Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30
Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005
Art. 12
- Spese per la procedura di esproprio
1. Le spese per la procedura espropriativa, da includere nei costi delle opere, sono a carico del soggetto pubblico o privato a favore del quale l'espropriazione è effettuata.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.