Art. 4 ter
Elenco delle associazioni piscatorie dilettantistiche (53)
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della l.r 59/2017, istituisce con deliberazione, presso la competente struttura, l'elenco regionale delle associazioni piscatorie dilettantistiche.
2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le associazioni devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) o essere iscritte nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale, di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati");
b) avere un minimo di trecento soci residenti in Toscana;
c) avere un'articolazione territoriale su almeno tre sedi provinciali in Toscana;
d) avere tra i propri fini statutari la promozione della pesca dilettantistica e la tutela della fauna ittica.
3. Le associazioni aventi i requisiti di cui al comma 2, presentano, entro il 31 dicembre di ogni anno, richiesta di iscrizione all’elenco alla competente struttura della Giunta regionale, che la approva entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
4. I requisiti di cui al comma 2 sono verificati dalla competente struttura della Giunta regionale con periodicità annuale e la verifica della perdita di uno o più degli stessi determina la cancellazione dall’elenco delle associazioni.
Art. 4 quater
Concessione a scopo di pesca dilettantistica alle associazioni dei pescatori (75)
1. La competente struttura della Giunta regionale, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, può concedere, nei limiti di cui al comma 2, la gestione dell’attività di pesca dilettantistica nelle acque interne di interesse per la pesca di cui all’articolo 2, alle associazioni piscatorie dilettantistiche di rilevanza nazionale operanti sul territorio regionale e alle associazioni di cui all’articolo 4 ter.
2. La concessione di cui al comma 1 non può interessare più del 15 per cento delle acque interne di interesse per la pesca di cui all’articolo 2.
3. La concessione di cui al comma 1 è rilasciata dall’ufficio competente in materia di pesca, che si coordina con l’ufficio competente in materia di gestione del demanio idrico. La concessione è rilasciata a titolo gratuito per una durata non superiore a dieci anni previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza. L’ufficio competente in materia di pesca, con periodicità annuale, procede alla verifica del rispetto di quanto indicato nel disciplinare di concessione di cui al comma 5 ed all’eventuale revoca della concessione in caso di gravi negligenze e inadempienze da parte del concessionario.
4. Alla domanda di concessione deve essere allegato un piano programmatico ed economico delle attività gestionali e ittiogeniche, che le associazioni interessate si impegnano a svolgere, e l’impegno delle medesime a garantire la vigilanza ittica delle acque oggetto di concessione.
5. La durata della concessione, gli obblighi del concessionario e le modalità di pesca consentite sono fissati nel disciplinare di concessione. Lo schema del disciplinare è approvato con deliberazione della Giunta regionale.
6. L’attività di concessione è esercitata senza fini di lucro. Il concessionario può chiedere agli utenti, a titolo di contributo per le spese sostenute, il pagamento della tessera associativa e di un eventuale tesserino autorizzativo. Tale pagamento non può essere richiesto per i minori di anni dodici, per coloro che hanno compiuto settanta anni e per le persone con disabilità.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 85, ed ora così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 7 .
Articolo prima inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 86, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 21.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.