Art. 19
- Sanzioni amministrative (64)
1. Chi esercita la pesca senza essere munito di licenza è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00.
2. Chi, pur essendone munito, non è in grado di esibire la licenza, è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 30,00. Se entro dieci giorni dalla contestazione il soggetto non provvede a dimostrare il possesso della licenza valida al momento del controllo, all'organo che ha operato l'accertamento, è contestata anche la violazione di cui al comma 1.
3. Chi causa morie di fauna ittica è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00. I responsabili sono inoltre tenuti a risarcire alla Regione i costi per la ricostituzione del patrimonio ittiofaunistico e per l'eventuale ripristino del corpo idrico.
4. La violazione dei divieti di cui all'articolo 18 bis, commi 5 e 7, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00, e un'ulteriore sanzione da euro 40,00 a euro 240,00, per ciascun capo.
5. La violazione dei divieti di cui all'articolo 18 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00, e un'ulteriore sanzione da euro 40,00 a euro 240,00 per ciascun capo.
6. La violazione dei divieti di cui all'articolo 18 bis, commi 1 e 4, e la violazione alle disposizioni sui luoghi e tempi per l'esercizio della pesca di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 180,00.
7. La violazione delle disposizioni sui limiti di cattura della fauna ittica di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10,00 a euro 60,00 per ogni capo.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, lettere d) e f), della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale), la violazione dei divieti di cui all'articolo 18 bis, commi 2, e 6 e la violazione delle disposizioni sulle modalità e mezzi consentiti per l'esercizio della pesca di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00; in caso di uso di mezzi vietati su specie vietate, o di misura vietata, la sanzione è raddoppiata.
9. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettera h), relativamente alla tabellazione abusiva, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 180,00.
10. La violazione del divieto di cui all'articolo 18 bis, comma 8, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00.
11. Le violazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento attuativo della stessa non espressamente richiamate nel presente articolo, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00.
12. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui le infrazioni siano state commesse da uno dei soggetti di cui all'articolo 20.
13. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni alla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 85, ed ora così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 7 .
Articolo prima inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 86, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 21.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.