Art. 26
- Norma finanziaria (3)
1. Le entrate derivanti dalle tasse di concessione di cui all'articolo 15, comma 2, sono introitate nella unità previsionale di base (UPB) 111 "Imposte e tasse" del bilancio regionale.
2. Le risorse per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definiti negli atti della programmazione regionale in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui all'articolo 8 bis. (42)
2 bis. Le entrate derivanti da quanto previsto all'articolo 14, comma 4 sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrata n. 500 "Rimborsi ed altre entrate correnti", Titolo 3 "Entrate extratributarie" del bilancio regionale. (43)
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 85, ed ora così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 7 .
Articolo prima inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 86, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 21.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.