell’8 luglio 2020 “Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra”; (158) Lettera inserita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 4.
h ter) promozione dello sviluppo e attivazione di forme di azione collettiva e di economie collaborative, quali le comunità energetiche dei cittadini (CEC) e le comunità di energia rinnovabili (CER), quali punti focali della transizione energetica e una sicura opportunità per la creazione di nuovi modelli di Green Economy basati sulla generazione distribuita, il localismo energetico ed il contrasto alla povertà energetica, in attuazione del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), e del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE). (158) Lettera inserita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 4.
2. La Regione promuove ed incentiva la ricerca, l'innovazione, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie e di programmi necessari al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.
Art. 3
1. La Regione:
a) promuove ed incentiva la ricerca, l'innovazione, lo sviluppo e la diffusione di iniziative, tecnologie e di programmi necessari al raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, secondo le modalità di cui all'articolo 22;
b) partecipa ai procedimenti di consultazione, coordinamento o di intesa con gli organi dello Stato e con le altre regioni, ai sensi dell'articolo 4, rilasciando, per le opere ed infrastrutture energetiche autorizzate dallo Stato, il relativo atto di intesa;
f) svolge le attività di vigilanza e applicazione delle sanzioni ai sensi degli articoli 18, 19, 20 e 21 per la tipologia di opere indicate alla lettera d);
g) approva i regolamenti sull'efficienza energetica in edilizia di cui all'articolo 23 sexies;
h) gestisce il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all’articolo 23 ter;
h bis) effettua i controlli necessari all'osservanza degli obblighi, relativi al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e, in caso di rilevata inosservanza, applica le relative sanzioni, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 23 sexies, comma 1, lettera e); (105) Lettera prima inserita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13, art. 1, ed ora così sostituita con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85, art. 1.
i) può individuare i livelli di efficienza energetica ambientale minimi obbligatori per gli impianti di produzione energetica, ai sensi dell'articolo 24;
l) può individuare limiti di efficienza energetica nell'esercizio di sistemi di trasporto e altri impianti di cui all'articolo 25;
m) promuove misure atte a favorire lo sviluppo della concorrenza, secondo le modalità di cui all'articolo 30;
n) promuove misure a tutela dei consumatori, secondo le modalità di cui agli articoli 31 e 33;
o) dispone misure particolari di tutela a favore delle stazioni astronomiche e delle aree naturali protette secondo le modalità di cui agli articoli 34, 35 e 36;
p) approva l'autorizzazione in sanatoria per gli elettrodotti di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 38;
q) emana il regolamento di attuazione e le ulteriori misure di attuazione previste all'articolo 39;
r) svolge attività di divulgazione e di promozione di iniziative di aggiornamento tecnico e professionale sulle materie oggetto della presente legge, anche per il personale delle strutture regionali competenti;
s) esercita le funzioni amministrative relative alle linee ed impianti elettrici previste dagli articoli 110, 126, 127, 221 e 225 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) con riferimento alle opere che sono di sua competenza ai sensi della lettera d).
1.bis. A decorrere dalla data indicata all’articolo 26, comma 4, della legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015), la Regione si avvale dell’Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A., per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere h), h quater) e h sexies), (161) Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 5, comma 3.
nonché delle funzioni di controllo, vigilanza e di accertamento di cui al comma 1, lettere h bis) e h ter). (135) Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85, art. 1.
Art. 3 bis
Art. 3 ter
a) dettano disposizioni al fine di promuovere la produzione di energia diffusa, ai sensi dell'articolo 8, comma 3;
d) adottano negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi prescrizioni concernenti l'efficienza energetica in edilizia, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3;
h) promuovono misure a tutela dei consumatori, secondo le modalità di cui agli articoli 31 e 33;
i) dettano disposizioni concernenti gli impianti di illuminazione esterna, individuano modalità e termini per l'adeguamento degli impianti pubblici alle prescrizioni per la prevenzione dell'inquinamento luminoso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3;
l) svolgono attività di vigilanza e controllo ai sensi dell’articolo 35 , commi 6 e 8;
n) esercitano le funzioni amministrative relative alle linee e agli impianti elettrici di cui agli articoli 110, 126, 127, 221 e 225 del r.d. 1775/1933 con riferimento alle opere che sono di loro competenza ai sensi della lettera b).
Art. 4
- Coordinamento interregionale e partecipazione ai procedimenti nazionali
2. Per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative a livello interregionale e nazionale, la Regione promuove intese con le altre regioni ai sensi dell'
articolo 117, ottavo comma, della Costituzione ed accordi in sede di Conferenza Stato - Regioni e di Conferenza Unificata, ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle competenze della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza stato - città ed autonomie locali).
3. La Regione partecipa alla definizione degli atti di indirizzo e di programmazione per la localizzazione e realizzazione delle reti nazionali, tenendo altresì conto delle indicazioni dei piani territoriali di coordinamento delle province interessate e, qualora le previsioni siano difformi da quanto in essi previsto, promuove il coinvolgimento degli enti locali interessati, ai fini del necessario coordinamento.
4. Per le opere ed infrastrutture energetiche la cui autorizzazione, comunque denominata, è riservata allo Stato, la Regione rilascia il relativo atto di intesa, garantendo la partecipazione degli enti locali interessati nel processo di formazione delle proprie decisioni.
5. La Regione può subordinare l'atto di intesa di cui al comma 4 alla stipula dell'accordo di cui all'
articolo 26 , comma 2.