Art. 14
Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell'ittiofauna (58)
1. L’immissione nelle acque interne della Regione di specie ittiche alloctone è vietata.
2. La struttura della Giunta regionale competente in materia di difesa del suolo, in caso di interventi che comportino sommovimento del fondo alveo, l'interruzione o l'asciutta, anche parziale, del corpo idrico, con il rilascio dell'autorizzazione prescrive obblighi ittiogenici per la ricostituzione della popolazione ittica ed indicazioni operative volte a minimizzare gli impatti sull'ittiofauna, determinati dalla struttura competente in materia di pesca nelle acque interne sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale.
3. Nel caso di opere e interventi che comunque comportino la limitazione, anche temporanea, delle condizioni biogeniche del corpo idrico, sono previsti obblighi ittiogenici per la ricostituzione della popolazione ittica nel rispetto delle procedure di cui al comma 2.
4. I progetti delle opere pubbliche regionali, delle opere di interesse pubblico e delle opere private che comportino un'interruzione della continuità fluviale prevedono la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita ed il libero spostamento delle specie ittiche; nel caso in cui la realizzazione delle strutture di risalita sia tecnicamente impossibile, i soggetti interessati corrispondono annualmente alla Regione una somma pari al costo del ripopolamento ittico del corso d'acqua. In caso di opere regionali sono previste misure di mitigazione.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 85, ed ora così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 7 .
Articolo prima inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 86, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 21.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.