Art. 1
Oggetto e finalità
1. Nel rispetto dei principi di tutela e salvaguardia degli ecosistemi acquatici, la presente legge disciplina la gestione della fauna ittica e la pesca nelle acque interne, (45) con l'obiettivo di conservazione, incremento e riequilibrio delle popolazioni ittiche, per assicurarne la corretta fruibilità.
2. Costituisce esercizio di pesca ogni atto volontario diretto alla cattura o all'uccisione di fauna ittica.
3. Ai fini della presente legge sono considerati fauna ittica i pesci viventi nelle acque interne. (46)
4. La fauna ittica appartiene a chi legittimamente la cattura.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 85, ed ora così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 7 .
Articolo prima inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 86, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 21.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.