Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30
Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005
Art. 20
- Norma transitoria
1. Non si applicano le disposizioni della presente legge ai procedimenti espropriativi in corso relativi ad opere per cui, alla data della sua entrata in vigore, risultino già apposti i vincoli urbanistici preordinati all'esproprio. Per tali opere continua ad applicarsi la normativa previgente.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.