Capo IV
- NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 21
- Regolamento di attuazione (4)
1. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono disciplinati, in particolare:
a) le modalità e i mezzi consentiti per l'esercizio della pesca;
b) luoghi e tempi per l'esercizio della pesca;
c) i limiti di cattura della fauna ittica;
d) l'istituzione e il funzionamento delle zone di frega;
e) l'istituzione e il funzionamento delle zone a regolamento specifico;
f) l'istituzione e il funzionamento delle zone di protezione;
g) l'istituzione e il funzionamento dei campi di gara;
h) le tabellazioni;
i) il recupero del novellame;
2. Il regolamento è adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 22
- Elenco delle specie di fauna ittica
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva l'elenco delle specie di fauna ittica a rischio o meritevoli di tutela.
Art. 23
- Clausola valutativa
1. A partire dal secondo anno dalla data di applicazione delle disposizioni della presente legge, la Giunta regionale rende periodicamente conto al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti in termini di conservazione, incremento e riequilibrio della fauna ittica in relazione alle attività di pesca dilettantistica e professionale nelle acque interne.
2. A tal fine la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente, entro il primo semestre di ciascun anno, una relazione comprendente i seguenti elementi:
a) le finalità e gli stati di realizzazione dei progetti (39) finanziati annualmente dalla Giunta, e le criticità emerse nel corso della loro attuazione, con particolare riferimento alle iniziative a favore della fauna ittica e dell'ambiente;
b) il numero, suddiviso per tipologia, delle licenze di pesca dilettantistica esistenti;
d) il numero e l'ammontare delle sanzioni comminate ogni anno, distribuite per tipologia di violazione e per localizzazione territoriale.
3. Al termine di ciascun triennio la Giunta regionale, entro sei mesi, trasmette altresì alla commissione consiliare competente una relazione comprendente i seguenti elementi:
a) l'andamento evolutivo della fauna ittica, in particolare delle specie a rischio;
b) il numero delle licenze di pesca professionale rilasciate, suddiviso per territorio provinciale. (41)
4. La commissione consiliare competente, utilizzando gli istituti previsti dalla disciplina vigente, acquisisce le valutazioni degli esperti e delle associazioni rappresentative dei pescatori e degli ambientalisti relative all'efficacia degli interventi attuati e ai risultati ottenuti.
5. Le relazioni sono rese pubbliche insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
Art. 24
- Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica);
b) lettera c) del comma 1 dell' articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca);
c) legge regionale 16 ottobre 1989 n. 63 (Modifiche alla l.r. 25/1984 "Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica");
d) legge regionale 10 agosto 1992 n. 35 (Modifica dell' articolo 19 della l.r. 25/1984 , già modificata dalla l.r. 63/1989 );
e) articolo 12 bis della legge regionale 28 marzo 1996 n. 26 (Scioglimento del Consorzio regionale di idrobiologia e pesca. Riorganizzazione del sistema dei controlli ambientali e fitosanitari. Integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 );
f) legge regionale 14 novembre 1996 n. 82 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica " legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 " Modifiche ed integrazioni);
g) legge regionale 19 maggio 1999 n. 29 (Modifiche all' articolo 19 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 recante "Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica");
h) lettera c) del comma 1 dell' articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2002).
Art. 25
- Norme transitorie
1. Le licenze di pesca in corso alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità fino alla scadenza.
Art. 26
- Norma finanziaria (3)
1. Le entrate derivanti dalle tasse di concessione di cui all'articolo 15, comma 2, sono introitate nella unità previsionale di base (UPB) 111 "Imposte e tasse" del bilancio regionale.
2. Le risorse per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definiti negli atti della programmazione regionale in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui all'articolo 8 bis. (42)
2 bis. Le entrate derivanti da quanto previsto all'articolo 14, comma 4 sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrata n. 500 "Rimborsi ed altre entrate correnti", Titolo 3 "Entrate extratributarie" del bilancio regionale. (43)
Art. 27
- Entrata in vigore
1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all' articolo 21 .
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 85, ed ora così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 7 .
Articolo prima inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 86, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 21.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.