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Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31

Norme generali in materia di tributi regionali.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005

Art. 26
- Disposizioni transitorie
1. Le deliberazioni di cui agli articoli 15, comma 2, e 16, comma 2, sono adottate dalla Giunta regionale nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Sino all'adozione delle deliberazioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le deliberazioni della Giunta regionale n. 924 del 2 agosto 1999 e n. 388 del 13 aprile 2001.
3. La modulistica di cui agli articoli 15, comma 3, e 16, comma 3, è approvata con decreto dirigenziale e resa disponibile sul sito informatico della Regione.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 4.

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Parole così sostituite conl.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 41.

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Note soppresse

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Comma inserito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 7.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 149.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 15.

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Parole aggiunte con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 58.

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Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 1

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.