Art. 25
- Norme transitorie
1. Le licenze di pesca in corso alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità fino alla scadenza.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 85, ed ora così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 7 .
Articolo prima inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 86, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 21.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.