Art. 20 bis
- Guardie ittiche volontarie (66)
1. La qualifica di guardia ittica volontaria è riconosciuta, ai sensi dell’articolo 138 del testo unico di pubblica sicurezza e dell'articolo 163, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), ai cittadini in possesso di attestato di idoneità rilasciato ai sensi del presente articolo.
2. L'attestato di idoneità è rilasciato dalla struttura competente della Giunta regionale, previo superamento di un esame di idoneità.
3. L'esame di idoneità concerne le materie di ecologia e zoologia ittica, legislazione in materia di pesca e tecniche e attrezzature da pesca, nonché le nozioni di diritto amministrativo e penale necessarie per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ittica.
4. L'esame è svolto davanti ad apposita commissione nominata dal direttore della competente direzione della Giunta regionale e composta da massimo sei membri. La composizione, l'articolazione territoriale e le regole per il funzionamento della commissione d'esame sono definite con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della l.r. 59/2017.
5. Per la preparazione all'esame di idoneità la Regione può istituire corsi aventi ad oggetto le materie di cui al comma 3.
6. I corsi di cui al comma 5 possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui all'articolo 4 ter, previo nulla osta della Regione.
7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della l.r. 59/2017, siano in possesso della qualifica di guardia ittica volontaria, continuano a svolgere le funzioni di vigilanza, senza necessità di conseguire l'abilitazione di cui al comma 2. Detti soggetti devono partecipare ai corsi di cui al comma 5, entro un anno dalla prima attivazione degli stessi, con frequenza obbligatoria per almeno due terzi dei giorni previsti.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 85, ed ora così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 7 .
Articolo prima inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 86, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 21.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.