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Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4

Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 9
- Comunicazioni
1. Entro il 30 di aprile di ogni anno, le aziende comunicano alla Regione:
a) il numero ed il valore delle borse di studio e dei prestiti d'onore concessi;
b) il numero degli esoneri concessi;
c) il numero dei versamenti e la somma complessiva introitata dalla riscossione della tassa
regionale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 36.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.