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Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31

Norme generali in materia di tributi regionali.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005

Art. 4
- Adempimenti dell'ufficio ed efficacia della risposta
1. L'ufficio risponde all'istanza d'interpello con provvedimento motivato comunicato al contribuente nel termine di centoventi giorni decorrenti dalla ricezione dell'istanza.
2. La risposta comunicata ai sensi del comma 1 ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante e limitatamente al caso concreto e personale esposto nell'interpello.
3. Qualora la risposta su istanze d'interpello ammissibili ai sensi dell' articolo 3 , comma 2, non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1 si intende che l'amministrazione regionale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
4. Limitatamente alla questione oggetto d'interpello, sono nulli gli atti impositivi o sanzionatori emanati in difformità della risposta fornita dall'ufficio o della interpretazione sulla quale si è formato, ai sensi del comma 3, il silenzio assenso.
5. Relativamente al singolo caso concreto e personale, se la comunicazione della risposta perviene al contribuente oltre il termine di cui al comma 1, ma prima che lo stesso abbia posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto d'interpello, nell'ipotesi in cui il contribuente non si conformi alla soluzione prospettata nella comunicazione l'ufficio recupera il tributo eventualmente dovuto e gli interessi, senza applicazione di sanzioni.
6. Nei casi in cui l'istanza di interpello è formulata da un numero elevato di contribuenti e concerne la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l'amministrazione regionale può fornire risposta collettiva attraverso apposito atto o provvedimento, da pubblicare tempestivamente nel sito internet della Regione Toscana; l'ufficio deve comunque portare a conoscenza del contribuente l'avvenuta pubblicazione e gli estremi dell'atto o provvedimento contenente la soluzione interpretativa alla questione pro spettata nell'istanza di interpello.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 4.

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Parole così sostituite conl.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 41.

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Comma inserito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 7.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 149.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 15.

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Parole aggiunte con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 58.

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Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.