Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI E ORGANIZZATIVE
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Nel rispetto dei principi di tutela e salvaguardia degli ecosistemi acquatici, la presente legge disciplina la gestione della fauna ittica e la pesca nelle acque interne, (45) con l'obiettivo di conservazione, incremento e riequilibrio delle popolazioni ittiche, per assicurarne la corretta fruibilità.
2. Costituisce esercizio di pesca ogni atto volontario diretto alla cattura o all'uccisione di fauna ittica.
3. Ai fini della presente legge sono considerati fauna ittica i pesci viventi nelle acque interne. (46)
4. La fauna ittica appartiene a chi legittimamente la cattura.
Art. 2
Acque interne
1. Sono soggette alla disciplina della presente legge le acque pubbliche interne di interesse per la pesca, ad esclusione delle acque interne presenti nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e nel sistema regionale delle aree naturali protette di cui alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010). (72)
2. Ai fini della presente legge sono considerate acque interne quelle a monte della congiungente i punti più foranei degli sbocchi a mare di corpi idrici, naturali o artificiali, individuata traguardando dal punto più foraneo di una sponda il punto più foraneo dell'altra.
3. Sono considerate acque interne di interesse per la pesca tutte le acque pubbliche in cui, per la qualità delle acque stesse, possono vivere popolazioni ittiche allo stato naturale. (47)
3 bis. Le aste principali delle acque interne di interesse per la pesca sono individuate con atto della competente struttura della Giunta regionale e inserite in un apposito elenco. (48)
4. La Regione, in accordo con l'autorità competente in materia di demanio marittimo, può (6) collocare segnali al fine di delimitare le acque interne.
5. I comuni adottano provvedimenti al fine di consentire a tutti i cittadini l'accesso ai corpi idrici idonei alla pesca e la fruizione delle sponde, anche tenendo conto delle servitù esistenti.
5 bis. Gli invasi naturali ed artificiali presenti all'interno dei parchi urbani sono gestiti, per le finalità della presente legge, dai comuni competenti per territorio. (49)
Art. 3
Competenze della Regione (7)
Abrogato.
Art. 4
Consulta ittica regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce la Consulta ittica regionale, organo consultivo della Giunta regionale.
2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato ed è composta:
a) dal dirigente regionale competente;
b) dai rappresentanti delle associazioni dei pescatori dilettanti di cui all'articolo 4 ter;
c) da due rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative riconosciute a livello regionale;
d) da due rappresentanti delle associazioni dei pescatori professionali maggiormente rappresentative e riconosciute a livello regionale;
e) dal responsabile della struttura competente in materia di mare dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) o suo delegato. (50)
2 bis. Per argomenti di particolare rilievo scientifico il presidente della Consulta, anche su proposta della maggioranza dei componenti della stessa, può richiedere la partecipazione di esperti di istituti di ricerca ed università. (51)
3. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura.
4. La Consulta formula proposte ed esprime pareri in ordine:
a) ai regolamenti ed alle direttive regionali in materia ittiofaunistica;
Art. 4 bis
1. La competente struttura della Giunta regionale, previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, può avvalersi di soggetti terzi, in particolare delle associazioni di pescatori di rilevanza nazionale operanti sul territorio regionale e delle associazioni piscatorie dilettantistiche iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 ter, per l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) gestione delle zone di frega;
b) gestione delle zone di protezione parziale o totale della fauna ittica;
c) gestione delle zone a regolamento specifico;
d) gestione di campi gara;
e) rilevazione dei retoni di cui all'articolo 13 e degli impianti fissi di pesca;
f) gestione degli incubatoi ittici pubblici;
g) recupero del novellame in acque dove esso non abbia possibilità di sicuro sviluppo e sua ridestinazione;
h) recupero della fauna ittica a rischio ed interventi di emergenza per la sua tutela;
i) interventi di contenimento o riduzione e controllo di cui all'articolo 8, comma 3, lettera e). (52)
2. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono disciplinate le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1.
Art. 4 ter
Elenco delle associazioni piscatorie dilettantistiche (53)
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della l.r 59/2017, istituisce con deliberazione, presso la competente struttura, l'elenco regionale delle associazioni piscatorie dilettantistiche.
2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le associazioni devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) o essere iscritte nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale, di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati");
b) avere un minimo di trecento soci residenti in Toscana;
c) avere un'articolazione territoriale su almeno tre sedi provinciali in Toscana;
d) avere tra i propri fini statutari la promozione della pesca dilettantistica e la tutela della fauna ittica.
3. Le associazioni aventi i requisiti di cui al comma 2, presentano, entro il 31 dicembre di ogni anno, richiesta di iscrizione all’elenco alla competente struttura della Giunta regionale, che la approva entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
4. I requisiti di cui al comma 2 sono verificati dalla competente struttura della Giunta regionale con periodicità annuale e la verifica della perdita di uno o più degli stessi determina la cancellazione dall’elenco delle associazioni.
Art. 4 quater
Concessione a scopo di pesca dilettantistica alle associazioni dei pescatori (75)
1. La competente struttura della Giunta regionale, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, può concedere, nei limiti di cui al comma 2, la gestione dell’attività di pesca dilettantistica nelle acque interne di interesse per la pesca di cui all’articolo 2, alle associazioni piscatorie dilettantistiche di rilevanza nazionale operanti sul territorio regionale e alle associazioni di cui all’articolo 4 ter.
2. La concessione di cui al comma 1 non può interessare più del 15 per cento delle acque interne di interesse per la pesca di cui all’articolo 2.
3. La concessione di cui al comma 1 è rilasciata dall’ufficio competente in materia di pesca, che si coordina con l’ufficio competente in materia di gestione del demanio idrico. La concessione è rilasciata a titolo gratuito per una durata non superiore a dieci anni previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza. L’ufficio competente in materia di pesca, con periodicità annuale, procede alla verifica del rispetto di quanto indicato nel disciplinare di concessione di cui al comma 5 ed all’eventuale revoca della concessione in caso di gravi negligenze e inadempienze da parte del concessionario.
4. Alla domanda di concessione deve essere allegato un piano programmatico ed economico delle attività gestionali e ittiogeniche, che le associazioni interessate si impegnano a svolgere, e l’impegno delle medesime a garantire la vigilanza ittica delle acque oggetto di concessione.
5. La durata della concessione, gli obblighi del concessionario e le modalità di pesca consentite sono fissati nel disciplinare di concessione. Lo schema del disciplinare è approvato con deliberazione della Giunta regionale.
6. L’attività di concessione è esercitata senza fini di lucro. Il concessionario può chiedere agli utenti, a titolo di contributo per le spese sostenute, il pagamento della tessera associativa e di un eventuale tesserino autorizzativo. Tale pagamento non può essere richiesto per i minori di anni dodici, per coloro che hanno compiuto settanta anni e per le persone con disabilità.
Art. 5
Competenze delle province (10)
Abrogato.
Art. 6
Diritti esclusivi di pesca
3. La Regione può (13) disporre l'espropriazione dei diritti esclusivi di pesca secondo le vigenti disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.
4. I titolari dei diritti esclusivi di pesca elaborano un programma annuale di utilizzazione delle risorse ittiche.
5. Il programma di cui al comma 4 è comunicato alla competente struttura della Giunta regionale (14) per territorio entro il 31 agosto di ogni anno, e si intende approvato in caso di mancato diniego entro il 31 ottobre.
6. I diritti esclusivi di pesca esercitati in virtù di leggi statali in atto alla data di entrata in vigore della presente legge permangono fino alla loro scadenza.
7. Costituisce causa di decadenza dei diritti esclusivi di pesca:
a) la mancata comunicazione alla Regione (15) della documentazione di cui al comma 2 o del programma annuale di cui al comma 4;
b) l'uso non conforme alle finalità della presente legge;
c) il mancato esercizio per oltre cinque anni.
Art. 7
Concessione di acque per la piscicoltura
1. Il piano regionale della pesca nelle acque interne di cui all'articolo 8 (16) può prevedere che una percentuale fino al 5 per cento dello sviluppo dei corpi idrici, compresi quelli in cui è ammessa la pesca professionale, possa essere oggetto di concessione a scopo di piscicoltura.
2. La concessione di cui al comma 1 è rilasciata dalla competente struttura della Giunta regionale, per una durata non superiore a dieci anni. 54)
3. Il disciplinare di concessione fissa le modalità di esercizio, il canone e gli eventuali obblighi ittiogenici, i casi di decadenza, le sanzioni ed i mezzi di composizione delle vertenze.
4. Al fine dell'esercizio della piscicoltura i titolari degli impianti possono richiedere in concessione tratti di corpo idrico per 200 metri a monte e 400 metri a valle delle prese d'acqua o degli scarichi, per motivi di funzionalità dell'impianto. Tali concessioni non rientrano nella percentuale di cui al comma 1.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 85, ed ora così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 7 .
Articolo prima inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 86, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 21.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.