Art. 10
Assetto delle acque ai fini della pesca
1. I corpi idrici della Toscana ai fini della pesca sono suddivisi nelle seguenti zone ittiche:
a) zona a salmonidi;
b) zona a ciprinidi;
c) zona di foce o ad acque salmastre, ovvero specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie.
2. La Regione aggiorna (23) la classificazione dei corpi idrici, quando ciò sia reso necessario da variazioni permanenti delle condizioni ambientali.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 85, ed ora così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 7 .
Articolo prima inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 86, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 21.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.