Art. 12
Impianti per la pesca a pagamento(55)
1. L'esercizio degli impianti per la pesca a pagamento in acque private, o pubbliche in derivazione, è comunicato alla competente struttura della Giunta regionale, allegando la seguente documentazione:
a) mappa topografica dell'area in cui ricade l’impianto;
b) indicazione delle specie ittiche presenti e di quelle che si intende immettere;
c) indicazione della connettività, in entrata ed in uscita, con il reticolo idrografico pubblico.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, la competente struttura della Giunta regionale può disporre, in particolare quando l'impianto sia in collegamento con acque pubbliche, limitazioni relativamente alle specie ittiche che possono essere immesse ed in merito all'adozione di misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica.
3. La competente struttura della Giunta regionale può disporre sopralluoghi negli impianti di cui al comma 1.
4. Negli impianti di cui al comma 1 è consentita la pesca senza licenza.
5. Ai fruitori dell'impianto non è concesso asportare fauna ittica viva.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 85, ed ora così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 7 .
Articolo prima inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 86, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 21.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.