Art. 17
Pesca dilettantistica
1. La pesca dilettantistica può essere esercitata da chiunque abbia provveduto al versamento della tassa di concessione regionale per una delle licenze di cui all' articolo 15 , comma 1, lettere b), c).
2. La licenza di pesca dilettantistica è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento. La ricevuta di versamento deve essere esibita unitamente a un documento di identità valido.
3. La licenza di pesca dilettantistica non è richiesta:
a) agli incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione o da enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze; (61)
b) ai minori di dodici anni, se accompagnati da un maggiorenne, responsabile del comportamento dei minori negli atti di pesca;
c) per la pesca a pagamento negli impianti di cui all' articolo 12 e nelle acque in concessione di cui all’articolo 7 (76) .
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 85, ed ora così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 7 .
Articolo prima inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 86, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 21.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.