Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31
Norme generali in materia di tributi regionali.
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005
Capo X
- Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'
art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 )

Art. 25
- Modifiche all'art. 18 della l.r. 60/1996 (1)
1. Il comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) è sostituito dal seguente:
“
2. Per le fattispecie di cui all’articolo 9, comma 1, i termini di prescrizione e di decadenza previsti rispettivamente per l’accertamento del tributo e per l’erogazione delle sanzioni decorrono dalla data del verbale dal quale risulta l’esistenza della discarica, dell’abbandono,dello scarico o del deposito.
”Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.