Art. 16
- Pesca professionale
1. L'esercizio della pesca professionale è consentito nei corpi idrici individuati a tal fine dal piano di cui all'articolo 8, (30) in un quadro di sostenibilità nei confronti della risorsa.
2. La pesca professionale può essere esercitata dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell' articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57 ), in possesso della licenza di cui all' articolo 15 , comma 1, lettera a), che abbiano provveduto al pagamento della tassa di concessione regionale di cui all' articolo 15 , comma 2, lettera a).
3. La licenza per la pesca professionale è rilasciata dalla competente struttura della Giunta regionale, (31) a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell'impresa di pesca.
4. La competente struttura della Giunta regionale iscrive (32) i titolari di licenza di pesca professionale in un elenco che viene aggiornato di norma ogni tre anni, sentiti i pescatori iscritti, e tenuto conto dei dati semestrali di cui al comma 6.
5. La Giunta regionale può (33) limitare l'esercizio della pesca professionale, riconoscendo comunque la priorità dei residenti che, singoli o associati, traggano la maggior parte del proprio reddito dall'attività di pesca.
6. I pescatori professionali forniscono alla competente struttura della Giunta regionale dati semestrali sui prelievi effettuati. In caso di omissione della fornitura dei dati semestrali, la competente struttura della Giunta regionale, previa diffida a provvedere, può sospendere la licenza di pesca professionale ai soggetti responsabili. (34)
7. Salvo diversa disposizione, (35) nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale è consentita altresì la pesca dilettantistica, nel rispetto delle previsioni della presente legge.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 85, ed ora così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 7 .
Articolo prima inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 86, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 21.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.