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Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4

Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 6
- Esoneri
1. Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale:
a) gli studenti beneficiari di borse di studio o di prestiti d'onore;
b) gli studenti non beneficiari che hanno comunque conseguito l'idoneità per l'attribuzione dei benefici di cui alla lettera a);
c) altre categorie di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, individuate nell'ambito della programmazione regionale prevista dall' articolo 31 della l.r. 32/2002 ;
d) gli studenti disabili esonerati, dai rispettivi istituti, dal pagamento della tassa di iscrizione o immatricolazione.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 36.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.