Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2
Discipline del benessere e bio-naturali. (1)
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005
Art. 3
- Formazione
1. All'esercizio delle discipline del benessere e bio-naturali si accede mediante un corso di formazione (2), di durata almeno triennale, predisposto nell'ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) - modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 65 -, degli atti attuativi della stessa e di quanto disposto dall'articolo 4.
Note del Redattore:
La legge è stata modificata con l.r. 28 marzo 2008, n. 16 “Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali). “, successivamente abrogata con l.r. 28 maggio 2008, n. 32 “Abrogazione della legge regionale 28 marzo 2008, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Discipline del benessere e bio-naturali”).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.