Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30
Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005
Art. 18
- Disposizione finanziaria
1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui al capo VII della presente legge è autorizzata per il triennio 2005/2007 la spesa di euro 60.000,00 annui da imputare all'unità previsionale di base (UPB) n. 131 "Attività di carattere istituzionale - spese correnti" del bilancio di previsione 2005 e pluriennale a legislazione vigente 2006/2007.
2. Per l'anno 2005 il contributo di cui al comma 1 è erogato in proporzione al periodo di effettivo esercizio delle relative funzioni.
3. Ai fini della copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è autorizzata la seguente variazione, per competenza e cassa per uguale importo, al bilancio di previsione 2005 e pluriennale a legislazione vigente 2006/2007:
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Note del Redattore:
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