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Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4

Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 7
- Rimborsi
1. Gli studenti che hanno ottenuto il trasferimento ad istituti con sede legale in altra regione o provincia autonoma, possono chiedere il rimborso della tassa regionale alla competente azienda mediante apposita istanza da presentare entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dalla data di trasferimento.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 36.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.