Art. 15
- Licenze di pesca
1. L'esercizio della pesca è consentito a chi sia in possesso di una delle seguenti licenze:
a) licenza di tipo A: di durata annuale, autorizza la pesca professionale nonché quella dilettantistica con gli attrezzi di cui alla lettera b);
b) licenza di tipo B: di durata annuale, autorizza l'esercizio della pesca dilettantistica con canna, anche munita di mulinello, con la tirlindana, la mazzacchera e la bilancia;
c) licenza di tipo C: della durata di quindici giorni, autorizza la pesca con gli attrezzi di cui alla lettera b);
d) licenza di tipo D: di durata giornaliera, autorizza la pesca sportiva nell'ambito delle manifestazioni agonistiche, didattiche o promozionali, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione di cui all'articolo 21. (59)
2. L'importo delle tasse regionali di concessione a cui è soggetto il rilascio delle licenze di pesca è così determinato:
a) euro 50,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera a);
b) euro 35,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera b);
c) euro 10,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera c);
d) euro 1,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera d).
3. Gli effetti della licenza di pesca decorrono dalla data del versamento della tassa (60) di concessione.
4. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale della Toscana. Le esenzioni dall’obbligo del possesso della licenza di pesca, eventualmente previste dalle leggi di altre regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, non hanno validità sul territorio regionale della Toscana. (5)
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 85, ed ora così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 7 .
Articolo prima inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 86, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 21.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.