Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30
Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005
Art. 10 bis
Adozione del decreto di esproprio da parte di autorità espropriante diversa dalla Regione (7)
1. Nei casi di cui all’articolo 3, l'autorità espropriante adotta il decreto di esproprio o l’atto di cessione volontaria previa acquisizione del nullaosta in ordine alla coerenza con le finalità del progetto da parte della struttura regionale competente in relazione alla natura dell'opera.
2. Al fine di cui al comma 1, l'autorità espropriante trasmette alla struttura regionale competente in relazione alla natura dell'opera gli atti di cui al medesimo comma 1 corredati dal tipo di frazionamento unitamente al piano particellare.
3. L'autorità espropriante provvede successivamente agli adempimenti di cui all'articolo 11 e trasmette, senza indugio, alla Regione le relative note di trascrizione e voltura.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.