Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31
Norme generali in materia di tributi regionali.
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005
Art. 12
- Modalità di notifica degli atti e ripetibilità delle spese
1. La notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni è eseguita tramite il servizio postale, secondo le procedure previste dall'
articolo 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), oppure mediante posta elettronica certificata o mediante soluzioni tecnologiche basate sulla cooperazione applicativa in grado di attestare l’integrità del contenuto, l’invio e l’avvenuta consegna e di fornire le relative ricevute in conformità con la normativa in materia di amministrazione digitale. (13)

2. La notificazione degli atti individuati al comma 1 può inoltre essere eseguita con le modalità di cui all'
articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) nonché mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. (14)

3. Le spese per la notifica sono a carico del destinatario dell'atto notificato.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.