Art. 13
Retoni (26)
1. Sono denominati retoni le bilance con lato della rete superiore a 5 metri.
4. La struttura regionale competente può stipulare convenzioni che prevedano la possibilità di accesso ai retoni per fini didattici e di osservazione, per visite guidate e per quant'altro possa risultare utile alla diffusione della cultura dell'acqua e alla conoscenza della fauna ittica.
5. Le convenzioni possono prevedere, anche in collaborazione con istituti tecnici e scientifici, forme di monitoraggio della fauna ittica.
6. Dalla data di entrata in vigore della l.r. 59/2017, è vietata l'installazione di nuovi retoni fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 8. (57)
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 85, ed ora così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 7 .
Articolo prima inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 86, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 21.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.