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Titolo I
LA REGIONE TOSCANA
Art. 1
La Regione Toscana
1. La Regione Toscana rappresenta la comunità regionale ed esercita e valorizza la propria autonomia costituzionale nell'unità e indivisibilità della Repubblica italiana, sorta dalla Resistenza, e nel quadro dei principi di adesione e sostegno all'Unione europea.
Art. 2
Territorio, capoluogo, stemma
1. La Regione comprende i territori delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.
2. La Regione ha per capoluogo Firenze, dove si riuniscono di norma il consiglio e la giunta regionale.
3. Lo stemma e il gonfalone della Regione sono stabiliti con legge.
Art. 3
Principi generali
1. La Regione fonda la propria azione sui valori della Costituzione italiana e sugli accordi tra gli Stati per la Costituzione europea; promuove, difende e pratica la memoria della Resistenza e l’antifascismo quale principio costitutivo del proprio ordinamento (32)

Parole aggiunte con legge statutaria regionale 14 febbraio 2023, n. 5, art. 1.

.
2. La Regione, in coerenza coi valori di cui al comma 1, (33)

Parole inserite con legge statutaria regionale 14 febbraio 2023, n. 5, art. 1.

opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani.
3. La Regione sostiene i principi di sussidiarietà sociale e istituzionale; opera per l'integrazione delle politiche con le autonomie locali; riconosce e favorisce le formazioni sociali e il loro libero sviluppo.
3 bis. La Regione promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile per la soddisfazione dei bisogni della generazione presente e la salvaguardia della vita delle generazione future; (27)

Comma inserito con legge statutaria regionale 15 gennaio 2019, n. 4, art. 1.

4. La Regione garantisce la partecipazione di tutti i residenti e dei toscani residenti all'estero alle scelte politiche regionali.
5. La Regione promuove l'effettivo esercizio dei diritti politici ai toscani residenti all'estero.
6. La Regione promuove, nel rispetto dei principi costituzionali, l'estensione del diritto di voto agli immigrati.
Art. 4
Finalità principali
1. La Regione persegue, tra le finalità prioritarie:
a) il diritto al lavoro e ad adeguate forme di tutela della dignità dei lavoratori, il diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro, all'istruzione, alla formazione permanente, alla conoscenza;
b) la promozione dei diritti al pluralismo dell'informazione e della comunicazione, dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo;
c) il diritto alla salute;
d) il diritto dei minori ad interventi intesi a garantirne la protezione sociale;
e) il diritto delle persone con disabilità e delle persone anziane ad interventi intesi a garantirne la vita indipendente e la cittadinanza attiva;
f) il diritto alle pari opportunità fra donne e uomini e alla valorizzazione della differenza di genere nella vita sociale, culturale, economica e politica, anche favorendo un'adeguata rappresentanza di genere nei livelli istituzionali e di governo e negli enti pubblici;
g) la tutela e la valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio;
h) il riconoscimento delle altre forme di convivenza;
i) la promozione della scienza e, nel rispetto della persona umana, della libertà di ricerca scientifica;
l) il rispetto dell'equilibrio ecologico, la tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, la conservazione della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto per gli animali;
m) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico;
m bis) la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, intesi quali beni materiali, immateriali e digitali che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future e la promozione di forme diffuse di partecipazione nella gestione condivisa e nella fruizione dei medesimi; (26)

Lettera inserita con legge statutaria regionale 26 novembre 2018, n. 64, art. 1.

n) la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese, basato sull'innovazione, la ricerca e la formazione, nel rispetto dei principi di coesione sociale e di sostenibilità dell'ambiente;
n bis) la promozione dell’economia circolare, quale modello economico idoneo a rigenerarsi da solo, attraverso la valorizzazione degli scarti di consumo, l’estensione del ciclo vita dei prodotti, la condivisione delle risorse, l’impiego di materie prime seconde e l’uso di energia da fonti rinnovabili; (28)

Lettera inserita con legge statutaria regionale 15 gennaio 2019, n. 4, art. 2.

o) la valorizzazione della libertà di iniziativa economica pubblica e privata, del ruolo e della responsabilità sociale delle imprese;
p) la promozione della cooperazione come strumento di democrazia economica e di sviluppo sociale, favorendone il potenziamento con i mezzi più idonei;
q) la tutela e la promozione dell'associazionismo e del volontariato;
r) la promozione dei valori della pace, della solidarietà, del dialogo tra popoli, culture e religioni;
s) il rifiuto di ogni forma di xenofobia e di discriminazione legata all'etnia, all'orientamento sessuale e a ogni altro aspetto della condizione umana e sociale;
t) l'accoglienza solidale delle persone immigrate, secondo i principi del pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell'integrazione sociale;
u) la promozione e il sostegno delle iniziative contro la pena di morte, la tortura, la riduzione in schiavitù, le mutilazioni del corpo, ogni altra offesa alla dignità della persona;
v) il riconoscimento dell'autonomia delle comunità locali, la promozione del sistema delle autonomie, la valorizzazione delle distinte identità culturali, sociali ed economiche del territorio regionale, la tutela dei comuni minori, dei territori montani e insulari;
z) la semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese ed istituzioni a tutti i livelli e la realizzazione del principio di buona amministrazione, secondo criteri di imparzialità, trasparenza, equità.
Art. 5
Verifica dei principi e dei diritti
1. La Regione assume a base della sua azione i principi e i diritti del presente titolo, dei quali verifica periodicamente lo stato di attuazione.
Titolo II
GLI ORGANI DELLA REGIONE
Capo I
Il consiglio
Sezione I
Elezioni e funzioni
Art. 6
Elezione
1. Il consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto con le modalità previste dalla legge elettorale regionale.
Art. 7
Entrata in carica e durata
1. I consiglieri regionali entrano in carica all'atto della proclamazione. Esercitano le loro funzioni a partire dalla prima seduta del nuovo consiglio e fino alla prima seduta del consiglio della legislatura successiva, salvo i casi di cessazione anticipata.
2. Il consiglio convalida l'elezione entro sessanta giorni dalla sua prima seduta, con le modalità stabilite dal regolamento interno.
Art. 8
Insediamento del consiglio
1. Il consiglio tiene la prima seduta non oltre il decimo giorno successivo alla proclamazione degli eletti ed è convocato dal consigliere più anziano d'età. Scaduto il termine, il consiglio è convocato da un quinto dei consiglieri.
2. La presidenza del consiglio è assunta provvisoriamente dal consigliere più anziano d'età e i due consiglieri più giovani di età svolgono le funzioni di segretari.
3. Il consiglio procede, come suo primo atto, alla elezione al proprio interno del presidente del consiglio e dell'ufficio di presidenza.
Art. 9
Prerogative dei consiglieri
1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Ogni consigliere ha diritto, per l'espletamento del mandato, di accedere agli uffici della Regione e di ottenere la documentazione e le informazioni in loro possesso, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.
3. I consiglieri esercitano il diritto del comma 2 anche nei confronti degli uffici degli enti, aziende ed organismi di diritto pubblico dipendenti dalla Regione.
4. La Regione promuove l'accesso dei consiglieri presso altri enti e organismi pubblici e privati per ottenere le informazioni utili all'espletamento del mandato.
5. Ogni consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni nei modi e nei tempi previsti dal regolamento interno, che fissa termini tassativi per le risposte della giunta.
6. I consiglieri hanno i poteri di iniziativa previsti dall' Sito esternoarticolo 23 ed esercitano le altre funzioni ad essi attribuite dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
7. La legge regionale disciplina l'indennità, anche differita, dei consiglieri regionali ed i rimborsi spese. La legge regionale disciplina anche, negli ambiti di propria competenza, forme di trattamento su base contributiva a beneficio dei consiglieri cessati dal mandato. (6)

Comma così sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18, art. 2.

(12)

Si veda l'articolo 10 bis della l.r. 9 gennaio 2009, n. 3, introdotto dalla l.r. 27 dicembre 2012, n. 85.

8. Sono assicurati ai consiglieri servizi comuni e dotazioni individuali delle risorse necessarie al pieno esercizio delle funzioni.
Art. 10
Ruolo delle minoranze
1. Il ruolo delle minoranze è garantito nella programmazione dei lavori consiliari, nella disciplina dei tempi per l'esame nel merito delle proposte e per le risposte agli atti di sindacato ispettivo, nella normativa relativa alla costituzione delle commissioni d'inchiesta, alle nomine di competenza consiliare, alla composizione degli organismi con funzioni di vigilanza e controllo.
Art. 11
Funzioni del consiglio
1. Il consiglio regionale rappresenta la comunità toscana, è l'organo legislativo, indica l'indirizzo politico e programmatico della Regione e ne controlla l'attuazione.
2. Il consiglio approva le leggi; i regolamenti di propria competenza; il programma di governo; gli atti della programmazione regionale, generale e di settore; gli atti della pianificazione territoriale regionale; i bilanci preventivi e, nei casi previsti dalla legge, le loro variazioni; i rendiconti della Regione; gli atti di indirizzo nei confronti degli organi di governo regionali per tutti i settori d'intervento e per le relazioni internazionali; gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi; i rendiconti degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione.
3. Il consiglio concorre alla concertazione sugli atti di propria competenza e alla formazione degli atti comunitari, degli accordi con lo Stato, degli atti di intervento della Regione nella programmazione nazionale, degli atti interregionali.
4. Il consiglio verifica la gestione complessiva della attività economica e finanziaria della Regione; la rispondenza dei risultati delle politiche regionali agli obiettivi di governo; i risultati gestionali degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, nelle forme previste dalla legge; verifica inoltre, almeno annualmente, lo stato di attuazione degli atti della programmazione pluriennale.
5. Il consiglio propone i disegni di legge al Parlamento; esprime pareri alla giunta sui bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione; assicura la qualità delle fonti normative regionali.
6. Il consiglio, come organo di rappresentanza della comunità regionale, promuove l'attuazione dei principi e l'effettività dei diritti sanciti dallo Statuto e compie le relative verifiche; delibera in materia di referendum popolari; esprime i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione; nomina i rappresentanti della Regione, quando non diversamente disposto dallo Statuto o, in rapporto agli interessi tutelati, dalla legge; mantiene rapporti con le autorità indipendenti e con gli organismi d i rappresentanza politica nazionali ed esteri; favorisce la partecipazione dei cittadini e dei residenti in Toscana alle proprie attività.
7. Il consiglio esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto, ovvero previste dalle fonti normative regionali in conformità ai criteri statutari di riparto delle funzioni tra gli organi della Regione.
8. Le competenze del consiglio non possono essere esercitate dagli organi di governo della Regione, né in via d'urgenza, né per delega.
Sezione II
Organizzazione
Art. 12
Presidente del consiglio regionale
1. Il presidente del consiglio regionale è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza dei tre quarti dei componenti il consiglio; al secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei due terzi; dal terzo, è sufficiente la maggioranza dei componenti.
2. Il presidente del consiglio dura in carica trenta mesi ed è rieleggibile.
Art. 13
Funzioni del presidente del consiglio
1. Il presidente rappresenta il consiglio regionale, lo convoca e ne dirige i lavori, cura le relazioni del consiglio con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, nazionali e internazionali.
2. Il presidente del consiglio convoca e presiede l'ufficio di presidenza; programma i lavori del consiglio; garantisce l'esercizio dei diritti dei consiglieri e il ruolo dell'opposizione; rappresenta il consiglio in giudizio, nei casi previsti dalla legge, per gli atti rientranti nell'autonomia organizzativa del consiglio; dichiara la improcedibilità delle proposte di legge regionale, nei casi previsti dallo Statuto e dal regolamento interno; dichiara la cessazione degli organi regionali, nei casi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dalle leggi regionali, dal regolamento interno.
3. Il presidente del consiglio chiede al presidente della giunta lo svolgimento di comunicazioni al consiglio sullo stato di attuazione delle politiche regionali.
4. Il presidente del consiglio non fa parte delle commissioni consiliari.
Art. 14
Ufficio di presidenza
3. L'ufficio di presidenza dura in carica trenta mesi ed è rieleggibile.
Art. 15
Funzioni dell'ufficio di presidenza
1. L'ufficio di presidenza coadiuva il presidente nell'esercizio dei suoi compiti; propone il bilancio autonomo del consiglio; definisce gli obiettivi e gli indirizzi per l'organizzazione degli uffici consiliari e per la gestione del personale; nomina il segretario generale del consiglio, su proposta del presidente; verifica i risultati della gestione consiliare; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dalle leggi, dal regolamento interno del consiglio.
Art. 16
Gruppi consiliari
1. I consiglieri si organizzano in gruppi politici.
2. Ogni gruppo è formato da almeno due consiglieri; può essere formato anche da un consigliere, se esso sia l'unico eletto di una lista presentata alle elezioni regionali, oppure l’unico rimanente, per effetto di successive riduzioni di componenti, di un gruppo in origine costituito da più eletti di una lista presentata alle elezioni regionali. (23)

Parole aggiunte con legge statutaria regionale 15 luglio 2015, n. 56, art. 1.

3. Il consigliere che non fa parte di altri gruppi entra a far parte del gruppo misto.
4. La Regione dispone, per lo svolgimento delle funzioni dei gruppi consiliari e in rapporto alla consistenza dei medesimi, l'assegnazione di contributi finanziari, di personale, locali, servizi.
5. L'assegnazione dei contributi e le modalità di rendicontazione sono disciplinate dalla legge.
Art. 17
Presidenti dei gruppi consiliari
1. I presidenti rappresentano i gruppi consiliari, rispondono della loro gestione, esercitano le funzioni stabilite dallo Statuto e dal regolamento interno del consiglio.
2. La conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari collabora con il presidente del consiglio e l'ufficio di presidenza per la organizzazione delle attività e dei lavori consiliari.
Art. 18
Commissioni consiliari
1. Il consiglio istituisce commissioni permanenti nel numero e con le competenze stabilite dal suo regolamento.
2. Il consiglio può istituire commissioni speciali per oggetti e tempi determinati.
3. Le commissioni consiliari sono composte in relazione all'entità numerica dei gruppi, secondo le norme del regolamento.
4. Ogni consigliere fa parte di una commissione permanente e può partecipare ai lavori di tutte le commissioni, con diritto di parola e di proposta.
5. Il presidente della giunta non fa parte delle commissioni. Il presidente e i componenti della giunta hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di intervenire alle sedute delle commissioni, con diritto di parola e di proposta.
Art. 19
Poteri delle commissioni permanenti
1. Le commissioni permanenti esercitano, nelle materie di loro competenza, le funzioni istruttorie e referenti. Esercitano anche funzioni redigenti, nei casi previsti dal regolamento, se lo disponga il consiglio con voto unanime.
2. Le commissioni hanno, nelle stesse materie, funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo, anche di tipo economico-finanziario, sugli effetti prodotti dalle politiche regionali, sull'attuazione degli atti consiliari di indirizzo e di programmazione, sull'applicazione dei diritti e dei principi sanciti dal titolo primo.
3. Le commissioni, per l'esercizio delle loro funzioni, svolgono indagini conoscitive, si avvalgono di esperti ed organismi scientifici, agenzie, consultano enti, organizzazioni, associazioni, tengono rapporti con questi soggetti e promuovono la partecipazione dei cittadini e dei residenti in Toscana.
4. Le commissioni hanno i diritti e gli obblighi previsti dall'Sito esternoarticolo 9 , commi 2 e 3, possono disporre ispezioni, ottenere l'esibizione di atti e documenti, convocare il personale degli uffici, che è tenuto a presentarsi e non può opporre il segreto d'ufficio.
5. Le commissioni esprimono pareri sugli atti di competenza degli organi di governo regionale, nei casi previsti dallo Statuto.
6. Sono previste forme di pubblicità delle sedute delle commissioni permanenti.
Art. 19 bis
Commissione politiche europee e relazioni internazionali (29)

Articolo inserito con legge statutaria regionale 26 giugno 2020, n. 46, art. 1.

1. Ai sensi dell’articolo 18 è istituita una commissione permanente competente in materia di politiche europee e relazioni internazionali per rafforzare la posizione istituzionale della Regione nell’ambito delle prerogative ad essa riconosciute dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, ai fini della partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi europei e dell’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea.
2. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le funzioni e la composizione della commissione, della quale possono fare parte anche consiglieri assegnati ad altre commissioni permanenti.
Art. 20
Commissione di controllo
1. Una commissione permanente, presieduta da un consigliere di opposizione e istituita ai sensi dell'Sito esternoarticolo 18 , ha compiti di controllo sullo stato di attuazione delle politiche regionali e sulla coerenza degli atti con la programmazione regionale, generale e di settore.
2. La commissione, ai fini del comma 1, esprime pareri preventivi sulla coerenza degli atti con la programmazione regionale: se il parere è negativo, l'atto è dichiarato improcedibile, salvo espressa conferma dell'organo che l'ha deliberato.
3. La commissione ha anche funzioni referenti sui rendiconti degli organi regionali e funzioni di vigilanza sulla gestione del patrimonio regionale e sulle altre attività regionali e degli enti dipendenti dalla Regione indicate dal regolamento interno del consiglio.
4. Il regolamento interno del consiglio disciplina la composizione della commissione, della quale possono far parte anche consiglieri assegnati ad altre commissioni permanenti.
Art. 21
Commissioni d'inchiesta
1. Il consiglio può istituire commissioni d'inchiesta su questioni relative a materie di interesse regionale.
2. Le commissioni d'inchiesta sono istituite anche senza voto consiliare, quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei consiglieri.
3. Non possono essere attive nello stesso tempo più di due commissioni d'inchiesta istituite senza il voto consiliare.
4. I componenti della giunta regionale intervengono alle sedute delle commissioni d'inchiesta quando ne sono richiesti.
5. Il regolamento interno del consiglio disciplina la nomina, la composizione, i poteri e le modalità di funzionamento delle commissioni d'inchiesta.
Sezione III
Funzionamento
Art. 22
Regolamento interno del consiglio
1. Il consiglio approva un regolamento interno di disciplina dell'organizzazione e del funzionamento delle attività consiliari.
2. Il regolamento è approvato con la maggioranza dei tre quarti dei componenti il consiglio nella prima votazione, con la maggioranza dei due terzi nelle successive due votazioni e con la maggioranza dei componenti il consiglio a partire dalla quarta votazione.
Art. 23
Potere di iniziativa
1. L'iniziativa delle leggi e degli altri atti di competenza del consiglio appartiene a ciascun consigliere, alla giunta e ai soggetti ai quali sia conferita dallo Statuto.
2. L'iniziativa degli atti interni del consiglio è riservata ai consiglieri.
3. L'iniziativa dei bilanci regionali e del rendiconto è riservata alla giunta.
Art. 24
Programmazione dei lavori
1. I lavori del consiglio e delle commissioni sono programmati, nelle forme e con le modalità stabilite dal regolamento interno.
2. Il calendario periodico dei lavori del consiglio è definito dal presidente del consiglio con il concorso dell'ufficio di presidenza, dei presidenti dei gruppi e delle commissioni consiliari, della giunta e, in casi particolari, di altri organi.
3. Il regolamento interno prevede, in casi straordinari di necessità e urgenza, l'esame diretto delle proposte in consiglio.
4. Speciali sedute o sessioni del consiglio sono dedicate all'esame di argomenti di rilevante interesse generale.
Art. 25
Convocazione
1. Il presidente del consiglio convoca il consiglio e ne stabilisce l'ordine del giorno, con il concorso dell'ufficio di presidenza, dei presidenti dei gruppi consiliari, della giunta.
2. Il consiglio, nei casi d'urgenza, è convocato entro cinque giorni dalla data della richiesta.
3. Il regolamento interno stabilisce ulteriori modalità per la convocazione del consiglio, che è disposta anche su richiesta del presidente della giunta o di un quinto dei consiglieri o dei presidenti di almeno tre gruppi consiliari cui aderiscano nel complesso non meno di un quinto dei consiglieri.
Art. 26
Modalità delle deliberazioni
1. Il consiglio delibera validamente con la partecipazione al voto della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
2. Sono fatte salve le diverse maggioranze stabilite dalla Costituzione e dallo Statuto.
3. Il consiglio vota a scrutinio palese, eccettuati i casi di voto segreto previsti dal regolamento.
Art. 27
Pubblicità delle riunioni
1. Le sedute del consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento interno.
Art. 28
Autonomia del consiglio
1. Il consiglio ha autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa.
2. L'ordinamento contabile del consiglio è disciplinato con apposito regolamento interno, nel quadro dei principi della legge di contabilità regionale.
3. Gli uffici consiliari garantiscono l'assistenza tecnica all'esercizio delle funzioni del consiglio.
4. Il personale appartiene al ruolo organico degli uffici del consiglio.
Capo II
Il Governo
Sezione I
Gli organi
Art. 29
Organi di governo
1. Il presidente della giunta e la giunta sono gli organi di governo della Regione.
Art. 30
Indennità
1. Le disposizioni dell' Sito esternoarticolo 9 , comma 7, si applicano anche ai componenti degli organi di governo.
Sezione II
Il presidente della giunta
Art. 31
Elezione
1. Il presidente della giunta è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al consiglio e con le modalità previste dalla legge elettorale regionale.
3. Il presidente della giunta non partecipa alla votazione per l'elezione del presidente del consiglio e dell'ufficio di presidenza.
Art. 32
Programma di governo e formazione della giunta
1. Il presidente della giunta, nella prima seduta del consiglio, illustra il programma di governo e presenta il vicepresidente e gli altri componenti della giunta.
2. Il programma di governo è approvato entro dieci giorni dalla sua illustrazione.
3. Il presidente nomina il vicepresidente e gli altri componenti della giunta dopo l'approvazione del programma di governo o comunque decorso il termine del comma 2.
4. Il presidente, fino alla nomina della giunta, ne esercita le funzioni.
Art. 33
Durata in carica
1. Il presidente della giunta dura in carica l'intera legislatura ed esercita le funzioni fino alla proclamazione del nuovo presidente.
2. Il presidente cessa anticipatamente dall'incarico nei casi previsti dalla Costituzione.
3. La sfiducia nei confronti del presidente è espressa mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il consiglio e approvata per appello nominale con il voto della maggioranza dei componenti il consiglio. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione o dopo venti giorni da questa.
4. Le dimissioni del presidente, presentate al presidente del consiglio, sono discusse in un'apposita seduta del consiglio e diventano efficaci decorsi venti giorni dalla presentazione. Entro questo termine le dimissioni possono essere ritirate.
5. Le altre cause di cessazione del presidente sono accertate dal consiglio, nelle forme e con le modalità disciplinate dalla legge.
6. La cessazione anticipata del presidente comporta le dimissioni della giunta e, nei casi previsti dalla Costituzione, lo scioglimento del consiglio, con l'indizione entro tre mesi di nuove elezioni.
7. Il consiglio e la giunta, presieduta dal vicepresidente, esercitano le funzioni per il periodo successivo alla cessazione anticipata del presidente, rispettivamente fino alla prima seduta del nuovo consiglio e fino alla proclamazione del nuovo presidente.
8. Le disposizioni del comma precedente non si applicano nei casi di scioglimento e rimozione previsti dall'Sito esternoarticolo 126, comma primo, della Costituzione .
Art. 34
Funzioni
1. Il presidente della giunta rappresenta la Regione, dirige la politica della giunta e ne è responsabile, promulga le leggi ed emana i regolamenti.
2. Il presidente convoca e presiede la giunta; nomina e revoca i componenti della giunta e assegna ad essi i rispettivi incarichi, dandone comunicazione motivata al consiglio; predispone il programma di governo e ne cura l'attuazione; adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza regionale previsti dalla legge; provvede alle nomine di competenza degli organi di governo regionali, dandone comunicazione motivata al consiglio; promuove i giudizi di legittimità costituzionale e solleva i conflitti di attribuzione, informandone preventivamente il consiglio; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto, ovvero previste dalle fonti normative regionali in conformità ai criteri statutari di riparto delle funzioni tra gli organi regionali.
Art. 34 bis
1. Il presidente della giunta può nominare un sottosegretario alla presidenza, scelto fra i consiglieri regionali, che partecipa alle sedute della giunta, pur non facendone parte, senza diritto di voto.
2. Il sottosegretario coadiuva il presidente della giunta nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato, in particolare al fine di garantire uno stretto raccordo tra il consiglio e la giunta per la maggiore efficacia delle loro azioni, e può essere incaricato dal presidente di seguire specifiche questioni, con facoltà di riferire direttamente in merito agli incarichi ad esso attribuiti e a rappresentare la giunta, anche ai sensi degli articoli 24 e 25, nelle sedi consiliari e nelle altre sedi istituzionali.
Sezione III
La giunta
Art. 35
Composizione
2. Gli assessori sono nominati dal presidente della giunta.
4. Il vicepresidente sostituisce il presidente nei casi di assenza e negli altri casi in cui questi non possa esercitare temporaneamente le proprie funzioni.
Art. 36
Durata in carica
1. La giunta dura in carica quanto il presidente che l'ha nominata, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi dell' Sito esternoarticolo 33 .
2. Il consiglio può esprimere il non gradimento nei confronti di singoli assessori, a seguito di mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni e dopo venti giorni dalla presentazione. Il presidente della giunta comunica entro venti giorni al consiglio le proprie motivate decisioni conseguenti all'approvazione della mozione di non gradimento.
Art. 37
Funzioni
1. La giunta esercita le funzioni amministrative di competenza della Regione, nei limiti previsti dallo Statuto e dalla legge.
2. La giunta delibera proposte di legge; approva i regolamenti di sua competenza e delibera proposte di regolamento di competenza del consiglio; cura l'attuazione delle leggi, degli atti di programmazione e degli atti di indirizzo approvati dal consiglio; predispone e gestisce il bilancio della Regione; approva, previo parere del consiglio, i bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione; esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto, ovvero previste dalle fonti normative regionali in conformità ai criteri statutari di riparto delle funzioni tra gli organi regionali.
Art. 38
Organizzazione
1. La giunta esercita le sue funzioni in forma collegiale.
2. Gli assessori collaborano con il presidente della giunta; gli incarichi degli assessori possono essere modificati in ogni tempo dal presidente, che ne dà comunicazione motivata al consiglio.
3. Il funzionamento della giunta è disciplinato da regolamento interno.
Titolo III
LE FONTI NORMATIVE
Art. 39
Elenco delle fonti
1. Le fonti normative regionali sono lo Statuto, le leggi, i regolamenti.
2. Le leggi e i regolamenti sono motivati, nei modi previsti dalla legge.
Art. 40
Procedimento legislativo
1. Le proposte di legge sono presentate al presidente del consiglio, che ne cura immediatamente la distribuzione ai consiglieri e l'assegnazione alle commissioni competenti.
2. Il regolamento interno del consiglio stabilisce le modalità e i termini per l'esame delle proposte nelle commissioni, prevede procedure abbreviate nei casi di urgenza, dispone la iscrizione all'ordine del giorno delle commissioni o del consiglio nei casi di inosservanza dei termini; disciplina inoltre le modalità volte ad assicurare l'esame da parte del consiglio delle proposte di iniziativa consiliare.
3. Le commissioni riferiscono al consiglio sulle proposte esaminate.
4. Il consiglio, dopo la discussione generale sulla proposta di legge, la vota articolo per articolo e, con votazione finale, nella sua interezza.
5. Il consiglio, dopo la discussione generale, nel caso di procedimento in sede redigente, esprime il voto finale sulla proposta di legge nella sua interezza.
Art. 41
Promulgazione
1. Le leggi sono promulgate dal presidente della giunta entro dieci giorni dalla trasmissione da parte del presidente del consiglio.
2. Il termine per la promulgazione delle leggi sottoposte a procedura di assenso comunitario decorre dal ricevimento della comunicazione dell'assenso o dalla scadenza del termine previsto per la pronuncia dell'organo comunitario.
3. Il mancato assenso comunitario, anche parziale, comporta il riesame della legge, nei modi e nelle forme disciplinate dal regolamento interno del consiglio.
Art. 42
Regolamenti
1. La Regione esercita il potere regolamentare mediante regolamenti di attuazione delle leggi regionali, regolamenti delegati dallo Stato, regolamenti di attuazione degli atti e delle norme comunitarie.
2. I regolamenti di attuazione delle leggi regionali sono approvati dalla giunta con il parere obbligatorio della commissione consiliare competente, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta; scaduto il termine, la giunta può procedere all'approvazione del regolamento.
3. I regolamenti delegati dallo Stato sono approvati dal consiglio.
4. I regolamenti di attuazione degli atti e delle norme comunitarie sono approvati dalla giunta, con la procedura prevista al comma 2.
5. I regolamenti sono emanati dal presidente della giunta.
6. Gli organi regionali possono approvare regolamenti interni di organizzazione, nei casi previsti dallo Statuto o dalla legge.
Art. 43
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Le leggi e i regolamenti sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione non oltre il ventesimo giorno dalla data di promulgazione o di emanazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo il diverso termine stabilito dalla legge o dal regolamento.
2. La legge prevede altre forme dirette a favorire la conoscenza e l'applicazione delle leggi e dei regolamenti.
Art. 44
Qualità delle fonti normative
1. La Regione tutela la certezza del diritto e a tal fine cura la qualità delle fonti normative regionali e ne garantisce l'organicità, la chiarezza, la semplicità delle procedure.
2. E' promossa, per le finalità del primo comma, la formazione di testi unici legislativi e regolamentari per settori organici.
3. I testi unici legislativi sono approvati con legge e possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.
4. Le parti del testo unico di mero coordinamento delle leggi esistenti sono approvate dal consiglio con un unico voto.
5. I testi unici regolamentari possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.
6. La legge e i regolamenti interni, del consiglio e della giunta, stabiliscono gli obblighi volti a garantire la qualità delle fonti normative e le modalità di formazione, approvazione e mantenimento dei testi unici.
7. Le proposte di legge che non osservano le disposizioni stabilite a tutela della qualità della legislazione sono dichiarate improcedibili dal presidente del consiglio, d'intesa con l'ufficio di presidenza.
Art. 45
Controllo sulle leggi
1. Le commissioni consiliari esercitano controlli preventivi e di fattibilità sulle proposte di legge e promuovono la valutazione degli effetti delle leggi su coloro che ne sono destinatari.
2. La legge regionale sulla normazione disciplina l'inserimento nelle leggi, ai fini di valutarne gli effetti prodotti, di clausole volte a definire i tempi e le modalità di raccolta delle informazioni necessarie.
3. Il regolamento interno del consiglio disciplina le forme di esercizio delle funzioni previste dal presente articolo.
4. Il bilancio del consiglio garantisce, ai fini dello svolgimento delle funzioni, la disponibilità di adeguate risorse.
Titolo IV
L'AMMINISTRAZIONE
Art. 46
Programmazione
1. La programmazione è il metodo dell'attività regionale e ne determina gli obiettivi annuali e pluriennali.
2. La legge disciplina gli atti della programmazione, le relative procedure, le funzioni degli organi regionali, degli enti locali e delle organizzazioni rappresentative della società toscana nel processo formativo, le modalità di integrazione con gli atti della programmazione locale, nazionale e comunitaria, le forme di partecipazione.
Art. 47
Organismi di studio e di ricerca
1. La Regione cura la raccolta e la elaborazione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il consiglio e la giunta si avvalgono a tal fine anche di organismi autonomi a partecipazione regionale per le ricerche e la raccolta dei dati necessari all'esercizio delle rispettive funzioni e alla formazione degli atti di programmazione.
Art. 48
Concertazione o confronto (17)

Nota soppressa.

1. Il presidente della giunta può promuovere, su atti di iniziativa degli organi di governo, fasi formali di concertazione o di confronto con rappresentanze istituzionali e sociali, per ricercare preventive linee di intesa, nel caso di atti di competenza degli organi di governo, ovvero per verificare i rispettivi orientamenti, nel caso di atti da sottoporre all'approvazione del consiglio: in quest'ultimo caso, l'avvio delle fasi formali è preceduto da un'adeguata informazione del consiglio, che può approvar e specifici atti di indirizzo.
Art. 49
Bilanci
1. La legge, nel rispetto dei principi di autonomia finanziaria della Regione e di coordinamento della finanza pubblica, disciplina l'ordinamento contabile della Regione, le forme di coordinamento dei bilanci con gli atti della programmazione, la data di presentazione e le modalità di approvazione dei bilanci e del rendiconto.
2. Il consiglio autorizza l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a tre mesi, determinando i limiti dell'attività di spesa.
Art. 50
Enti dipendenti
1. Le funzioni amministrative riservate alla Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, possono essere esercitate anche tramite enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale.
2. Le nomine regionali negli organi di amministrazione degli enti ed organismi dipendenti sono di competenza degli organi di governo e sono soggette a forme di controllo anche preventivo del consiglio.
Art. 51
Società ed associazioni
1. La partecipazione della Regione, anche nella fase costitutiva, a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato è disciplinata dalla legge, che determina le competenze della giunta e del consiglio.
2. Le nomine regionali negli organi delle società e degli altri organismi a partecipazione regionale sono di competenza del consiglio, nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza e controllo, e sono espresse in modo da garantire la presenza delle minoranze consiliari.
3. Le nomine e le designazioni per incarichi direzionali di competenza degli organi di governo sono disciplinate ai sensi dell'Sito esternoarticolo 50 , comma 2.
Art. 52
Uffici e personale
1. La legge stabilisce i principi dell'ordinamento degli uffici regionali.
2. Gli uffici regionali operano nell'interesse dei cittadini, secondo i principi di legalità, trasparenza, imparzialità, orientamento al risultato.
3. La Regione valorizza il personale regionale e ne cura la formazione professionale, per garantire efficacia ed efficienza all'azione amministrativa.
Art. 53
Dirigenti
1. I dirigenti hanno il compito di realizzare gli obiettivi programmati, nel rispetto delle direttive degli organi regionali di direzione politica.
2. La legge disciplina l'esercizio delle funzioni dei dirigenti, i requisiti professionali necessari, le modalità per il conferimento e la revoca degli incarichi, le responsabilità per i risultati della gestione.
3. I dirigenti delle strutture di massima dimensione sono nominati dai competenti organi regionali di direzione politica.
4. E' applicato il principio della distinzione tra i compiti degli organi di direzione politica e i compiti di gestione amministrativa dei dirigenti.
5. Gli organi regionali di direzione politica individuati dalla legge dispongono di specifici uffici per l'esercizio dei loro compiti.
Art. 54
Procedimento amministrativo e diritto di accesso
1. Tutti hanno diritto di accedere senza obbligo di motivazione ai documenti amministrativi, nel rispetto degli interessi costituzionalmente tutelati e nei modi previsti dalla legge.
2. La legge assicura il contraddittorio degli interessati alla formazione dei provvedimenti e prevede l'individuazione del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, la cui conclusione è garantita entro un termine certo.
3. Tutti gli atti amministrativi regionali, salvo quelli meramente esecutivi, sono motivati.
Titolo V
ORGANI DI TUTELA E GARANZIA
Art. 55
Commissione per le pari opportunità
1. La commissione per le pari opportunità fra donne e uomini è istituita con legge.
2. La commissione è organismo autonomo, con sede presso il consiglio regionale.
3. La commissione esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali, funzioni di controllo e monitoraggio sulle politiche regionali ai fini dell'applicazione dei principi di non discriminazione e di pari opportunità fra donne e uomini, funzioni di verifica sull'applicazione delle disposizioni dell'Sito esternoarticolo 117, comma settimo, della Costituzione .
4. Il regolamento interno disciplina la partecipazione della commissione ai procedimenti consiliari.
Art. 56
Difensore civico
1. Il difensore civico regionale garantisce a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, svolgendo anche attività di mediazione.
2. Il difensore civico interviene d'ufficio o su richiesta dei soggetti che vi hanno interesse.
3. Gli specifici compiti del difensore civico, le modalità di intervento e i relativi effetti sono disciplinati dalla legge, con riferimento, in particolare, al diritto di accesso.
4. Il difensore civico è nominato dal consiglio, con la maggioranza qualificata prevista dalla legge e con modalità che ne assicurino l'imparzialità e l'indipendenza. Dura in carica sei anni e non è rieleggibile.
5. La legge promuove la istituzione della rete di difesa civica locale.
6. Il consiglio garantisce al difensore civico autonomia di funzionamento e assegna al medesimo risorse finanziarie e di personale adeguate alle funzioni da svolgere.
Art. 57
Collegio di garanzia
1. E' istituito, con sede presso il consiglio regionale, il collegio di garanzia statutaria, con il compito di verificare la rispondenza delle fonti normative regionali allo Statuto.
2. Il presidente della giunta, il presidente del consiglio, almeno tre presidenti di gruppi consiliari, almeno un quinto dei consiglieri regionali possono chiedere l'intervento del collegio di garanzia. La richiesta può pervenire anche dal consiglio delle autonomie locali, quando riguarda la presunta violazione delle norme statutarie in materia di enti locali.
3. Il giudizio del collegio di garanzia di non conformità allo Statuto comporta il riesame della fonte normativa, con le modalità previste dalla legge.
4. Il collegio di garanzia si pronuncia anche sulla ammissibilità dei referendum popolari e, su richiesta dei soggetti indicati al secondo comma, sui conflitti di attribuzione tra organi regionali.
5. Il collegio di garanzia è costituito con deliberazione del consiglio regionale approvata a scrutinio segreto, con voto limitato, per ciascun consigliere regionale, a quattro componenti; è composto da sette membri di alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico; dura in carica cinque anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili. (22)

Comma così sostituito con legge statutaria regionale 16 giugno 2015, n. 55, art. 1.

6. La legge disciplina il funzionamento del collegio di garanzia e ne garantisce l'autonomia e l'indipendenza, prevedendo idonee modalità di designazione dei singoli componenti.
Titolo VI
IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE
Art. 58
Principio di sussidiarietà
1. La Regione conforma la propria attività al principio di sussidiarietà e opera, a tal fine, per avvicinare nella più ampia misura ai cittadini l'organizzazione della vita sociale e l'esercizio delle funzioni pubbliche.
Art. 59
Sussidiarietà sociale
1. La Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro aggregazioni per il diretto svolgimento di attività di riconosciuto interesse generale.
2. L'attuazione del principio della sussidiarietà sociale è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo le loro specificità, ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale delle comunità.
Art. 60
Autonomie funzionali
1. La Regione valorizza le autonomie funzionali e ne favorisce la partecipazione all'attività propria e degli enti locali.
Art. 61
Conferenza permanente delle autonomie sociali
1. La legge disciplina la conferenza permanente delle autonomie sociali, che si riunisce in almeno tre sessioni annuali per esprimere proposte e pareri al consiglio ai fini della formazione degli atti della programmazione economica, sociale e territoriale.
2. La conferenza è convocata anche per verificare gli esiti delle politiche regionali.
3. La Regione garantisce alla conferenza l'autonomia e le risorse necessarie allo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti.
4. La conferenza è istituita presso il consiglio regionale.
Art. 62
Sussidiarietà istituzionale
1. La Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, conferisce con legge agli enti locali le funzioni amministrative nelle materie di propria competenza.
2. La Regione, in attuazione dei principi del comma 1, sostiene l'esercizio associato delle funzioni dei comuni, promuove la collaborazione istituzionale tra i comuni, le province e la città metropolitana, valorizza il ruolo delle comunità montane e dei circondari istituiti ai sensi della legge regionale.
3. Sono riservate alla Regione le sole funzioni amministrative il cui esercizio risponde a riconosciute esigenze unitarie di livello regionale.
Art. 63
Regolamenti degli enti locali
1. L'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite agli enti locali è disciplinato da autonomi regolamenti degli stessi enti locali.
2. La legge, nei casi in cui risultino specifiche esigenze unitarie, può disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite per assicurare requisiti essenziali di uniformità.
3. Le fonti normative regionali, fuori dei casi previsti al comma precedente, possono disciplinare in via transitoria lo svolgimento delle funzioni conferite, in attesa di autonoma regolamentazione da parte degli enti locali.
Art. 64
Risorse finanziarie
1. Le risorse regionali che sono destinate, in attesa della attuazione dell'Sito esternoarticolo 119 Sito esternodella Costituzione , al finanziamento delle funzioni conferite agli enti locali affluiscono ad un unico fondo, ripartito secondo criteri stabiliti dalla legge; la ripartizione è soggetta a verifiche di funzionalità della spesa condotte d'intesa con gli enti locali.
2. La legge disciplina, limitatamente ai profili coperti da riserva di legge, i tributi propri degli enti locali, salva la potestà degli enti di istituirli.
Art. 65
Concorso degli enti locali
1. La Regione assume gli atti della programmazione locale come rilevanti ai fini della formazione e dell'attuazione della programmazione regionale.
2. Gli enti locali partecipano alle fasi formali di concertazione o di confronto previste dall' Sito esternoarticolo 48 e concorrono ad orientare la Regione nell'esercizio delle funzioni di loro interesse dirette alla formazione degli atti comunitari.
Art. 66
Consiglio delle autonomie locali
1. Il consiglio delle autonomie locali, istituito con legge presso il consiglio, è l'organo di rappresentanza del sistema degli enti locali della Toscana, con funzioni consultive e di proposta.
2. La legge determina la composizione, i criteri di rappresentanza territoriale e le modalità di costituzione del consiglio delle autonomie locali.
3. Il consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sul bilancio regionale, sugli atti della programmazione regionale, sulle proposte di legge e di regolamento che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze degli enti locali.
4. Gli organi regionali, in caso di parere del consiglio delle autonomie locali contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche, lo possono disattendere con motivazione espressa.
5. Il consiglio delle autonomie locali può proporre al presidente della giunta, previa informazione del consiglio, il ricorso alla Corte costituzionale contro le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato.
6. Le nomine e le designazioni di competenza del sistema degli enti locali di suoi rappresentanti negli organismi regionali sono attribuite al consiglio delle autonomie locali.
7. La legge assicura al consiglio delle autonomie locali le risorse necessarie allo svolgimento dei suoi compiti e garantisce l'autonomia di funzionamento dell'organo.
8. Il regolamento interno del consiglio delle autonomie locali prevede requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni in armonia con le corrispondenti norme del regolamento interno del consiglio regionale.
Art. 67
Seduta congiunta
1. Il consiglio regionale e il consiglio delle autonomie locali si riuniscono in seduta congiunta almeno una volta l'anno, per l'esame di problemi di comune interesse.
2. I presidenti dei due organi fissano d'intesa l'ordine del giorno.
3. La seduta è presieduta dal presidente del consiglio regionale.
Titolo VII
GLI ALTRI RAPPORTI ISTITUZIONALI
Art. 68
Rapporti con le altre regioni
1. La Regione promuove intese con le altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e la cura di interessi interregionali.
2. Le intese con le altre regioni sono ratificate con legge e possono prevedere anche la costituzione di organi e discipline normative comuni.
3. La Regione ricerca forme di coordinamento con le altre regioni, per favorire comuni orientamenti nei confronti dello Stato e dell'Unione europea, per ridurre gli squilibri nei livelli di sviluppo, per affermare indirizzi volti alla coesione e alla solidarietà sociale.
Art. 69
Rapporti con lo Stato
1. La Regione partecipa, nelle forme previste dalla normativa vigente, al processo di formazione e di attuazione delle leggi e degli atti di governo statali, ispirandosi al principio di leale collaborazione.
Art. 70
Rapporti con l'Unione europea
1. Gli organi di governo e il consiglio partecipano, nei modi previsti dalla legge, alle decisioni dirette alla formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale.
2. Il presidente della giunta e il presidente del consiglio si informano reciprocamente sulle attività svolte in sede comunitaria nell'ambito delle rispettive attribuzioni.
Art. 71
Relazioni internazionali
1. La Regione promuove e sviluppa relazioni internazionali, volte ad affermare, nel rispetto dell'interesse nazionale, principi di dialogo e di amicizia tra i popoli, di collaborazione e di scambio culturale, di cooperazione economica e sociale, di sostegno dei diritti e dei valori dell'identità toscana.
2. La Regione, nelle materie di competenza regionale, conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle fonti da essa richiamate.
Titolo VIII
LA PARTECIPAZIONE
Art. 72
Principi
1. La legge promuove, secondo i principi dell'Sito esternoarticolo 3 , la partecipazione dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati, nelle diverse forme: come iniziativa autonoma verso l'amministrazione, come libero apporto propositivo alle iniziative regionali, come intervento nelle fasi formali di consultazione, come contributo alla verifica degli effetti delle politiche regionali.
2. La Regione, per favorire la partecipazione, garantisce politiche attive dirette alla semplicità delle procedure, alla trasparenza amministrativa, alla funzionalità degli strumenti informativi.
3. I partiti politici sono strumenti fondamentali della partecipazione.
Art. 73
Dovere di informazione
1. La Regione stabilisce le modalità per rendere effettivo il diritto dei cittadini singoli e associati alla più ampia e imparziale informazione sull'attività regionale.
2. La legge, al fine di favorire la partecipazione, prevede forme di pubblicità della fase istruttoria su atti di particolare interesse per la comunità regionale.
Art. 74
Iniziativa popolare
1. L'iniziativa popolare delle leggi può essere esercitata da cinquemila elettori della regione, da almeno tre consigli comunali, da ciascun consiglio provinciale, dalla città metropolitana, dal consiglio delle autonomie locali, salvi i casi di cui al comma 1 bis. (24)

Parole aggiunte con legge statutaria regionale 15 luglio 2015, n. 57, art. 1.

1 bis. Nel caso di proposte di legge riguardanti l’istituzione di nuovi comuni, di fusione di comuni, di modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, l’iniziativa popolare può essere esercitata:
a) da un numero di elettori che:
1) in ciascun comune interessato con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, sia pari ad almeno il 25 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune;
2) in ciascun comune interessato con popolazione compresa tra cinquemila e diecimila abitanti, sia pari ad almeno il 20 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune, e sia comunque non inferiore a milleduecentocinquanta;
3) in ciascun comune interessato con popolazione superiore a diecimila abitanti, sia pari ad almeno il 15 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune, e sia comunque non inferiore a duemila;
2. I promotori sono ammessi all'esame istruttorio della proposta nei modi previsti dal regolamento interno.
3. Il consiglio vota la proposta nel merito non oltre nove mesi dalla presentazione.
Art. 75
Referendum abrogativo
1. Il referendum abrogativo di una legge o di un regolamento regionale è indetto su richiesta di quarantamila elettori della regione.
2. Il referendum abrogativo può essere indetto anche su parti definite, purché di senso compiuto, di una legge o regolamento regionale.
3. Non possono essere sottoposti a referendum abrogativo lo Statuto, le leggi di bilancio o tributarie, i relativi regolamenti attuativi, i regolamenti interni degli organi regionali, le leggi e i regolamenti concernenti accordi o intese di carattere internazionale o con altre regioni.
4. La proposta di abrogazione soggetta a referendum è approvata se partecipa alla votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali e se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Nel caso di esito negativo del referendum, anche per mancato raggiungimento del quorum, le stesse norme non possono essere sottoposte a nuovo referendum abrogativo nel corso della medesima legislatura o comunque prima di tre anni dalla data della votazione.
Art. 76
Referendum consultivo
1. Il referendum consultivo su proposte di particolare interesse per la popolazione è indetto su richiesta di trentamila elettori della regione.
2. Il consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, può sottoporre a referendum consultivo una proposta di legge, nei modi previsti dal regolamento interno.
Art. 77
Normativa sui referendum
1. La legge disciplina i limiti di ammissibilità, il procedimento, le modalità attuative e gli effetti dei referendum; prevede agevolazioni procedurali e forme di assistenza degli uffici regionali a favore dei promotori dei referendum.
2. La legge disciplina il referendum sulla istituzione di nuovi Comuni e sulla modifica delle circoscrizioni e denominazioni comunali e il referendum sullo Statuto regionale e sulle relative modifiche e abrogazioni.
Art. 78
Ammissibilità dei referendum
1. I giudizi sulla regolarità e sulla ammissibilità dei referendum sono espressi dal collegio di garanzia statutaria.
Titolo IX
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 79
Modifica dello Statuto
1. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta a ciascun consigliere e alla giunta.
2. Il regolamento del consiglio disciplina le procedure di consultazione del consiglio delle autonomie locali e degli enti e delle organizzazioni rappresentative della società toscana sulle proposte di modifica dello Statuto.
3. Sono inammissibili le proposte di abrogazione totale dello Statuto, senza sostituzione.
Art. 80
Entrata in vigore
1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del testo promulgato e dalla stessa data è abrogato lo Statuto vigente.
2. Il consiglio adegua il proprio regolamento interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto.
Art. 81
Norme transitorie
1. L'Sito esternoarticolo 6 , comma 2, e l'Sito esternoarticolo 35 , comma 1 e 3, si applicano a decorrere dalla prima elezione del consiglio regionale da effettuarsi ai sensi della legge elettorale regionale.
2. I giudizi sulla regolarità e sulla ammissibilità dei referendum sono espressi dal consiglio regionale, fino alla costituzione del collegio di garanzia.
Art. 82
Differenza di genere
1. L'uso, nel presente Statuto, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lo Statuto è stato approvato dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 6 maggio 2004, con seconda deliberazione in data 19 luglio 2004, ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione; pubblicato sul BURT n. 12 dell’ 11 febbraio 2005, parte prima. La Corte costituzionale si è espressa con Sito esternosentenza n. 372 del 29 novembre 2004 dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionali sollevate nei confronti dell’articolo 3, comma 6, dell’articolo 4, comma 1, lettere h), l), m), n), o), p); non fondate le questioni relative agli articoli 32, comma 2; 54, commi 1 e 3; 63, comma 2; 64, comma 2; 70, comma 1; 75, comma 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con legge statutaria regionale 8 gennaio 2010, n. 1 , art. 1, ed ora così sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo prima sostituito con legge statutaria regionale 8 gennaio 2010, n. 1 , art. 2, ed ora comma interamente sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18 , art. 5.

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Comma così sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18 , art. 2.

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Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L’efficacia dell’art. 6, comma 2, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 6, comma 2: “ll Consiglio regionale è composto da cinquantatre consiglieri, fatti salvi gli effetti dell’applicazione della legge elettorale.”.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L’efficacia dell’art. 6, comma 2 bis, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 31, comma 2: “Il presidente della giunta fa parte del consiglio ed entra in carica all’atto della proclamazione.”.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L’efficacia dell’articolo 14, comma 1, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 14, comma 1: “L’ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio, da due vicepresidenti e da quattro segretari, due dei quali con funzioni di questore.”.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L’efficacia dell’articolo 14, comma 2, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 14, comma 2: “I vicepresidenti, i segretari questori e i segretari sono eletti subito dopo il presidente a scrutinio segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voto, i più anziani di età.”.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L’efficacia dell’articolo 31, comma 2, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 31, comma 2: “Il presidente della giunta fa parte del consiglio ed entra in carica all’atto della proclamazione.”.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L’efficacia dell’articolo 35, comma 1, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 35, comma 1: “ La giunta è composta dal presidente e da un numero di componenti, denominati assessori, non superiori a dieci.”.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 5 , art. 1. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 5 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 1. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 2. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 3.

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Comma così sostituito con legge statutaria regionale 16 giugno 2015, n. 55 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con legge statutaria regionale 15 luglio 2015, n. 57 , art. 1. Poi il comma è così modificato con l.r. statutaria 24 maggio 2017, n. 23 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.