Art. 18 bis
- Divieti (63)
1. È vietato disporre:
a) reti da pesca a una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta;
b) reti da posta ad una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta, prese d’acqua, da sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti dei corsi d’acqua. (73)
2. Sono altresì vietate le seguenti attività:
a) la pesca con le mani;
b) la pesca subacquea;
c) l'uso di sorgenti luminose per attirare la fauna ittica;
d) la pesca mediante prosciugamento;
e) la pesca con materiale esplodente;
f) la pesca con la corrente elettrica;
g) la pesca e la pasturazione con sangue o con attivanti chimici, ovvero con sostanze che li contengano;
h) la pesca mediante sostanze atte ad intorpidire, stordire od uccidere la fauna ittica, nonché la raccolta ed il commercio degli esemplari storditi o uccisi;
i) la pesca mediante ancorette a lancio e strappo.
j) la pesca con l'utilizzo di specie vertebrate vive come esca.
3. È vietato abbandonare sul luogo di pesca esche, ami innescati, fili, pesci o quant'altro possa essere causa di inquinamento, danneggiamento di altre specie o turbativa, anche estetica, dei luoghi.
4. È fatto divieto di pesca nei corsi d'acqua soggetti ad asciutta laddove il tratto bagnato continuativamente da acque defluenti sia lungo meno di 200 metri.
5. È vietata l'immissione di fauna ittica nelle acque pubbliche senza il documento di trasporto rilasciato dall'ente gestore per gli impianti ittici pubblici o senza autorizzazione della Regione.
6. Nell'esercizio di pesca con la bilancia è vietata la pasturazione.
7. È vietato trasferire da un luogo ad un altro fauna ittica viva prelevata nell'esercizio della pesca dilettantistica, salvo i casi espressamente autorizzati dalla Regione e gli interventi di cui all'articolo 4 bis, comma 1, lettere g) e h).
8. È vietato impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività piscatoria ponendo in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di pesca o recare molestie ai pescatori nel corso delle loro attività.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 85, ed ora così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 7 .
Articolo prima inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 86, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 21.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.