Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31
Norme generali in materia di tributi regionali.
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005
Art. 9
- Normativa applicabile
1. Relativamente ai tributi regionali, in materia di sanzioni amministrative tributarie si applicano, per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ), nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Dis posizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ) e nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione della sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ) e successive modifiche.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.