Menù di navigazione

Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7

Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. (69)

Si veda la l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 19, comma 2.

(71)

Regolamento regionale 7 febbraio 2018, n. 6/R.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 12 gennaio 2005

Art. 19
1. Chi esercita la pesca senza essere munito di licenza è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00.
2. Chi, pur essendone munito, non è in grado di esibire la licenza, è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 30,00. Se entro dieci giorni dalla contestazione il soggetto non provvede a dimostrare il possesso della licenza valida al momento del controllo, all'organo che ha operato l'accertamento, è contestata anche la violazione di cui al comma 1.
3. Chi causa morie di fauna ittica è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00. I responsabili sono inoltre tenuti a risarcire alla Regione i costi per la ricostituzione del patrimonio ittiofaunistico e per l'eventuale ripristino del corpo idrico.
4. La violazione dei divieti di cui all'articolo 18 bis, commi 5 e 7, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00, e un'ulteriore sanzione da euro 40,00 a euro 240,00, per ciascun capo.
5. La violazione dei divieti di cui all'articolo 18 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00, e un'ulteriore sanzione da euro 40,00 a euro 240,00 per ciascun capo.
6. La violazione dei divieti di cui all'articolo 18 bis, commi 1 e 4, e la violazione alle disposizioni sui luoghi e tempi per l'esercizio della pesca di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 180,00.
7. La violazione delle disposizioni sui limiti di cattura della fauna ittica di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10,00 a euro 60,00 per ogni capo.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, lettere d) e f), della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale), la violazione dei divieti di cui all'articolo 18 bis, commi 2, e 6 e la violazione delle disposizioni sulle modalità e mezzi consentiti per l'esercizio della pesca di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00; in caso di uso di mezzi vietati su specie vietate, o di misura vietata, la sanzione è raddoppiata.
9. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettera h), relativamente alla tabellazione abusiva, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 180,00.
10. La violazione del divieto di cui all'articolo 18 bis, comma 8, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00.
11. Le violazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento attuativo della stessa non espressamente richiamate nel presente articolo, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00.
12. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui le infrazioni siano state commesse da uno dei soggetti di cui all'articolo 20.
13. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni alla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 111.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 57.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 78.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 79.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 79.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 80.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 81.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 83.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 84.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 85, ed ora così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 86, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 87.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 88.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 89.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 91.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 92.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 92.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 94.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 94.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 95.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 95.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 95.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 96.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 96.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 16 giugno 2016, n. 37 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2018, n. 34, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.