Art. 21
- Regolamento di attuazione (4)
1. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono disciplinati, in particolare:
a) le modalità e i mezzi consentiti per l'esercizio della pesca;
b) luoghi e tempi per l'esercizio della pesca;
c) i limiti di cattura della fauna ittica;
d) l'istituzione e il funzionamento delle zone di frega;
e) l'istituzione e il funzionamento delle zone a regolamento specifico;
f) l'istituzione e il funzionamento delle zone di protezione;
g) l'istituzione e il funzionamento dei campi di gara;
h) le tabellazioni;
i) il recupero del novellame;
2. Il regolamento è adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 85, ed ora così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 7 .
Articolo prima inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 86, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 21.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.