Art. 4
Consulta ittica regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce la Consulta ittica regionale, organo consultivo della Giunta regionale.
2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato ed è composta:
a) dal dirigente regionale competente;
b) dai rappresentanti delle associazioni dei pescatori dilettanti di cui all'articolo 4 ter;
c) da due rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative riconosciute a livello regionale;
d) da due rappresentanti delle associazioni dei pescatori professionali maggiormente rappresentative e riconosciute a livello regionale;
e) dal responsabile della struttura competente in materia di mare dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) o suo delegato. (50)
2 bis. Per argomenti di particolare rilievo scientifico il presidente della Consulta, anche su proposta della maggioranza dei componenti della stessa, può richiedere la partecipazione di esperti di istituti di ricerca ed università. (51)
3. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura.
4. La Consulta formula proposte ed esprime pareri in ordine:
a) ai regolamenti ed alle direttive regionali in materia ittiofaunistica;
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 85, ed ora così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 7 .
Articolo prima inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 86, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 21.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.