Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31
Norme generali in materia di tributi regionali.
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005
Art. 11
- Modalità di irrogazione delle sanzioni
1. Le sanzioni amministrative tributarie sono irrogate secondo le procedure di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, commi 1 e 2,
del d.lgs. 472/1997 e successive modifiche.
![Sito esterno](themes/toscana/images/document/chiocciola.gif)
2. Nei casi in cui la sanzione amministrativa tributaria è irrogata ai sensi dell'
articolo 16 del d.lgs. 472/1997 , l'atto di contestazione deve indicare anche gli elementi di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, per il recupero delle somme eventualmente dovute a titolo di tributo.
![Sito esterno](themes/toscana/images/document/chiocciola.gif)
3. Le sanzioni per omesso e insufficiente versamento, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'
articolo 17, comma 3, del d.lgs. 472/1997 ; la cartella di pagamento deve contenere gli elementi di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a), b), d), e), f), e g). (2)
![Sito esterno](themes/toscana/images/document/chiocciola.gif)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.