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Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30

Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005

Capo II
- Regole sulla competenza e sulla sottoscrizione degli accordi di cessione
Art. 2
1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è competente all'emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative necessarie per la realizzazione dell'opera medesima, salvo quanto previsto all’articolo 3.
2. Ai fini di cui al comma 1, costituiscono autorità espropriante la Regione, le province, la Città metropolitana di Firenze, i comuni, nonché ogni altro ente titolare del potere di espropriare secondo la normativa vigente.
3. Costituiscono altresì autorità espropriante:
a) i consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2012 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994), per le opere da loro realizzate ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 79/2012;
b) l’autorità idrica toscana di cui all’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998 , alla L.R. n. 61/2007 , alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005 , alla L.R. n. 91/1998 , alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007), per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel piano di ambito.
4. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, costituiscono autorità espropriante:
a) il comune nel cui territorio l'opera si realizza;
b) la provincia, o la Città metropolitana di Firenze, per l'opera che interessi il territorio di più comuni;
c) la Regione.
Art. 3
- Delega di funzioni espropriative della Regione (2)

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47, art. 2.

1. Le funzioni relative ai procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche di competenza della Regione possono essere delegate:
a) al comune nel cui territorio l'opera si realizza;
b) alla provincia o alla città metropolitana di Firenze per l'opera che interessi il territorio di più comuni;
c) ai consorzi di bonifica;
2. La delega è conferita con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione dell’assenso del soggetto delegato:
a) per singoli interventi;
b) per una pluralità di interventi, a seguito di specifica previsione negli atti di programmazione o nei relativi atti di attuazione.
Art. 4
- Opere di bonifica realizzate dai consorzi e di edilizia residenziale pubblica (10)

Abrogato con l.r. 1 agosto 2016, n. 47, art. 10.

Abrogato.
Art. 5
- Sottoscrizione degli accordi di cessione volontaria
1. Nei casi in cui la Regione è soggetto beneficiario dell'espropriazione, l'autorità espropriante stipula con il proprietario l'atto di cessione volontaria di cui all'Sito esternoarticolo 45 del d.p.r. 327/2001 e provvede a trasmetterlo alla Regione.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 4.

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Parole inserite con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 6.

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Lettera inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 7.

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Articolo aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 8.

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Abrogato con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 41 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 41 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.